Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9031 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.F., sostenendo di aver contratto una epatite cronica correlata con minima attività in conseguenza alla sottoposizione nel 1982 ad una terapia a base di immunoglobuline umane antitetaniche (tetagamma) aveva chiesto al Ministero della salute, in via amministrativa il 28 novembre 1994 e giudizialmente il 20 luglio 2000, la corresponsione dell’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210.

Con sentenza depositata il 4 agosto 2006, la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta da P.F., ritenendo che si trattasse della richiesta dell’assegno una tantum introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 2 per i soggetti di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1 (coloro che abbiano riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermità permanenti).

Con ricorso notificato il 21 febbraio 2007 P.F. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla L. n. 210 del 1992, art. 1, sostenendo di avere sempre chiesto (e ottenuto dal giudice di primo grado) non l’assegno una tantum previsto dalla L. n. 238 del 1997 esclusivamente per coloro che siano risultati affetti da infermità permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie, ma l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, che il comma 3 della medesima legge estende a coloro, quale il ricorrente, che presentano danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

Il Ministero resiste con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale condizionato.

Al riguardo fa presente che il ricorso gli è stato notificato privo della pag. n. 4 e offre tale dato alla valutazione di questa Corte.

Quanto al merito, il Ministero sostiene di essersi limitato nel giudizio di appello a sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di nesso di causalità tra il contagio e la somministrazione di antitetanica per intramuscolo, invece che per endovena e la non dovutezza di interessi e rivalutazione.

Col ricorso incidentale, il Ministero deduce infine la violazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 7, commi 1 e 2, lett. a e art. 114, del D.P.C.M. 26 maggio 2000, artt. 2 e 3 e D.C.P.M. 8 gennaio 2002, artt. 1, 2 e 4, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva nella controversia.

P.F. ha depositato una memoria

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale vanno riuniti, investendo una medesima sentenza.

Il ricorso principale è fondato E’ pacifico nel presente giudizio e risulta dagli atti di causa allegati – che questa Corte è autorizzata a esaminare in ragione del tipo di censura svolta – che il ricorrente, fin dall’atto introduttivo del giudizio, rappresentando di essersi sottoposto nell’anno 1982, a seguito di ricovero ospedaliero per un incidente, ad una trasfusione di immunoglobuline umane antitetaniche, che gli aveva provocato successivamente una epatite cronica con minima attività, aveva chiesto al Ministero l’erogazione dell’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, evidentemente da intendere (e così inteso dal giudice di primo grado) come quello di cui al primo comma della legge medesima, esteso dal terzo comma di essa a coloro che presentano danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

Inopinatamente, il giudice di appello, aderendo acriticamente ad una obiezione formulata dal Ministero (che oggi non la ribadisce), ha erroneamente e illogicamente ritenuto che la domanda si riferisse al beneficio (denominato assegno una tantum introdotto con la L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 2 unicamente a favore dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie) e l’ha pertanto respinta, così accogliendo l’appello del Ministero.

Il ricorso principale va pertanto accolto.

Il ricorso incidentale del Ministero è viceversa infondato.

Il problema della legittimazione passiva in materia di indennizzo dei danni permanenti alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni e integrazioni – legittimazione originariamente spettante al Ministero della salute – si è posto col trasferimento alle Regioni delle relative funzioni e compiti, attuato, in forza della delega contenuta nella L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, comma 1, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Il tema aveva dato luogo ad un contrasto di orientamenti all’interno della sezione lavoro di questa Corte, in particolare per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003, che avevano attuato detto trasferimento.

Secondo infatti Cass. 23 novembre 2006 n. 24889, per effetto dei decreti che avevano attuato il trasferimento, la legittimazione passiva del Ministero sarebbe rimasta immutata unicamente per le domande giudiziali le cui istanze amministrative fossero state trasmesse dalle A.S.L. al Ministero (presentate al Ministero, secondo invece Cass. 1 luglio 2008 n. 8809) fino al 21 febbraio 2001.

Successivamente questa soluzione era stata contrastata da Cass. 13 ottobre 2009 n. 21704, la quale aveva viceversa affermato che, alla stregua del D.Lgs. n. 112 del 1998, sia prima che successivamente alla data indicata permane la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie in esame.

Sull’argomento sono recentemente intervenute le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 9 giugno 2011 n. 12538 (cui si adeguata la giurisprudenza successiva della sezione lavoro: cfr. ad es. Cass. 28 dicembre 2011 n. 29311, ord.), la quale, richiamando l’art. 123 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e interpretandolo nel quadro normativo precedente e successivo, ha affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale".

Ritenendo di dare continuità a tale condiviso indirizzo, il collegio valuta conseguentemente infondato il ricorso incidentale, che rigetta.

Concludendo, riuniti i ricorsi, va accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale; la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale; cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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