Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6902 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 583/10 del 28.4.2010 (che non risulta notificata) veniva respinto il ricorso proposto dall’avv. M. C. avverso l’ordine di demolizione e rimessa in pristino n. 6056 del 10.5.2007, emesso dal Comune di Soverato a seguito di un accertamento tecnico, che avrebbe evidenziato l’occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, tramite un "manufatto in cemento adibito a giardino di circa mq. 60". Nella citata sentenza si ritenevano non forniti elementi di prova, circa il carattere non demaniale dell’area occupata e si ravvisava la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 35 del T.U. dell’Edilizia n. 380/2001.

Avverso la predetta sentenza veniva proposto l’atto di appello in esame (n. 105/11, notificato il 13.12.2010), nel quale si ribadiva, viceversa, l’inapplicabilità della predetta norma, dovendo rilevarsi nella fattispecie non realizzazione di interventi edilizi ma, eventualmente, occupazione di suolo pubblico, in rapporto alla quale sarebbe stata ammissibile solo un’ordinanza di sgombero, a norma dell’art. 54 del codice della navigazione (previa delimitazione dei confini, a norma dell’art. 32 del medesimo codice), senza alcuna competenza del Comune al riguardo. I manufatti realizzati, inoltre, avrebbero avuto il carattere di mere pertinenze ed accessori, rispetto ad un immobile ad uso abitativo, debitamente autorizzato a norma dell’art. 55 del codice della navigazione e per il quale sarebbe stata necessaria la costruzione di un muro di contenimento, dato il dislivello esistente rispetto all’arenile.

Premesso quanto sopra, con sentenza interlocutoria n. 4804/11 del 24.8.2011 il Collegio riteneva necessario acquisire dall’Amministrazione appellata, in via istruttoria, i seguenti documenti:

a) descrizione dello stato dei luoghi, corredata di materiale fotografico;

b) documentata relazione, circa gli elementi di fatto e di diritto considerati dall’Amministrazione in ordine alla ravvisata natura demaniale del terreno, circostante un’abitazione che – essendo stata autorizzata a norma dell’articolo 55 del codice della navigazione – deve presumersi realizzata a trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati sul mare.

In esito a tale fase interlocutoria il Comune di Soverato depositava, in data 4 e 17 ottobre 2011, la nota n. prot. 5/1429 del 31.1.2008 della Capitaneria di Porto di Crotone, sezione Demanio/Ambiente – Contenzioso, nonché documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, con successiva integrazione documentale il 22.11.2011. Nella nota sopra citata, in primo luogo, si dava comunicazione del deferimento all’Autorità giudiziaria di Catanzaro del signor C. L. (non identificabile con l’attuale appellante, ma proprietario di abitazione limitrofa a quella di cui trattasi, unitariamente progettata ed autorizzata) – ai sensi degli articoli 54/ 1161 cod. nav. – per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo su un’area di mq. 68 circa, adibita a terrazzo. Successivamente (chiarita la distinzione fra le due proprietà, oggetto di analoghe contestazioni) veniva depositata "annotazione relativa ad accertamento tecnico" a carico del signor C. F. (dante causa dell’attuale appellante), in data 7.11.2005: accertamento conseguente all’ispezione di cui alla nota n. prot. 13719 del 26.11.2004 dell’Agenzia del Demanio di Catanzaro ed attestante l’occupazione di una porzione di area demaniale marittima; detta annotazione risulta accessoria ad un verbale di ispezione – redatto in pari data, alla presenza del signor C. F., dal medesimo ufficiale di polizia giudiziaria e già depositato in primo grado di giudizio – in cui si dà atto di avere "constatato e verificato….occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, per una superficie di 60 mq. circa, adibito a giardino, recintato mediante un muro di calcestruzzo ed al ciglio superiore con blocchetti di cemento, altro mt. 2,5 circa". Detto verbale veniva espressamente qualificato comunicazione di avvio del procedimento, finalizzato all’emanazione di ordinanza di sgombero.

L’appellante, a sua volta, segnalava la sostanziale inottemperanza alle richieste istruttorie, contenute nella citata sentenza n. 4804/11 e depositava documentazione, fra cui licenza edilizia n. 257 del 23.12.1971, nulla osta alla costruzione della Capitaneria di Porto ex art. 55 cod. nav. e verbali di delimitazione demaniale, ribadendo il carattere di pertinenza necessaria all’abitazione del giardino di cui trattasi, previsto nella concessione originariamente assentita e non ricadente in area demaniale, risultando la costruzione autorizzata, ai sensi dell’art. 55 del codice della navigazione, in quanto ubicata nei 30 metri dall’area demaniale e non all’interno della stessa.

Tenuto conto delle opposte argomentazioni delle parti, il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento.

In esito all’istruttoria, infatti, il Comune di Soverato ha prodotto documentazione sufficientemente esaustiva, anche al di là del termine assegnato: termine, tuttavia, non perentorio, essendo contraria a principi di economia processuale l’inibita acquisizione di dati conoscitivi – in parte, peraltro, già risultanti dagli atti – ove ritenuti utili per la decisione, ferme restando le esigenze di difesa, nella fattispecie soddisfatte con ampia discussione dei dati stessi nell’udienza in data odierna (cfr., per il principio, Cons. St., sez. VI, 6.4.2007, n. 1560 e 10.3.2011, n. 1538).

Dalla documentazione sopra indicata, in particolare, emerge l’accertamento del carattere demaniale di una porzione di terreno, antistante all’abitazione dell’attuale appellante, che sarebbe stata da quest’ultimo abusivamente occupata; tale accertamento, effettuato in contraddittorio con l’interessato, costituisce il presupposto del provvedimento impugnato, emesso ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia, riferito – per quanto qui interessa – ad interventi senza titolo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici).

In tale contesto il provvedimento stesso – il cui contenuto potrebbe apparire non del tutto chiaro, in quanto riferito ad un "manufatto in cemento adibito a giardino", ma che viene meglio specificato, "per relationem", nell’atto presupposto in precedenza riportato – costituisce mera diffida (come tale, del resto, formalmente definita e prevista dalla norma), in ordine ad interventi edilizi, in effetti di modesta entità, concretizzati nella realizzazione di un muro di contenimento e di una scala in cemento, retrostante ad un cancello in ferro, con funzione rispettiva di recinzione e di passaggio verso l’abitazione; detti interventi, d’altra parte, appaiono tutt’altro che privi di rilevanza, ove finalizzati a conglobare alla proprietà privata una porzione di terreno demaniale, non suscettibile di formare oggetto di diritti di terzi, a norma dell’art. 823 cod. civ. e dell’ulteriore legislazione in materia di demanio marittimo. Anche ove realizzate da moltissimo tempo, quindi, le opere sopra indicate non potrebbero insistere su area demaniale, con conseguente sussistenza dei presupposti per la relativa rimozione in base al citato Testo Unico, le cui disposizioni si affiancano a quelle concernenti lo sgombero dell’area, in base alla procedura che si affermava avviata nel ricordato verbale di ispezione del 7.11.2005 (sulla potestà concorrente del Comune, in materia di abusi edilizi su area demaniale cfr. anche Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisd., 14.4.1998, n. 199).

Emerge da quanto sopra, in ogni caso, che oggetto principale del contendere non sono i modesti manufatti contestati, ma la natura demaniale del terreno, ostativa di qualunque pur minimo intervento senza titolo da parte di soggetti privati.

Il carattere demaniale della piccola porzione di terreno di cui trattasi, in effetti, è contestata dall’appellante, di cui non risulta però alcuna attivazione dopo la verifica in contraddittorio, intervenuta nel 2005 e le cui successive allegazioni non appaiono, al riguardo, di chiara e incontrovertibile lettura; una rinnovata verificazione nella presente sede giudiziale, d’altra parte, sarebbe eccedente rispetto ai limiti dell’accertamento incidentale, previsto per il giudizio amministrativo dall’art. 8 della legge 1034/1971, speculare all’art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E), non potendo detto accertamento consistere nella soluzione di controversie affidate all’Autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente circoscrizione del sindacato giurisdizionale in questione al contenuto oggettivo degli atti, che siano fonte costitutiva o anche meramente ricognitiva di un diritto, senza possibile estensione a controversie al riguardo sussistenti o da proporre in altre sedi competenti (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 27.2.2008, n. 713, nonché, per quanto riguarda la competenza del giudice ordinario per l’accertamento dei confini del demanio marittimo, Cass. civ. SS.UU. 11.3.1992, n. 2956 e 18.4.2003, n. 6347; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giur., 25.5.1998, n. 322).

Non possono ritenersi esaustivi, pertanto, gli elementi indiziari forniti dall’appellante, circa la conformità dell’intero intervento edilizio – ivi compreso il muro di contenimento con sovrastante giardino – al progetto regolarmente assentito, previa autorizzazione ex art. 55 cod. nav.; il Comune resistente, infatti, sottolinea l’omessa produzione di elementi di prova, circa l’effettiva estensione ed i confini dell’area di proprietà, insistente su un lotto che, in base a visura catastale prodotta (particelle nn. 343 e 344) sarebbe di estensione pari a mq. 537,00 e non a mq. 610 come dichiarato.

Allo stato degli atti, in conclusione, il Collegio ritiene che sussistessero i presupposti per la legittima emanazione della diffida impugnata, quale momento di una procedura complessa, che può conoscere ulteriori fasi di verifica circa la reale collocazione del confine demaniale e che certamente implicherà nuovi provvedimenti e più dettagliata definizione degli interventi, che l’Amministrazione ritenga di dover disporre per il ripristino dell’area demaniale marittima in discussione. Allo stato degli atti, comunque, l’appello non può che essere respinto, mentre, per quanto riguarda le spese giudiziali, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, in considerazione della complessità della vicenda contenziosa, nonché della risalenza nel tempo degli interventi di cui si discute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello, come in epigrafe proposto; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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