Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6915 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 29 gennaio 2009 il Comune di Muro Leccese deliberava di procedere all’appalto dei lavori di adeguamento dei recapiti finali della fognatura pluviale mediante gara a procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con ampia preponderanza di punteggio relativamente all’offerta tecnica, in special modo con riguardo alle proposte migliorative del progetto posto a base di gara.

L’attuale appellante G. Costruzioni s.r.l. era risultata terza in graduatoria ed aveva proposto ricorso al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, deducendo una serie di violazioni della legge di gara ed eccesso di potere per travisamento, illogicità, errore sui presupposti, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile con sentenza 9 dicembre 2010 n. 2813, in virtù dell’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria E. s.r.l., inerente il progetto della G. Costruzioni, nel punto in cui questo aveva previsto il mantenimento di un pozzo idrovoro nella località di "Masseria Giallini" con scarico diretto nel sottosuolo per le situazioni di emergenza. Il progetto posto a base di gara aveva previsto invece l’eliminazione di tale sfogo sulla base del piano di tutela delle acque della Regione Puglia, il quale consentiva e consente tale tipo di scarico in casi particolari ed in presenza di una serie di presupposti.

Con ricorso in appello notificato il 16 dicembre 2010, G. Costruzioni rinnovava le censure sollevate con il ricorso in primo grado e si doleva altresì dell’erroneità della sentenza 2813/01 relativamente all’accoglimento del motivo di ricorso incidentale, sostenendo in sintesi che la propria scelta progettuale aveva caratteristiche di emergenza, che gli scarichi sarebbero stati comunque filtrati e che sarebbero avvenuti in una zona depressa, che tale soluzione era quella migliore per la pubblica incolumità.

Si è costituita in giudizio la E. s.r.l., insistendo sulle proprie difese già tratte in primo grado e riproponendo con la memoria di costituzione gli ulteriori due motivi di ricorso incidentale proposti di fronte al TAR, mentre non si è costituito il Comune di Muro Leccese.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Va esaminata pregiudizialmente la censura inerente l’accoglimento in primo grado del ricorso incidentale, dato il suo carattere assorbente.

La G. Costruzioni s.r.l. sostiene che la mancata chiusura del pozzo idrovoro di Masseria Giallini nel proprio progetto, al contrario di quanto previsto nel progetto posto a base di gara, non può essere ragione di esclusione dalla procedura selettiva: il tipo di scarico è stato mantenuto come scarico di emergenza per il superamento dei livelli di guardia nei casi di reale pericolo, accadimento ripetibile mediamente ogni 10 anni, difficilmente sostituibile da altri sistemi di sfogo, sostenuto da attento studio idraulico del profilo di moto permanente che si instaura nel complesso sistema adduzionestazione di trattamentorecapito finale, di eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, vista la prossimità dell’area alle abitazioni e ad una strada di grande percorrenza.

La censura è infondata.

La Sezione non può che ribadire quanto correttamente espresso nella sentenza 2813/10 impugnata.

I lavori di adeguamento dei recapiti finali della fognatura pluviale aggiudicati alla E. avevano lo scopo di "risanare i territori dai frequenti allagamenti che si determinano durante le piogge e dalle condizioni di putrescibilità che l’acqua provoca ristagnando", il tutto con un progetto "mirante a garantire le condizioni igienico sanitarie del paese, oltre che adeguare i recapiti finali al D. Lgs. 152/99", ora D. Lgs. 152/06. L’art. 29 comma 1, punto e) – ora art. 103 D. Lgs. 152/06 – stabilisce che lo scarico di acque meteoriche sul suolo e nei suoi strati superficiali può avvenire tramite convogliamento in reti fognarie separate, mentre è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo – art. 104 D. Lgs. 152/06 – fatta salva una limitata serie di casi connessi ad acque che già si trovavano nel sottosuolo stesso – art. 104 comma 2 – come le acque utilizzate per scopi di geotermici oppure le acque di infiltrazioni di miniere e cave delle acque pompate nel corso di lavori di ingegneria civile.

Quindi, in connessione con le previsioni di legge ora considerate, il progetto generale stabiliva che le acque meteoriche opportunamente trattate potevano essere immesse solamente negli strati superficiali del sottosuolo e comunque non a contatto con la falda sottostante.

Il disfavore normativo nei confronti dello smaltimento delle acque meteoriche diretto in falda è quindi del tutto evidente ed in tal senso la legge di gara aveva previsto la dismissione del pozzo idrovoro in questione.

Il progetto dell’appellante ha invece previsto il mantenimento del recapito di Masseria Giallini, sia pure richiamandone la funzione quale recapito di emergenza in un’area percorsa da auto, che sarebbe stata altrimenti messa a rischio da allagamenti e ristagni oltre il limite con una cadenza asseritamente decennale, quindi di scarso impatto ambientale, sempre a parere della G. Costruzioni.

Senonché la stessa legge di gara aveva previsto un sistema alternativo ed il vigente piano di tutela delle acque della Regione Puglia permette lo scarico diretto nel sottosuolo, nonostante la richiamata previsione di cui all’art. 104 D. Lgs. 152/06, in casi determinati ove "sia accertata l’impossibilità tecnica di realizzare sistemi di smaltimento in altri corpi idrici" e si verifichi l’ipotesi in cui si abbia "il superamento dei livelli di guardia oltre il quale si avrebbe condizione di allagamento dei centri abitati con reale pericolo per l’incolumità delle persone".

Conseguentemente si deve concludere in primo luogo che il mantenimento del pozzo idrovoro di Masseria Giallini appare assolutamente in difformità con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

In secondo luogo non sono nemmeno sussistenti quelle condizioni derogatorie richiamate dal piano regionale pugliese di tutela delle acque e dal progetto del Comune di Muro Leccese: quella "impossibilità tecnica di realizzare sistemi di smaltimento in altri corpi idrici" è del tutto assente nel progetto dell’appellante.

Le pur abili difese riguardanti l’impossibilità di provare la fattibilità di soluzioni diverse sono superate sia dall’esistenza del primitivo progetto posto a base di gara, sia dal fatto che gli stessi schemi progettuali riportano diverse scelte di alta tecnicità effettuate e quindi non si riesce a comprendere il perché di una scelta di così grave impatto.

Altrettanto si deve affermare circa i pericoli per l’incolumità delle persone posti a giustificazione del tipo di recapito: nulla afferma la relazione tecnica della G. Costruzioni circa la prossimità del centro abitato all’area dove mantenere lo sfogo e quanto al richiamo alla presenza di una strada a grande percorrenza nella prossimità, si deve osservare che la provinciale Maglie – Poggiardo, appunto la strada in questione, è una delle tante arterie che caratterizzano la zona, solcata da un’ampia rete di strade provinciali e comunali, tanto da escludere oggettivamente l’effettiva presenza di quella "grande percorrenza" che potrebbe convalidare la deroga al piano di tutela delle acque.

Per completezza si deve aggiungere che le considerazioni sin qui svolte non possono essere superate dalla previsione progettuale dell’amministrazione di mantenimento di altro recapito nel sottosuolo e precisamente in via della Resistenza: a prescindere dal fatto che G. Costruzioni si è limitata a criticare tale scelta tecnica senza specificarne la reale illogicità, si deve tenere conto che ciò non è assurto al livello di censura già nel giudizio di primo grado.

Quindi l’appello deve essere respinto con l’assorbimento delle ulteriori eccezioni e censure e la circostanza ora richiamata, ossia la sussistenza di una scelta amministrativa criticabile, può giustificare la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *