Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 22-11-2011, n. 43271 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 28-12-2010 il Tribunale di Lecce-Sez. Riesame pronunziava il rigetto dell’appello proposto da S.A. avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce che, in data 19/22-11-2010, aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari.

Nella specie il S. – essendo ristretto a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP in data 20.11.2009, per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73-74 – dalla data dell’1-12- 2009 – aveva evidenziato che vi erano esigenze del proprio nucleo familiare,essendo padre di un minore di tre anni,ed essendo la madre del predetto impegnata in attività commerciale.

Il Tribunale aveva disatteso la istanza rilevando l’assenza di esigenze contemplate dall’art. 275 c.p.p., comma 4.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con unico motivo la violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. E).

Il ricorrente rappresentava sia la presenza all’interno del nucleo familiare di un bambino di tre anni,sia la situazione economica precaria, per la quale la madre del minore aveva intrapreso attività commerciale, onde era nell’impossibilità di provvedere alla assistenza del piccolo.

Rilevava altresì che, in riferimento a tali esigenze, il Tribunale non aveva valutato alcun elemento concreto tale da giustificare il rigetto dell’appello.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso è privo di fondamento.

Invero,in relazione alla disposizione normativa enunciata dall’art. 275 c.p.p., comma 4 .. secondo cui deve ritenersi preclusa l’applicazione della custodia cautelare in carcere ,salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona genitore di prole di età inferiore ai tre anni, deve verificarsi il presupposto della assoluta impossibilità, per la madre, di dare assistenza alla prole. Secondo la giurisprudenza di legittimità l’art. 275 c.p.p., comma 4 fa riferimento a casi ben specifici e non suscettibili di interpretazione estensiva (Cass. 15-5- 96/204766): pertanto,quando l’assistenza della madre risulti impedita dalla sua attività lavorativa, generalmente si esclude che ricorra di per sè una ragione di " impossibilità di assistenza" (Cass. 8-4- 2008/240029; Cass. 16-12-2008/242082),salvo che sia dimostrato dal richiedente, in concreto, la assoluta impossibilità della madre di assistere la prole.

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale in sede di appello,ha evidenziato che il provvedimento impugnato risultava congruamente motivato in adesione ai canoni giurisprudenziali di legittimità(cass. Sez. 5^ del 27-2-2008 n. 8636)ritenendo necessario ai fini della applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 che sia escluso dalla fattispecie il caso di un possibile ausilio alla madre da parte di persone legate da vincoli parentali ovvero da strutture pubbliche.

Inoltre, la difesa dell’istante non ha fornito elementi concreti a supporto della istanza,ai fini della decisione favorevole all’imputato,sussistendo – diversamente da quanto rappresenta nei motivi di ricorso – l’onere dell’istante di addurre specifici elementi a sostegno della richiesta di cui si tratta – La Corte rileva che, in tal senso devono dunque essere disattese come prive di fondamento le censure del ricorrente che evidenziano una carenza della motivazione. Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso,ed il ricorrente viene condannato, come per legge, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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