Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9023 Contratto a termine Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9.2/31.8.2006 la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado nella parte in cui dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra P. R. e le Poste Italiane per il periodo 24.11.1999/22.2.2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

Osservava in sintesi la corte territoriale che, trattandosi di contratto stipulato successivamente al 30.4.1998, si doveva ritenere che gli accordi sindacali intervenuti successivamente all’accordo del 25.9.1997 non fossero meramente ricognitivi del perdurare delle esigenze legittimanti le assunzioni a tempo determinato, ma erano piuttosto volti a stabilire precisi limiti di scadenza all’autorizzazione alla stipulazione di contratti a tempo determinato, con la conseguenza che era inibito alle parti di autorizzare retroattivamente, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, la stipulazione di contratti a termine non più legittimati per effetto della durata in precedenza stabilita.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’intimato, il quale ha anche proposto ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente, prospettando violazione di legge, rileva che i giudici di appello avevano trascurato di valutare un complesso di circostanze idonee a qualificare il comportamento della parte intimata come tacita acquiescenza alla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il secondo e terzo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi cd.

attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Con il quarto motivo, infine, si censura la sentenza impugnata, prospettando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte del lavoratore e per aver, comunque, omesso di accertare, ai fini dell’entità del risarcimento, se e in che misura lo stesso avesse svolto attività lavorativa successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a termine, potendo essere l’aliunde perceptum sol genericamente dedotto dal datore di lavoro.

2. Col primo motivo del ricorso incidentale il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1372 c.c. e all’accordo integrativo del 25 settembre 1997) osservando come la corte di merito, pronunciando sul solo profilo dell’inefficacia ratione temporis dell’accordo, avesse omesso di statuire sulla legittimità dello stesso.

Col secondo e terzo motivo il ricorrente incidentale prospetta, quindi, violazione dell’art. 1227 c.c., rilevando che erroneamente la corte territoriale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei limiti del triennio successivo alla cessazione del rapporto a termine.

3. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

4. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Circostanze che, con corretta motivazione, la corte territoriale ha ritenuto nel caso non provate, alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo maturatosi prima della proposizione del ricorso, e dovendosi, per il resto, considerare che, comunque, il reperimento di altre occasioni di lavoro è strumentale alla necessità di sopperire ad elementari bisogni di vita ed, in difetto di un più specifico contesto di riferimento, non è, pertanto, di per sè solo significativo di una univoca volontà di rinunciare al diritto e che ancor meno significativa appare la percezione di indennità (quali il TFR) dovute ex lege per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

6. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale, vanno, quindi, ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. n. 4588/2006, che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. n. 21063/2008,v. anche Cass. n. 9245/2006, Cass. n. 4862/2005, Cass. n. 14011/2004). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. n. 21062/2008, Cass. n. 18378/2006).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. n. 18383/2006, Cass. n. 7745/2005, Cass. n. 2866/2004). In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. n. 20608/2007, Cass. n. 7979/2008, e da ultimo ad es. Cass. n. 6294/2011; Cass. n. 7502/2011).

5. Riguardo al quarto motivo, la difesa della società ricorrente ha prospettato, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola oppositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

In ordine a tale questione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità i nuovi criteri di determinazione del danno, introdotti dai commi 5 e 6 dello stesso testo, lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006).

In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria.

In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c., ove applicabile ratione temporis.

In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.

Premessi tali principi, è da rilevare che, nel caso, la società ricorrente sostiene che, alla luce della regola di corrispettività e sinallagmaticità della prestazione di lavoro, la situazione di mora credendi, necessaria per la decorrenza del danno risarcibile nel caso di mancata ripresa del rapporto a seguito della scadenza del relativo termine dichiarato nullo, non è integrata dalla domanda di annullamento del preteso licenziamento illegittimo e tantomeno dalla istanza pregiudiziale per il tentativo obbligatorio di conciliazione e che, comunque, la corte di merito aveva omesso di verificare, ai fini dell’entità del risarcimento, se e in che misura la parte intimata avesse svolto attività lavorativa successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a termine, potendo essere l’aliunde perceptum sol genericamente dedotto dal datore di lavoro.

Il quesito al riguardo formulato ("Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.") appare, nondimeno, non conforme al precetto dell’art. 366 bis c.p.c., per risolversi nella enunciazione astratta delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito, e, peraltro, anche parziale, non contenendo alcun riferimento all’aliunde perceptum.

Il quesito di diritto, che la norma richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve, infatti, essere formulato, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. ad es. SU n. 36/2007), dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico, parziale o non pertinente.

In proposito, per come rilevato, a fini esemplificativi, da SU (ord) n. 2658/2008, "potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata", le ragioni della cui erroneità siano adeguatamente illustrate nel motivo medesimo.

Il quesito posto dalla società ricorrente non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati perchè – va ribadito – inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione. 6.11 ricorso principale va, pertanto, rigettato.

7. Quanto, poi, al ricorso incidentale, inammissibile risulta il primo motivo dello stesso, per carenza di interesse all’impugnazione.

Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che va qualificato come inammissibile il ricorso incidentale (o il pertinente motivo) con il quale la parte vittoriosa sollevi, come nella specie, questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole in quanto non esaminate o ritenute assorbite, giacchè tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte in sede di rinvio;

quindi, in merito a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione (cfr, da ultimo Cass. n. 13882/2010; Cass. n. 4787/2007; Cass. n. 22501/2006).

8. Meritevole di accoglimento sono, invece, i restanti motivi del ricorso incidentale. Giova, al riguardo, premettere come, secondo l’insegnamento risalente di questa Suprema Corte, formatosi in particolare con riferimento alla fattispecie dell’art. 18 St, devono ritenersi suscettibili di risarcimento i danni evitabili dal lavoratore con l’ordinaria diligenza, atteso che l’art. 1227 c.c., comma 2 (che stabilisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza) pone a carico di quest’ultimo il dovere di non aggravare con il fatto proprio e con la propria condotta il pregiudizio subito (v. ad es.

già Cass. n. 5766/1994), fermo restando, riguardo all’elemento della colpa, come non possa essere preso in considerazione ogni comportamento che astrattamente possa aggravare il danno, ma solo quello che ecceda l’ordinaria diligenza, essendo costituito il limite dell’esigibilità del comportamento attivo dall’"ordinaria", e non dalla "straordinaria" diligenza, nel senso che le attività che il creditore è tenuto a porre in essere ai fini dell’evitabilità del danno non devono essere gravose o straordinarie (v. ad es. di recente Cass. n. 9898/2005; Cass. n. 12867/2004; Cass. 9850/2002).

In questo contesto, e con specifico riferimento alla questione se possa costituire fonte di danno risarcibile l’inerzia processuale, e quindi il maggior tempo trascorso tra l’illecito ed il suo accertamento giudiziale, nella giurisprudenza di legittimità è accreditata l’affermazione che l’ordinaria diligenza esige che il lavoratore faccia tempestivamente valere in giudizio il suo diritto (v. ad es. Cass. n. 10072/1995; Cass. n. 5766/1994), ma è, al tempo stesso, puntualizzato che, iniziata l’azione giudiziaria, "l’ordinaria diligenza è tuttavia nella valutazione della legittimità della pretesa giudiziale e nella tempestività con cui questa è fatta valere dal lavoratore; (per cui) questi ha il "diritto" di attendere il giudiziale riconoscimento del proprio diritto" (così Cass. n. 11786/2002), e, più in particolare, che, se non può escludersi la rilevanza di comportamenti di quest’ultimo gravemente dilatori (cfr. Cass. n. 9898/2005; Cass. n. 320/1992), il tempo impiegato per la tutela giurisdizionale non può in ogni caso essergli imputato come scarsa diligenza, stante l’esistenza di norma che ne regolano l’iter, con la previsione di termini perentori, che consentono ad entrambe le parti di interferire nell’attività processuale, e, comunque, per la presenza, per entrambi le parti, di poteri processuali paritetici per la tutela dei diritti e la conseguente riduzione del danno (v. ad es. Cass. n. 734472010; Cass. n. 9898/2005; Cass. n. 5993/1995; Cass. n. 7872/1991).

Nel caso, la corte territoriale ha sostanzialmente omesso di chiarire le ragioni per le quali, nonostante la rituale messa in mora della società ricorrente e la conseguente imputabilità alla stessa del mancato ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro, fosse configurabile una colpevole inerzia e un contegno dilatorio del lavoratore, e ciò senza nemmeno verificare se fra la cessazione del rapporto di lavoro, l’offerta della prestazione di lavoro e l’instaurazione del giudizio fosse trascorso un tempo tale da far constatare comportamenti gravemente dilatori e fermo restando che il tempo impiegato per la tutela giudiziaria non può essere imputato quale causa di danno.

In ogni caso, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul contratto a termine contenute nella L. n. 183 del 2010, il diritto al risarcimento del danno del ricorrente incidentale rinviene ora fondamento nella previsione dell’art. 32, commi 5 e 6 dello stesso testo, che, come noto, stabilisce che, "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità omnicomprensiva…".

Alla luce, infatti, di tale disposizione, il risarcimento, seppur nella misura forfetizzata prevista, è sempre dovuto in favore del lavoratore, a prescindere dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dall’esistenza stessa di un danno effettivo per il lavoratore, non assumendo, nella struttura della norma, alcun rilievo l’aliunde perceptum, che non vale più a delimitare la misura del danno risarcibile dal creditore della prestazione, tenuto ad adempiere l’obbligazione per il sol fatto dell’accertamento della nullità del termine, in virtù di una norma, che, per come non ha mancato di avvertire lo stesso giudice delle leggi (cfr. Corte cost.

n. 303 del 2011), assume contenuto eminentemente sanzionatorio.

9. Il ricorso principale va, dunque, rigettato, mentre va accolto quello incidentale, limitatamente al secondo e terzo motivo.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, il quale provvederà a nuovo esame, sulla base dei principi indicati, regolando anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale, accoglie per il resto il ricorso incidentale, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012
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