Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 22-11-2011, n. 43272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 18-11-2010 il Tribunale di Catania, a seguito di istanza di riesame del provvedimento emesso in data 26/10/2010 dal GIP a carico di N.G.,in riferimento alla applicazione della misura prevista dall’art. 282 ter c.p.p., ossia del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, confermava la misura di cui si tratta.

Nella specie la difesa aveva avanzato l’istanza deducendo la mancanza di un pericolo di reiterazione della condotta ascritta all’indagato (accusato di aver realizzato atti persecutori nei confronti della donna alla quale era stato legato sentimentalmente). Il Tribunale aveva evidenziato che,diversamente,erano da ritenersi perduranti i presupposti di applicazione della misura, ai sensi dell’art. 274 c.p.p.,lett. c),per il persistere di manifestazioni di rancore da parte del prevenuto verso la donna, descritte nel provvedimento.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo l’assoluta carenza ed illogicità della motivazione, evidenziando che nella ordinanza non si era valutata la personalità dell’indagato, che costituisce un parametro da considerare rilevante ai fini dell’art. 274 c.p.p.,lett. c).

Sul punto indicava massime giurisprudenziali , e censurava la decisione per carenza della motivazione, essendo stati indicati a sostegno della decisione gli stessi elementi indiziari illustrati dal GIP. nel provvedimento cautelare.

2- La difesa evidenziava altresì l’assenza di comportamenti concretamente idonei a realizzare la condotta contestata, rilevando che il N. era ispettore si polizia,al pari della ex fidanzata, e che la stessa persona offesa aveva precisato che gli atti persecutori erano terminati dall’aprile 2010.

D’altra parte precisava che l’indagato si era trasferito a (OMISSIS).

Per i suddetti rilievi la difesa riteneva carenti i presupposti di pericolosità affermati dal Tribunale e concludeva chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Invero il Tribunale ha richiamato nella motivazione dell’ordinanza impugnata gli elementi posti dal GIP costituenti la base del quadro indiziario, richiamando quanto era stato rappresentato dalla querelante e d’altra parte – ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari idonee a legittimare l’applicazione della misura di cui all’art. 283 ter c.p.p.,senza specificare in base a quali elementi tali esigenze perdurassero nell’attualità.

Sul punto deve infatti ritenersi insufficiente la motivazione dell’ordinanza di cui si tratta, mancando in essa l’indicazione di fatti dai quali poter desumere il pericolo attuale di prosecuzione degli atti persecutori ai danni della persona offesa,dovendosi valutare la globalità delle risultanze indiziarie ai fini dell’applicazione della misura come unica adeguata a tutelare le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p..

Infatti la misura di cui all’art. 282 ter c.p.p. è preposta essenzialmente alla esigenza di precludere all’indagato la possibilità di incontri con la persona offesa nei luoghi abitualmente frequentati da entrambi.

Dal provvedimento impugnato non viene evidenziato, in modo adeguato, in base a quali elementi il Tribunale abbia ritenuto indispensabile il mantenimento della misura, pur avendo dato atto delle deduzioni difensive circa il mutamento del luogo di lavoro dell’indagato.

Conseguentemente, essendo l’ordinanza viziata per carenza e contraddittorietà della motivazione, la Corte pronuncia l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame limitatamente alle esigenze cautelari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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