Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 22-11-2011, n. 43261

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.2.2010 la Corte di Appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto Sez. di Grottaglie, in data 6-6-2007, con la quale il primo giudice aveva condannato gli imputati Z. G. e S.A. per i reati di lesioni rispettivamente ascritti nonchè lo Z. per delitto di furto.

La Corte territoriale aveva pronunziato in tal senso l’assoluzione dello S. dal delitto di lesioni in danno dello Z. con la formula perchè il fatto non costituisce reato, ritenendo applicabile a favore del predetto appellante l’esimente della legittima difesa. Aveva riformato altresì la sentenza impugnata nei confronti dello Z., ritenendo il reato di furto come tentativo, nonchè escludendo per le lesioni l’aggravante di cui all’art. 585 c.p., comma 2.

Per l’effetto la Corte aveva rideterminato la pena per i delitti di tentativo di furto e lesioni in danno dello S. in mesi tre di reclusione e multa di Euro 100, concedendo all’imputato il beneficio della non menzione.

Avverso tale sentenza – depositata il 2/4/2010 – (avendo il giudice riservato il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione) proponeva ricorso per cassazione il difensore dello Z., con atto depositato il 24-6-2010.

– Con il primo motivo, la difesa deduceva la violazione degli artt. 624 e 582 c.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Al riguardo censurava la sentenza per avere richiamato sostanzialmente le argomentazioni del giudice di primo grado,senza rendere conto delle ragioni poste alla base di tale decisione.

In particolare la difesa rilevava erronea valutazione della testimonianza resa dalla parte civile, S.A.,che aveva evidente interesse, mentre d’altra parte censurava per inadeguatezza la motivazione inerente alle dichiarazioni rese dall’imputato Z., durante l’esame dibattimentale avvenuto all’udienza del 16- 11-2005.

Diversamente la difesa rilevava che la versione dello Z. doveva ritenersi attendibile, avendo costui ribadito quanto aveva esposto nella querela.

In tal senso il ricorrente aveva esposto che, mentre egli era intento alla raccolta delle olive nel fondo (presso il quale aveva lavorato per lunghi anni), era giunto la S., armato di pistola e di falce e lo aveva minacciato di mandarlo via perchè era lui il padrone.

La difesa rilevava che l’imputato,nonostante l’età avanzata,aveva reso sempre dichiarazioni coerenti, e che di fatto lo S., non curandosi delle condizioni dell’imputato che era quasi privo della vista e invalido, lo aveva colpito al viso, onde egli aveva riportato lesioni al volto ed alla bocca per le quali era stato ricoverato per un mese presso l’ospedale di (OMISSIS), fatto che induceva ad escludere che tali lesioni fossero derivate da una semplice caduta.

(v. fl.3 del ricorso).

Con ulteriori deduzioni evidenziava che la Corte non aveva valutato adeguatamente le modalità dell’azione, nella quale lo Z. era rimasto a terra sanguinante, dopo essere stato picchiato, e d’altra parte la difesa censurava il giudizio nei confronti di S. il quale la Corte aveva attribuito attendibilità. 2 Per la fattispecie di tentativo di furto,la difesa rilevava la carenza di dolo dell’imputato (avendo egli agito in buona fede,avendo sempre lavorato nel fondo, avendolo in affitto,e volendo portare a termine il raccolto dopo avere avuto la ingiunzione di lasciare tale attività (v. fl.4 dei motivi di ricorso).

3 – per il reato di lesioni indicato al capo E) la difesa escludeva patimenti l’esistenza del dolo, evidenziando che l’imputato non aveva avuto la volontà di cagionare lesioni nè le aveva previste.

D’altra parte negava l’applicabilità dell’ipotesi di cui all’art. 582 c.p., comma 2, evidenziando che era stata solo prelevata da terra una pietra,e che tale azione occasionale non era idonea ad integrare il fatto contestato.(fl.5 del ricorso).

In conclusione la difesa chiedeva quindi l’annullamento della sentenza per erronea applicazione delle fattispecie di lesioni e tentativo di furto ascritte allo Z. e per carenza,e illogicità della motivazione.

Motivi della decisione

La Corte rileva che i motivi di impugnazione si rivelano privi di fondamento. Quanto alle censure contenute nel primo motivo di ricorso, ove si deduce che la sentenza è viziata dalla violazione degli artt. 624 e 582 c.p., e dalla mancanza ed illogicità della motivazione, si osserva che deve ritenersi perfettamente aderente ai canoni normativi che impongono la verifica delle fonti di prova, la motivazione analiticamente resa dal Giudice di appello, che – ai fl.6 e seg della sentenza pone in luce con logiche argomentazioni la natura dolosa della condotta ascritta allo S. la cui versione dell’episodio era stata opportunamente verificata, riportandone il contenuto a fl.6.

Anche per il comportamento tenuto dallo Z., che, a sua volta, aveva impugnato una pietra, per servirsene, come corpo contundente, deve rilevarsi che l’interpretazione resa dalla Corte territoriale è conforme a giurisprudenza di legittimità circa la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 585 c.p., comma 2.

Va altresì evidenziato come la Corte abbia avuto modo di disattendere la versione difensiva che, a favore dello S. invocava l’applicazione della esimente della legittima difesa, rilevando che al momento del fatto era in corso l’azione ai danni dello Z., azione connotata da ingiustizia, onde la condotta volutamente aggressiva realizzata dal prevenuto escludeva l’esimente richiamata. I motivi inerenti alle modalità della condotta, censurando la motivazione tratteggiata con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, sono inammissibili perchè in fatto e meramente ripetitivi di questioni debitamente vagliate dalla Corte territoriale, che – diversamente da quanto deduce la difesa,ha correttamente vagliato le risultanze processuali, proprio in riferimento ai motivi di appello.

Non sono neanche censurabili le valutazioni di merito circa l’attendibilità della persona offesa (specificamente vagliata alla stregua di logiche argomentazioni nella globalità dei dati probatori), tenuto conto dei canoni giurisprudenziali,secondo i quali le dichiarazioni della persona offesa ben possono costituire da sole fonte di prova (v.Sez. 5, del 9-4-2004, n. 16860, Verardi e altro RV227901).

Sono prive di fondamento le censure di illogicità della motivazione, che si rivelano al limite della inammissibilità, essendo articolate con riferimenti di fatto, e non prospettano argomentazioni contraddittorie o lontane dalle risultanze processuali. In conclusione deve essere pertanto anche esclusa l’erronea applicazione dell’ipotesi di furto e di lesioni, che risultano puntualmente analizzate nei contenuti, secondo la motivazione a fl.4-5 della impugnata sentenza, che deve ritenersi pur sempre integrata da quella del giudice di primo grado, onde non si configura alcuna omissione nella valutazione delle condotte delittuose per cui si procede.

Per tali motivi la Corte deve rigettare il ricorso ed il ricorrente va condannato, come per legge, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *