Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6897

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza n. 215 del 29 settembre 2009, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla Società Z. avverso la determinazione del Direttore generale del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia del 16 febbraio 2009, di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di urbanizzazione primaria della zona industriale di Bovino (Foggia). La domanda di inammissibilità era presentata dalla stessa ricorrente Z..

1.1 La controversia trovava origine dalla richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, a suo tempo presentato dalla Z., e dal successivo atto di opposizione al ricorso stesso da parte della contro interessata, società R. s.r.l..

L’opposizione al ricorso straordinario risultava notificata alla ricorrente Z., in base all’articolo 10, comma 1, primo periodo, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in data 11 giugno 2009.

1.2 A giudizio del Tribunale amministrativo regionale il termine di sessanta giorni previsto dal citato articolo 10 entro cui i controinteressati potevano richiedere che il ricorso straordinario fosse deciso in sede giurisdizionale, decorre dalla notificazione del ricorso stesso, e questa doveva considerarsi effettuata in data 1 e 2 aprile 2009. La notifica dell’atto volto alla trasposizione fatta dalla R. s.r.l. in data 11 giugno 2009 era pertanto tardiva.

Il Tribunale amministrativo aveva definito "irregolare" la notificazione del ricorso straordinario effettuata dall’ufficiale giudiziario il 30 marzo 2009. Questi si era infatti recato presso la sede sociale della R., attestando: "consegno a mani di, anzi non ho potuto notificare perché ho trovato il domicilio chiuso". L’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto, a quel punto, procedere alla notifica agli irreperibili ai sensi dell’articolo 140 Cod. proc. civ. Egli però, avendo evidentemente conoscenza personale della residenza del legale rappresentante della R. s.r.l., anziché procedere subito con queste forme, il giorno seguente, 1° aprile 2009, si recò presso la residenza di quest’ultimo e, non avendolo ivi trovato, procedette allora alla notifica nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 140 Cod. proc. civ..

L’articolo 140 Cod. proc. civ..prevede il deposito della copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; la spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento.

A fondamento della decisione, il giudice di primo grado evidenziava che la giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato ritengono che la notificazione di cui all’articolo 140 Cod. proc. civ..si perfeziona quando l’ufficiale giudiziario, a completamento delle altre formalità, ha spedito la raccomandata, ma non è richiesta la prova anche dell’avvenuta consegna della raccomandata stessa (Cass., III, 27 febbraio 1998, n. 2228; Cons. Stato, IV, 24 luglio 2000, n. 4092).

Nel caso di specie, con la spedizione al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento, avvenuta il 1° aprile 2009, si doveva dunque ritenere perfezionata la procedura notificatoria nei confronti del legale rappresentante della società.

Risultava poi dall’avviso di ricevimento che una collaboratrice di quest’ultimo aveva ritirato la raccomandata in data 2 aprile 2009.

A giudizio del giudice di primo grado nulla rilevava che solo il 17 aprile 2009 il legale rappresentante si fosse poi recato presso la casa comunale a ritirare il plico contenente la notifica del ricorso straordinario.

Pertanto, risultando l’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971, al ricorso straordinario notificato tardivamente, il Tribunale amministrativo dichiarava inammissibile il ricorso, rimettendo gli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare.

2. Contro tale decisione proponeva appello al Consiglio di Stato la società R. s.r.l..

Nel ricorso, la società contestava l’affermazione del giudice di primo grado, relativamente al fatto che la notifica del ricorso straordinario si fosse perfezionata il 1° aprile 2009 (data di spedizione al destinatario in base all’articolo 140 Cod. proc. civ.. della raccomandata con avviso di ricevimento), facendo decorrere da tale data la decorrenza dei sessanta giorni.

La ricorrente ricordava l’irregolarità, riconosciuta dallo stesso Tribunale amministrativo, della notificazione del ricorso straordinario da parte dell’ufficiale giudiziario. Ciò in quanto questi, non avendo trovato nessuno il 30 marzo 2009 presso la sede della R. s.r.l., avrebbe dovuto senz’altro procedere alla notifica agli irreperibili, in base all’articolo 140 Cod. proc. civ.. Invece egli si era recato il giorno successivo, 1° aprile 2009, presso la residenza del legale rappresentante della R. s.r.l., procedendo solo lì e allora nei suoi confronti, non avendolo trovato, alla notifica di cui all’articolo 140 Cod. proc. civ..

La notifica veniva pertanto effettuata presso l’indirizzo in cui risiedeva il legale rappresentante e non, come prescritto, presso la sede sociale della Società.

Il legale rappresentante, a sua volta, ritirava solo in data 17 aprile 2009 l’atto in questione presso la casa comunale. A giudizio del ricorrente, solo da quest’ultima data egli aveva pertanto conoscenza dell’avvenuto ricorso e solo da allora potevano decorrere i sessanta giorni per l’opposizione.

3. La causa veniva assunta in decisione nella pubblica udienza del 25 ottobre 2011.

Il ricorso non può essere accolto.

È il caso di rammentare che la notificazione eseguita a norma dell’articolo 140 Cod. proc. civ. si perfeziona quando l’ufficiale giudiziario, a completamento delle altre formalità, spedisce la raccomandata con la quale dà notizia degli estremi dell’atto, mentre restano irrilevanti, ai fini del perfezionamento della notifica le modalità della consegna (ex multis, Cass., 20 novembre 2000, n. 14986; da ultimo, Cass., I, 3 febbraio 2010, n. 2513, la quale fa puntuale riferimento, come nel caso di specie, ad una notificazione effettuata ad una società in persona del legale rappresentante).

E’ quindi alla spedizione della raccomandata con cui si dà notizia del deposito dell’atto nella casa comunale, con avviso di ricevimento, che occorre far riferimento, considerando tale forma di conoscenza prevalente rispetto ai fatti precedentemente accaduti.

La recente sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 2010, n. 3 – che dichiara illegittimo l’articolo 140 Cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione – non depone in contrario. Infatti rimane nella specie decisiva la rilevanza riconosciuta a tale atto dalla giurisprudenza di Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, intervenendo solo sul punto del dies a quo dal quale far decorrere gli effetti della notificazione. Tale notificazione rimane l’atto definitivo per accertare la conoscenza dei fatti.

Ebbene, ai fini del presente ricorso va rilevato che, come risulta in atti e non contestato, il 2 aprile 2009 una collaboratrice del legale rappresentante della R. s.r.l. ha ritirato la raccomandata in questione.

Riguardo alla richiamata sentenza costituzionale va quindi considerata questa (2 aprile 2009) la data in cui gli interessati avevano formale conoscenza del ricorso straordinario. Il fatto che il legale rappresentante si sia poi personalmente recato il 17 aprile 2009 presso la casa comunale per ritirare il plico, a tutto concedere dimostra che egli era comunque già al corrente del deposito effettuato, portato ragionevolmente a sua conoscenza con la raccomandata in questione, ritirata il 2 aprile dalla sua collaboratrice. Diversamente opinando, non vi è chi non veda che sarebbe, inammissibilmente, il destinatario disporre del termine medesimo, scegliendo a suo piacimento quando ritirare la raccomandata.

Da ultimo, il Collegio rileva che, anche a considerare irrituale la prima parte della procedura notificatoria posta in essere dall’ufficiale giudiziario, questa ha comunque raggiunto lo scopo di mettere a conoscenza del legale rappresentante il fatto della presentazione del ricorso straordinario.

L’eventuale irritualità della notificazione risulterebbe quindi in ogni caso sanata dal disposto dell’articolo 156 Cod. proc. civ.., in forza del principio del raggiungimento dello scopo.

Va pertanto ritenuto che, pur a mente della sentenza costituzionale ricordata, il termine ultimo per notificare l’atto di opposizione al ricorso straordinario veniva in ogni caso a scadere il 1° giugno 2009. E questo termine non è stato rispettato dalla società contro interessata, posto che l’opposizione è stata notificata solo il 11 giugno 2009: giustamente il primo giudice ha allora ritenuto il ricorso inammissibile..

Il ricorso in appello non può pertanto essere accolto.

Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso avanzato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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