Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6912 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta con la sentenza n. 8 del 20 febbraio 2009 ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da S. S.p.A. per l’annullamento degli atti con cui l’Associazione dei Comuni L’EVE aveva ammesso alla gara indetta per l’appalto della gestione dell’intero servizio depurativo e dei collettori fognari comprensoriali l’offerta economica di Iseco S.p.A. ed aveva successivamente aggiudicato a quest’ultima, prima in via provvisoria e poi definitivamente, l’appalto stesso, ritenendo infondate tutte le censure spiegate, ivi compresa quella relativa alla asserita violazione dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n 248, con riferimento alla natura giuridica dell’aggiudicataria, società partecipata da finanziaria regionale.

2. Con rituale e tempestivo atto di appello S. S.p.A. ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e riproponendo, sia pur con diversa articolazione, tutti i motivi di censura sollevati in primo grado, anche con i motivi aggiunti, a suo avviso malamente apprezzati, superficialmente esaminati ed ingiustamente respinti.

Hanno resistito al gravame l’Associazione dei Comuni L’EVE e Iseco S.p.A., chiedendone il rigetto.

3. Con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 30 settembre 2011 l’appellante ha dichiarato di rinunciare al gravame ed allo stesso ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse "in conseguenza del mutato assetto del s.i.i. in Italia all’esito del noto referendum sull’art. 23 bis d.l. n. 112/208", instando per la compensazione delle spese, asseritamente concordata con le controparti.

All’udienza del 22 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

4. Come emerge dall’esposizione in fatto, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 30 settembre 2011 l’appellante ha dichiarato di rinunciare al gravame ed allo stesso ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse "in conseguenza del mutato assetto del s.i.i. in Italia all’esito del noto referendum sull’art. 23 bis d.l. n. 112/208", instando per la compensazione delle spese, asseritamente concordata con le controparti.

In omaggio al principio dispositivo, cui è informato anche il processo amministrativo, la Sezione deve prendere atto di tale dichiarazione di rinuncia che determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Può disporsi la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, così come indicato nell’atto di rinuncia, non essendo stata prospettata al riguardo alcuna contestazione dalle controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da S. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta n. 8 del 20 febbraio 2009, dà atto della rinuncia all’appello e dichiara quest’ultimo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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