Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6907

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che, quanto al rinvenimento nella busta A (riservata all’inserimento della documentazione amministrativa) di copie di certificati lavori eseguiti dalla concorrente T. s.p.a., non si versa a fronte di un" irregolarità sanzionata dal bando di gara con tassativa e non eludibile clausola di esclusione, ove si consideri che detta conseguenza è prevista solo a fronte di una condotta omissiva del concorrente, inerente alla mancata produzione (con inclusione nelle busta A e B) degli elementi documentali puntualmente elencati con riguardo a ciascuna di dette buste;

– che si tratta, inoltre, di documentazione afferente alle esperienze pregresse della soc. T. (di generale accessibilità da parte di chi vi abbia interesse come posto in rilievo dalla società. convenuta) la cui cognizione – del tutto disarticolata dal più complesso contenuto dell’offerta tecnica – non si configura idonea, su un piano di ragionevolezza, ad anticiparne i contenuti prima dell’apertura della busta B a ciò destinata;

– che non risulta alterata la sequenza procedimentale per la progressiva cognizione da parte della stazione appaltante degli elementi afferenti ai requisiti di partecipazione ed al contenuto dell’offerta – nel duplice contenuto tecnico ed economico – ove si consideri che per quanto riguarda il secondo di detti elementi nulla è al riguardo emerso in un momento anteriore all’apertura della busta D all’uopo prevista;

– che l’errore di inserimento della documentazione dà luogo ad un mera irregolarità che – come correttamente ritenuto dal T.A.R. – si configura del tutto innocua agli effetti della par condicio dei concorrenti e dell’imparzialità dell’operato della commissione; quest’ultima, alla stregua dello svolgimento del procedimento dei selezione del contraente, non ha invero subito condizionamento dalla cognizione dei certificati relativi alle esperienze pregresse della soc. T., ove si consideri che l’apertura della busta B, contenente l’offerta tecnica, non è stata preceduta dalla determinazione di criteri di massima di valutazione e che le offerte prodotte sono state valutate la metodologia del confronto a coppie;

– che le spese del giudizio seguono al soccombenza e si liquidano il euro 2000,00 (duemila/00) in favore della società convenuta, da corrispondersi nella misura della metà ciascuno da parte della soc. Grandi Lavori F. e dall’ Autorità portuale di Brindisi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna la soc. Grandi Lavori F. e l’ Autorità portuale di Brindisi al pagamento delle spese ed onorari relativi al presente grado di giudizio, liquidate come in motivazione in euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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