Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 22-11-2011, n. 43273

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di D.R.S. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza 1.9.2010 della corte di appello di L’Aquila, con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza 24.6.09 del tribunale di Teramo di condanna della D.R. alla pena di un anno di reclusione per il delitto ex art. 495 c.p..

Il ricorso merita accoglimento.

Nei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, la ricorrente aveva rilevato la insussistenza dell’elemento psicologico del reato, assumendo che l’erronea data di nascita della figlia era stata fornita agli agenti della matricola del carcere di Teramo in uno stato di confusione mentale, determinato dal recente arresto.

Sulla fondatezza, sul piano storico e sul piano razionale, di questa argomentazione difensiva, il giudice di appello non si è pronunciato, limitandosi ad affermarne la carenza di correlazione con la motivazione della sentenza di condanna.

Non appare quindi giustificata la declaratoria di inammissibilità dell’appello, in quanto il motivo proposto dalla D.R. conteneva la specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento dell’impugnazione.

L’accoglimento del motivo su questo capo dell’ordinanza comporta l’assorbimento dell’altra doglianza contenuta nel ricorso.

L’ordinanza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla corte di appello di L’Aquila per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di L’Aquila per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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