Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-11-2011, n. 43004 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22/10/2009 il Tribunale di Mondovì condannava P.M., concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto ed Euro 1.000 di ammenda (pena detentiva convertita in pena pecuniaria), per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), per guida in stato di ebbrezza di un’auto Fiat Marea, con tasso alcolemico di g/l 1,65 – 1,67 (fatto comm. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Torino, deducendo la erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale concesso all’imputato le attenuanti generiche sul mero presupposto della sua incensuratezza, violando pertanto il disposto dell’art. 62 bis c.p., comma 3, aggiunto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. in L. 125 del 2008).

Con memoria depositata il 21/2/2011 il difensore dell’imputato ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso ed, in subordine, di cassare la sentenza.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero la condotta incriminata è stata tenuta dal P. in data 30/3/2008, quindi, antecedentemente all’emanazione del decreto L. 23 maggio 2008, n. 82, che ha introdotto nel corpo dell’art. 62 bis c.p., il comma 3^ richiamato nei motivi di ricorso.

La doglianza del P.G. è pertanto manifestamente infondata ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *