Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9032 Sospensione cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 22 luglio 2006, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle domande, svolte da R.S., M.R. e da una terza persona, di accertamento della illegittimità della sospensione cautelare dal servizio disposta il 24 maggio 2002 dalla loro datrice di lavoro Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 27 del C.C.N.L. di comparto, a seguito del loro rinvio a giudizio (secondo la sentenza) "in ordine ai delitti di falso ideologico, truffa e corruzione, per avere, quali autori materiali e d’intesa con altri, attestato mendacemente l’esistenza in vita di una società, redigendo l’atto presso una sede operativa in realtà inesistente, contribuendo con tale condotta a procurare al titolare di fatto della società, in realtà non operante, un ingiusto profitto pari al rilevante ammontare dei richiesti rimborsi IVA e ricevuto un regalo per attestare l’esistenza in vita della società".

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione M. R., notificato il 23 febbraio 2007, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita notificando ritualmente un controricorso con delega.

Un ulteriore ricorso per cassazione ha notificato, sempre in data 23 febbraio 2007, R.S., anche in questo caso affidato a tre motivi.

L’agenzia per le entrate ha notificato rituale controricorso con delega.

M.R. e R.S. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c., investendo una medesima sentenza.

1 – Col primo motivo del ricorso di M.R. viene dedotta la violazione degli artt. 335, 273, 274 e 350 c.p.c. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la quale avrebbe confuso la posizione dei tre imputati, attribuendo anche al M. sia il reato di corruzione (per aver ricevuto un regalo per attestare l’esistenza in vita della società), mai viceversa a lui contestato, sia la confessione del relativo fatto reato, mai avvenuta, avendo egli sempre ammesso unicamente la redazione del verbale di accertamento in vita della società, la quale poi aveva illegittimamente fruito dei rimborsi IVA oggetto di contestazione.

2 – Col secondo motivo viene denunciata la violazione del principio di non pregiudizialità penale, dell’art. 116 c.p.c., artt. 23 e 27 C.C.N.L. di comparto 1994-1997 e 1998-2001 e il vizio di motivazione della sentenza per avere i giudici di merito omesso di valutare il merito dell’accusa rivolta al ricorrente, alla luce dello stesso verbale di accertamento della esistenza in vita della società, che viceversa avrebbe indicato esattamente la situazione attuale di inattività della stessa.

3 – Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 23 e 27 del C.C.N.L. Ministeri sottoscritto il 16 maggio 2001 e il vizio di motivazione della sentenza, per non avere la Corte censurato il provvedimento di sospensione cautelare, configurato dalla contrattazione collettiva come facoltativo, in quanto privo di una specifica motivazione in ordine alla sussistenza e gravità dei fatti contestati.

4 – R.S. col primo motivo formula censure di violazione di legge e di vizio di motivazione analoghe a quelle del M.: non contesta peraltro di essere stato rinviato a giudizio anche per corruzione, ma sostiene di non avere mai ammesso i fatti e di avere ricevuto regali.

Il secondo motivo è analogo a quello proposto dal M., come anche il terzo, che peraltro fa riferimento ad un verbale di esistenza in vita relativo ad una società diversa da quella di cui alla contestazione al M..

5-1 due ricorsi sono manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo di essi, si rileva che il M. non indica di avere prodotto la copia integrale dell’atto di rinvio a giudizio (del quale non riproduce neppure il contenuto), dal quale risulterebbe che l’imputazione a lui attribuita non riguarderebbe, anche solo a titolo di concorso, il reato di corruzione per avere ricevuto un compenso per il delitto di falso ideologico ipotizzato a suo carico.

Per il resto, sia il M. che il R. si limitano ad affermare di non avere mai ammesso di avere compiuto l’attività loro contestata in sede di rinvio a giudizio, ma una tale affermazione non viene in alcun modo sviluppata nè sostenuta da un qualche riscontro nel presente giudizio.

Il motivo difetta pertanto comunque del requisito dell’autosufficienza (su cui cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10), con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e non osserva altresì la regola di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. al riguardo, Cass. S.U. n. 7161/10 e 20075/10).

Il secondo motivo è del tutto generico, quanto alla posizione del R., che si limita ad invocare un documento (il verbale del 18 maggio 1999 relativo alla società Gestione immobiliare s.a.s.) di cui resta ignoto il contenuto nè è dedotto che copia dello stesso sia stata prodotta in atti: di esso non è pertanto possibile valutare la stessa rilevanza.

Anche con riguardo al M., del resto, in mancanza della produzione della copia integrale dell’atto di rinvio a giudizio, non appare comunque possibile neppure valutare se la Corte territoriale abbia avuto a disposizione materiale sufficiente per censurare, come superficiale, l’operato dell’amministrazione che aveva disposto la sospensione cautelare.

Tali rilevi possono essere ripetuti anche con riguardo al terzo motivo dei due ricorsi.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, i ricorsi vanno respinti, con la condanna dei ricorrenti a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, tenendo conto anche della limitata attività difensiva dell’Agenzia in questa sede.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti a rimborsare all’Agenzia resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari, oltre 12,50%, IVA e CPA, a carico di ciascuno dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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