Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6904 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Campania accoglieva il ricorso n. 1320 del 2010, proposto da A. V. avverso il decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli del 16 dicembre 2009, con cui erano stati approvati gli atti della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientificodisciplinare IUS/01 (diritto privato), indetta con decreto rettorale n. 1780 del 28 giugno 2007 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – IV Serie speciale, n. 58 del 25 luglio 2007), da cui era uscita vincitrice la candidata F. A., controinteressata in primo grado, annullando di conseguenza l’impugnato decreto rettorale del 16 dicembre 2009 e disponendo l’integrale rinnovazione della procedura concorsuale a partire dalla valutazione dei titoli e dall’attribuzione del punteggio in relazione a ciascun titolo, previa nomina di una nuova commissione in diversa composizione, mentre respingeva la domanda di reintegrazione in forma specifica della ricorrente volta all’assegnazione del posto di ricercatore.

2. L’adito T.a.r., disattesa (sulla base del rilievo della sussistenza dell’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura) l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, riteneva segnatamente fondati i seguenti motivi:

(i) i primi cinque motivi, con i quali l’istante aveva censurato, sotto vari profili, la valutazione dei titoli effettata dalla commissione esaminatrice, la quale non avrebbe adeguatamente considerato e valorizzato la maggiore esperienza didattica e il più consistente bagaglio di titoli della deducente rispetto a quelli della controinteressata;

(ii) l’ottavo motivo, col quale la deducente aveva censurato il giudizio negativo espressa dalla commissione, sotto i profili della violazione dei criteri dalla stessa predisposti e dell’illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento nella valutazione delle prove scritte e orali.

Il T.a.r. dichiarava assorbiti i motivi residui, disponendo la rinnovazione della procedura di valutazione comparativa con una diversa commissione esaminatrice, "onde garantire la necessaria neutralità, il rigore tecnico, e l’assenza di pregiudizi nella rinnovazione delle operazioni concorsuali" (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza).

3. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria controinteressata F. A., deducendo i seguenti motivi:

a) la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 4 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, in relazione al rilievo da attribuire alle singole prove, segnatamente l’erronea esclusione dell’idoneità e sufficienza del giudizio gravemente negativo, riportato dall’appellata nella prova orale, a precludere alla stessa la possibilità di risultare vincitrice della procedura di valutazione comparativa, con assorbimento di ogni altra censura dedotta ex adverso;

b) la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 4 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e dei criteri indicati nel bando di selezione e riprodotti dalla commissione esaminatrice, nonché il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’asserita omessa valutazione di titoli e pubblicazioni della ricorrente in primo grado, sotto vari profili;

c) l’erronea estensione del sindacato giudiziale oltre i limiti consentiti e la contraddittorietà della motivazione della sentenza concernente le operazioni valutative della commissione relative alle prove scritte e alle prove orali sia dell’appellata che dell’appellante;

d) l’erronea affermazione, da parte del T.a.r., dell’illogicità dei giudizi conclusivi della commissione sulle due candidate rispetto alle risultanze curriculari e all’esito delle prove scritte e orali, basata su una motivazione contraddittoria e illogica e su una valutazione travisata dei fatti.

L’appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, il rigetto del ricorso in primo grado.

4. Costituendosi in giudizio, l’appellata A. V. contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto.

5. Si costituivano altresì la Seconda Università degli studi di Napoli e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quest’ultimo chiedendo la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, ed entrambi aderendo nel merito all’appello proposta dalla dott.ssa F..

6. Accolta con ordinanza n. 1729/2011 l’istanza di sospensiva, la causa all’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 veniva trattenuta in decisione.

7. L’appello è fondato.

7.1. Premesso che il Ministero appellato non ha proposto rituale appello incidentale avverso l’accertamento della sussistenza della propria legittimazione passiva, da ritenersi insito nell’accoglimento nel merito del ricorso proposto sia nei confronti dell’Università, sia nei confronti dello stesso Ministero, con conseguente formazione del giudicato implicito endoprocessuale su detta questione processuale, si osserva nel merito che il primo motivo d’appello, di cui sopra sub 3.a), merita accoglimento.

In linea di diritto, rileva il Collegio che ai sensi dell’art. 4 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, il giudizio selettivo del candidato idoneo a ricoprire il posto di ricercatore deve scaturire dalla contestuale e finale valutazione comparativa di tutti i concorrenti al termine delle prove scritte e orali, sulla base di giudizi complessivi di comparazione di ciascun candidato che investono: la pregressa attività didattica, la produzione scientifica, il merito palesato nelle prove scritte e orali. Ritiene al riguardo il Collegio che un candidato, il quale presenti una più valida produzione scientifica e una maggiore esperienza didattica, ma risulti gravemente insufficiente nelle prove scritte oppure in quella orale, ben possa soccombere nei confronti di altro candidato munito di minori titoli curriculari, se le insufficienze siano tali da confluire in un giudizio collegiale conclusivo negativo, sufficientemente motivato, sull’inidoneità del candidato a ricoprire il posto bandito e sulla correlativa superiorità complessiva del candidato concorrente.

È ciò che si è verificato nella fattispecie sub iudice, dove l’originaria ricorrente A. ha potuto vantare un numero decisamente maggiore di titoli rispetto alla candidata F., conseguendo al riguardo una valutazione poziore rispetto alla concorrente, ma già nelle prove scritte è rimasta soccombente rispetto a quest’ultima, e nella prova orale ha conseguito un giudizio collegiale gravemente negativo, del seguente tenore letterale: "La candidata manifesta significative lacune in merito a temi fondamentali del diritto civile quali l’autonomia privata e il suo fondamento costituzionale, nonché il rapporto tra liceità e meritevolezza della funzione del negozio giuridico. Risultano non coerenti i percorsi argomentativi seguiti al fine di superare le obiezioni mosse dalla Commissione in relazione alle conclusioni raggiunte nelle pubblicazioni".

Ne è derivato un giudizio complessivo di segno negativo, in quanto, secondo la valutazione della commissione, "il percorso curriculare, pur congruo, non ha trovato adeguata corrispondenza nelle prove sostenute, dalle quali sono emerse insufficienze argomentative e concettuali in ordine a tremi fondamentali del diritto civile".

Correlativamente, la vincitrice F. – la quale, peraltro, non era affatto priva di titoli curriculari (presentando una pubblicazione e potendo vantare l’iscrizione al corso di dottorato di ricerca), ma era in possesso di titoli di minor rilievo rispetto a quelli della concorrente, anche per ragioni anagrafiche -, dopo che la commissione, in sede di valutazione della prova orale, aveva rilevato una "spiccata e adeguata capacità argomentativa in relazione a temi di importanza centrale nello studio del diritto civile, quali l’ermeneutica giuridica, l’autonomia privata e il rapporto tra giustizia contrattuale e principio di proporzionalità" e "una eccellente attitudine alla ricerca", ha riportato il seguente giudizio complessivo: "L’esiguità del numero delle pubblicazioni valutabili e del percorso curriculare non precludono il riconoscimento di una piena maturità dimostrata dalla candidata, la quale si segnala per una spiccata attitudine alla ricerca scientifica evidenziata da una consapevole metodologia argomentativa".

Orbene, a fronte di siffatto percorso valutativo della commissione esaminatrice, l’assunto del T.a.r., secondo cui la commissione, nel pervenire alle valutazioni conclusive, avrebbe del tutto trascurato il curriculum formativo, le pubblicazioni e gli altri titoli (quali il dottorato di ricerca e la borsa di studio) vantati dall’originaria ricorrente, costituenti titoli preferenziali per disposizione normativa e del bando (v. così, al punto 8. dell’impugnata sentenza), si risolve in una motivazione apodittica e per così dire circolare, che finisce per privare di ogni rilevanza l’esito decisamente negativo della prova orale svolta da detta candidata, ipostatizzando il dato curriculare e dei titoli a criterio non superabile dall’esito contrario delle prove scritte e/o orali.

Ritiene al riguardo il Collegio che, qualora il curriculum di un candidato con riferimento ai titoli curriculari e alle pubblicazioni scientifiche presenti bensì una chiara e rilevante superiorità rispetto a un altro, ma il primo abbia conseguito un giudizio gravemente negativo in termini assoluti (e non solo comparativi) nelle prove scritte o (come nel caso di specie) nella prova orale, mentre il secondo vi abbia conseguito un giudizio ampiamente positivo (come nel caso di specie, con particolare riguardo alla prova orale), l’onere motivazionale incombente alla commissione sia pienamente soddisfatto col rilievo degli evidenziati esiti, valorizzati nel senso della prevalenza del secondo candidato per la sua maggiore attitudine all’attività di ricerca emersa in esito alle prove (scritte e orali) della procedura concorsuale comparativa, svolte dinanzi alla commissione.

Nel caso di specie, la commissione ha giudicato più validi i dati curriculari dell’originaria ricorrente rispetto a quelli dell’originaria controinteressata, ha giudicato di superiore valenza le prove scritte di quest’ultima rispetto a quelle della prima, ed ha giudicato gravemente insufficiente la prova orale della prima e ampiamente positiva quella della seconda. La riscontrata grave insufficienza dell’odierna appellata nella prova orale su temi fondamentali della materia oggetto del settore scientifico disciplinare in questione (diritto privato) già di per sé costituisce adeguato motivo preclusivo alla sua prevalenza rispetto alla concorrente, sicché il giudizio complessivo negativo espresso dalla commissione nei suoi confronti trova in ciò stesso una sua autonoma e sufficiente base motivazionale.

Né la prova orale può ritenersi inficiata dalla mancata ammissione, tra i titoli scientifici, della monografia "I contratti di garanzia finanziaria" (per la mancata sussistenza dei requisiti di qualificazione come pubblicazione scientifica, agli effetti della procedura valutativa in esame), e dalla conseguente mancata discussione di tale pubblicazione nella stessa prova orale. Infatti, la discussione delle pubblicazioni scientifiche non è diretta a valutare la tipologia dell’attività scientifica, ma assume tale attività – nella sua valenza oggettiva – come mero spunto per un approfondimento della prova orale, non meno di quanto possano essere i singoli quesiti in essa stabiliti, e non costituisce dunque condizione indefettibile per saggiare le competenze e conoscenze del candidato nella materia, verificabili dalla commissione anche per altra via (nella specie, con esito gravemente negativo).

7.2. Per le esposte ragioni, s’impone l’accoglimento del motivo d’appello in esame, che assume natura assorbente sia rispetto alle altre censure mosse avverso le operazioni valutative della commissione esaminatrice (e in parte accolte dai primi giudici), sia (per riflesso processuale) rispetto ai motivi d’appello sub 3.b), 3.c) e 3.d), da ritenersi proposti in via condizionata al mancato accoglimento del primo motivo (quale sopra accolto).

8. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma l’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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