Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9038 Premio contributo assicurativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 14 – 30.12.2005, rigettò il gravame proposto dall’Inail nei confronti della CO.SE.MA. s.coop. a r.l. (oggi CO.SE.MA. Società Cooperativa) avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del credito dell’Ente previdenziale per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:

– dal combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, emergono due diversi regimi, di ammissibilità e decadenza della iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti degli enti previdenziali, "nel senso che la condizione di inammissibilità dell’iscrizione a ruolo perdura fino alla decisione del ricorso amministrativo ed in ogni caso non oltre il termine di cui all’art. 25, ossia non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento di contributi dovuti e non pagati oppure alla data di notifica del provvedimento, nel caso di contributi dovuti in forza di accertamenti effettuati dall’ufficio";

– nel caso di specie il verbale di accertamento Inail del 2.6.2000 era stato impugnato con ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e alla data dell’iscrizione a ruolo non era stata emessa alcuna decisione;

– trattandosi di accertamento del 2.6.2000 (anteriore all’1.1.2003, oggi 1.1.2004), l’Inail non avrebbe potuto procedere all’iscrizione a ruolo prima del 31.12.2001, mentre l’aveva in ammissibilmente effettuata con ruolo 2001/1 reso esecutivo il 30.11.2001.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

L’intimata CO. SE. MA. Società Cooperativa ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo articolato motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, l’Istituto ricorrente deduce che:

– la Corte territoriale aveva omesso di considerare che la decisione del ricorso amministrativo deve sempre intervenire entro un determinato limite temporale, decorso il quale opera il principio del silenzio – rigetto ed il ricorso è da intendersi rigettato; nella specie il termine di 180 giorni indicato nelle tabelle allegate al D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per i ricorsi in materia di obbligo assicurativo e tariffe Inail (identico del resto a quello stabilito nell’art. 443 c.p.c., quale condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale) era ampiamente decorso (ricorso amministrativo presentato in data 9.9.2000, come già accertato nella sentenza di prime cure; iscrizione a ruolo effettuata il 30.11.2001);

– il D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, sono strettamente connessi fra loro, cosicchè va ritenuto che l’Ente previdenziale, per procedere all’iscrizione a ruolo, deve attendere, nei limiti del silenzio – rigetto, la decisione del competente organo amministrativo nell’ipotesi di ricorso da parte del debitore, ma senza far decorrere il termine di decadenza, salvo l’eventuale successiva sospensione dell’esecuzione;

– sempre in ragione della connessione esistente fra il D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, deve ritenersi che l’intervenuto spostamento dell’entrata in vigore del regime della decadenza dall’iscrizione a ruolo abbia efficacia non solo per il termine finale (appunto di decadenza), ma anche per quello, iniziale, di ammissibilità dell’iscrizione.

Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, l’Istituto ricorrente osserva che dalla lettura della decisione impugnata non era dato comprendere da quale data l’Inail avrebbe potuto iscrivere a ruolo il credito, considerato che nei ricorsi amministrativi nessun termine è perentorio, giusta quanto disposto dalla L. n. 533 del 1973, art. 8, cosicchè l’eventuale ricorso amministrativo potrebbe essere proposto dal debitore senza limite temporale e l’Ente impositore si verrebbe spesso a trovare nell’oggettiva impossibilità di procedere all’iscrizione a ruolo.

Con il terzo motivo, denunciando violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, l’Istituto ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur nella supposta presenza di vizi formali del titolo, non si sia pronunciata sul merito della pretesa azionata.

2. Le doglianze svolte nel primo motivo (primo e secondo profilo) sono già state esaminate da questa Corte, in controversia analoga alla presente, e risolte nel senso della loro fondatezza (cfr, Cass., n. 17096/2010).

Infatti è stato condivisibilmente osservato che, quanto alla interpretazione della locuzione "dopo la decisione del competente organo amministrativo" (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4), la decisione non deve essere necessariamente esplicita, poichè l’ordinamento dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per la decisione stessa, il ricorso si intende respinto, con la conseguenza che, con la formazione del silenzio – rigetto, viene a cadere l’impedimento dell’iscrizione a ruolo.

Nel caso di specie, sulla scorta delle già indicate cadenze temporali, deve convenirsi che al momento dell’iscrizione a ruolo del credito per cui è causa già si era formato, in assenza di una decisione esplicita, il silenzio – rigetto sul ricorso amministrativo proposto dall’odierna controricorrente, con conseguente insussistenza della dedotta preclusione all’iscrizione, stante il rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, erroneamente considerato dal Giudice di appello come dilatorio.

3. Per quanto precede il ricorso va accolto, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze svolte;

conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che provvederà alla decisione della causa e alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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