Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9035 Reati contravvenzionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.G. propose opposizione avanti al Tribunale di Vibo Valentia avverso l’ordinanza ingiunzione prot. n. 4809 del 17.2.2003, emessa nei suoi confronti dal Dipartimento n. 11 "Sanità" della Regione Calabria, per l’importo di Euro 774,00, a titolo di sanzione amministrativa per non avere provveduto, quale medico competente del Villaggio Camping "Pineta Mare" di Ceravolo Francesco & C. snc, ad istituire le cartelle sanitarie e di rischio per ciascun lavoratore, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, comma 1, lett. d).

Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito, con sentenza del 14.10 – 21.11.2005, rigettò l’opposizione, ritenendo in particolare che, contrariamente a quanto eccepito dall’opponente, il medesimo all’epoca dell’accertamento ispettivo che aveva dato origine al provvedimento opposto rivestiva la posizione di medico competente presso la suindicata struttura.

Avverso tale sentenza G.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto e deducendo che la contestazione per cui è causa, all’epoca dei fatti, ricadeva sotto la previsione sanzionatoria penale di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 92, lett. a), cosicchè doveva ritenersi la nullità dell’ordinanza ingiunzione opposta, essendo priva la Regione Calabria del potere di irrogare una sanzione amministrativa.

L’intimata Regione Calabria non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente rilevarsi quanto segue:

la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo del servizio postale (cfr relata in calce al ricorso);

– il relativo avviso di ricevimento non è stato allegato al ricorso, nè depositato successivamente;

– nessuno è comparso all’udienza di discussione;

– secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr, Cass., SU, n. 627/2008 e numerose successive conformi delle Sezioni semplici).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese, in carenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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