Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6906 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 4 agosto 2011 n. 6990, resa in forma semplificata, che ha respinto il ricorso della odierna appellante avverso gli esiti della procedura negoziata di cottimo fiduciario espletata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’affidamento dei servizi di agenzia di viaggio per il periodo 1° giugno 2011 – 31 maggio 2013. L’appellante, seconda graduata a parità di punteggio con la società C. W. I. S.r.l., torna a reiterare in questo grado le censure già inutilmente fatte valere dinanzi al giudice di primo grado, lamentando la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui dette censure ha disatteso; conclude per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, e per l’annullamento degli atti in quella sede gravati, in riforma integrale della impugnata sentenza.

2.Si è costituita in giudizio la intimata Federazione nonché la controinteressata aggiudicataria per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 6 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

3.Con il primo motivo l’appellante torna a prospettare la tesi dell’anomalia dell’offerta della aggiudicataria Viaggi del Perigeo, ove intesa nel senso che lo sconto del 30% offerto dalla concorrente in relazione ai servizi di prenotazione alberghiera e di nolo delle autovetture andasse riferito alla voce delle commissioni a suo favore e non invece – come era da presumere – sul prezzo alla stessa praticato dai fornitori dei distinti servizi. Lamenta che sul punto sia mancata la necessaria chiarezza e si duole che l’Amministrazione appaltante non abbia preliminarmente acclarato tale decisiva questione prima di assegnare i punteggi alle offerte in gara e che altrettanto non abbia fatto il giudice di prime cure disattendendo senza congrua motivazione il motivo di doglianza sul punto articolato.

La censura non merita condivisione.

Dalla documentazione acquisita agli atti si evince in modo inequivoco che la percentuale di sconto offerta dall’aggiudicataria riguardasse effettivamente la sua commissione, e non configura quindi un risparmio sul prezzo. E’ stata d’altra parte la stessa stazione appaltante a chiarire che la dicitura " ristorno di commissione" utilizzata all’All. 4 lett. A della lex specialis dovesse intendersi riferita allo sconto sul premio di commissione e non sul prezzo contrattuale dei servizi offerti, sicchè non potevano sorgere dubbi di sorta in ordine alla corretta interpretazione da dare alla espressione, che andava sicuramente riferita alle commissioni di ritorno dei concorrenti e non già agli sconti sui prezzi dei servizi (come erroneamente ritenuto dalla odierna appellante). Anche il contratto susseguente alla aggiudicazione, secondo le precisazioni fornite dalla Federazione appellata, avrebbe dovuto essere stipulato nel rispetto di tale interpretazione autentica della lettera della lex specialis, di talchè per un verso risulta tutelata la posizione della stazione appaltante e, per altro verso, nessun vulnus alla par condicio competitorum può ritenersi connesso ad una ipotetica ed insussistente cattiva interpretazione della richiamata clausola di gara. In ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria, così correttamente intesa, non avrebbe potuto considerarsi anomala e quindi sostanzialmente inattendibile, atteso che -come correttamente rilevato dai giudici di primo grado – per giurisprudenza costante, il giudizio di anomalia va riferito alla offerta complessivamente considerata in tutte le sue componenti e non invece in relazione alle singole voci che la compongono (di recente, Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2011, n. 3675; sez. III, 7 marzo 2011 n. 1419).

4.Quanto alla seconda censura, afferente la pretesa violazione del principio di rotazione di cui all’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2066, il Collegio osserva che anche tale doglianza non merita condivisione.

Quello della rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate è indubbiamente un principio funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma in quanto tale lo stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni (ovvero già affidatario del servizio). Tanto più quando sia rimasto comprovato, come nel caso che ci occupa, che la gara si sia svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatrice.

5.Venendo da ultimo al terzo motivo d’appello, reiterativo di quello contenuto nel ricorso per motivi aggiunti di primo grado, il Collegio ritiene di confermare quanto osservato dai primi giudici in ordine alla inammissibilità della censura per difetto di interesse. L’interesse all’esame della censura, infatti, in quanto afferente al confronto tra l’offerta della odierna appellante con la seconda graduata a parità di punteggio (Carson Wagonlit s.r.l) sarebbe maturato in capo all’appellante soltanto in esito al favorevole scrutinio dei primi due motivi di ricorso, dedotti in primo grado e riproposti in appello, avverso l’aggiudicazione in favore della società "I. V. D. P. srl’.

In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

6.Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 7230/11), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante a rivalere le parti appellate costituite delle spese e competenze di questo grado di giudizio e liquida dette spese in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge, in favore della Federazione Italiana Pallacanestro ed in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge, in favore della società I. V. D. P..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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