Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9034 Premio contributo assicurativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con verbale in data 1 ottobre 1993, l’Inail dispose la rettifica della classificazione dell’Istituto di vigilanza dell’Urbe, ai fini della determinazione del premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, applicando alle lavorazioni svolte dall’Istituto la voce di tariffa 0412, con percentuale di incidenza del 100%, con decorrenza dal 1 luglio 1988, data di entrata in vigore della nuova tariffa (D.M. 18 giugno 1988) di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40, ritenendo erronea la precedente applicazione delle più favorevoli voci 0414 con incidenza dell’87% e 0412 con incidenza del 13%.

Promossa dall’I.V.U. azione giudiziaria, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 2 marzo 2006, riformando parzialmente la decisione del primo giudice, ha dichiarato applicabile alle lavorazioni svolte dall’Istituto la voce di tariffa 0412, con incidenza del 100%, unicamente a decorrere dal 1 ottobre 1993, data di comunicazione della relativa classificazione.

Per la cassazione di tale sentenza, l’INAIL propone ora ricorso, notificato il 23-26 febbraio 2007, affidato a due motivi.

L’Istituto di vigilanza resiste alle domande con rituale controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 – E’ opportuno premettere il contenuto delle norme di cui al D.M. 18 giugno 1988 – contenente, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40, la tariffa dei premi e dei contributi per l’assicurazione INAIL – oggetto del contendere tra le parti.

Secondo l’art. 13 del decreto, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, "L’INAIL, accertato in qualsiasi momento che la classificazione e la relativa tassazione applicate sono errate, provvede alle necessarie rettifiche, dandone comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato. Il relativo provvedimento ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per i casi di incompleta ed erronea denuncia che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premo minore di quello effettivamente dovuto".

L’art. 25 del decreto, viceversa invocato dal resistente e contenente "Disposizioni transitorie", stabilisce, al comma 1 "Per le posizioni assicurative in corso alla data del 1 luglio 1988, l’INAIL comunica al datore di lavoro, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro i sei mesi successivi a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della tariffa da valere con effetto dal 1 luglio 1988, la classificazione adottata per i lavoratori denunciati e il relativo tasso medio".

2.1 – Col primo motivo, l’INAIL deduce la violazione del D.M. 18 giugno 1988, artt. 13 e 25, recante la nuova tariffa nonchè l’art. 1334 cod. civ..

In proposito, l’Istituto ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la comunicazione all’assicurato dell’applicazione della diversa voce di tariffa fosse stata effettuata ai sensi della norma transitoria di cui al D.L. 18 giugno 1988, art. 25, la quale, secondo il ricorrente, non riguarderebbe in alcun modo la materia della rettifica di classificazioni erronee e prevedrebbe, del resto, la comunicazione ai "vecchi" assicurati della voce di competenza unicamente nel caso in cui questa sia nuova rispetto alle voci della precedente tariffa di cui al D.M. 14 febbraio 1977.

Nel caso in esame le voci di tariffa applicate prima e dopo la data del 1 luglio 1988 all’Istituto di vigilanza non erano mutate col D.M. 18 giugno 1988 e la nuova classificazione era nata dalla rettifica della precedente, in quanto ritenuta errata.

Alla fattispecie sarebbe viceversa applicabile il D.M. del 1988, art. 13, alla stregua del quale la rettifica di una classificazione rivelatasi errata ha effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere a applicata l’esatta classificazione e tassazione e l’avere l’INAIL limitato temporalmente tale retroattività alla data di entrata in vigore del D.M. 18 giugno 1988 era dipeso dal fatto che la retroattività delle rettifiche come regola era una innovazione di tale decreto rispetto alla normativa precedente.

Concludendo, la rettifica comunicata all’I.V.U. il 1 ottobre 1993 avrebbe pertanto dovuto, secondo l’INAIL, decorrere dal 1 luglio 1988.

2.2 – Col secondo motivo di ricorso, l’INAIL denuncia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella interpretazione delle norme del D.M. 18 giugno 1988.

3 – Il ricorso ha sostanzialmente ad oggetto censure concernenti l’interpretazione effettuata dalla Corte d’appello di Roma delle norme del D.M. 18 giugno 1988 (pubblicato nella G.U. n. 152 del 30 giugno 1988), suscettibile di esame diretto da parte del giudice di legittimità, in quanto dotato di rilevanza normativa esterna – essendo stato emanato in attuazione della delega espressamente contenuta nel D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40 (cfr., in termini, Cass. 15 luglio 2010 n. 16586) – con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale per le fonti normative primarie e sub-primarie (Cass. 5 ottobre 2007 n. 20898).

Trattasi pertanto di censure di diritto, assorbenti quelle che investono la motivazione delle sentenza in ordine alla interpretazione di norme di diritto (arg. art. 384 c.p.c., u.c.).

Il ricorso è fondato.

Nell’interpretazione, coi canoni indicati, delle norme del D.M. del 1988 citate va subito rilevato che mentre l’art. 13 ha ad oggetto la rettifica di errori commessi nella classificazione delle attività delle imprese ai fini dell’assicurazione INAIL, l’art. 25 non contiene alcun accenno a tale materia, nel passaggio dalla precedente tabella di cui al D.M. 14 febbraio 1977.

Quest’ultima norma non menziona infatti la necessità di errori da rettificare e si limita a imporre all’INAIL, nei confronti dei "vecchi" assicurati rispetto alla "nuova" tariffa, la comunicazione, entro il termine di sei mesi, della classificazione adottata alla stregua dell’ultimo decreto ministeriale.

Poichè la tariffa del 1988, nonostante l’enfasi con cui viene presentata nel decreto ministeriale, non costituisce altro che l’aggiornamento della precedente, in un rapporto di continuità tra le stesse nonchè quelle precedenti e successive, alla stregua di quanto previsto al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40, è poi evidente che la funzione di conoscenza di una tale comunicazione (con le eventuali conseguenze in ordine alla decorrenza di quanto comunicato) è assolta, in coerenza con lo scopo perseguito dalla norma, unicamente con riguardo alle imprese che svolgano attività per le quali la nuova tariffa adotta una diversa voce classificatoria, mentre sarebbe del tutto inutile per quelle imprese (come l’Istituto resistente) le cui attività non sono diversamente considerate nella "nuova" tariffa e che rappresentano, di norma, la stragrande maggioranza di quelle assicurate presso l’INAIL. In ogni caso, la tematica qui accennata in ordine al significato dell’art. 25 del D.M. resta del tutto estranea all’argomento trattato dal precedente art. 13 della tariffa, che testualmente riguarda la "rettifica" "in qualsiasi momento" di vecchie o nuove classificazioni ritenute erronee, con esplicito effetto "dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione" (col limite rappresentato della data di entrata in vigore della norma, in quanto innovativa con riguardo alla decorrenza: cfr. Cass. 5 agosto 2005 n. 16547) e la previsione di sanzioni nel caso in cui l’errore sia imputabile all’impresa per "incompleta o erronea denuncia".

Distinguere, ai fini dell’applicazione di tale norma, tra imprese "vecchie"1 e imprese "nuove", senza considerare l’omogeneità di situazione quanto all’esistenza di un errore di classificazione e trattare alla stessa maniera imprese già assicurate alla data del 1 luglio 1988 senza dar rilevo alla continuità o non di classificazione delle relative attività alla stregua delle tariffe succedutesi nel tempo, frustrerebbe lo scopo perseguito dalla norma, violando altresì la regola di uniformità di trattamento di situazione uniformi e ciò in nome di una mancata tempestiva, ma inutile, comunicazione di una classificazione in realtà già in atto.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso dell’INAIL va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per l’esame delle questioni ritenute assorbite dalla Corte territoriale nonchè per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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