Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6895 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Prof.ssa M. G. P., professore di ruolo di prima fascia nell’Università degli studi di Firenze, con il ricorso n. 991 del 2008 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha chiesto:

– l’annullamento: del D.D. 355 del 6 marzo 2008, prot. n. 16998/2008, inviato alla ricorrente con nota prot. n. 18919 del 13 marzo 2008 e ricevuto dalla stessa in data 25 marzo 2008, nella parte in cui dispone il suo collocamento fuori ruolo anticipato per un solo anno accademico invece che per due – ovvero a decorrere dal 1° novembre 2008 e fino al 31 ottobre 2009, anziché al 31 ottobre 2010, e nella parte in cui, conseguentemente, prevede il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della professoressa P. a decorrere dal 1° novembre 2009, anziché dal 1° novembre 2010; di ogni atto connesso presupposto, concomitante e/o conseguente, ancorché non conosciuto;

– la declaratoria del proprio diritto ad essere collocata in fuori ruolo per il periodo di due anni anziché uno e, quindi, per il periodo a far data dal 1° novembre 2008 e sino al 31 ottobre 2010, con collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a far data dal 1° novembre 2010.

2. Il TAR, con la sentenza n. 505 del 2009, ha accolto il ricorso, e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Ha respinto la domanda di accertamento.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.

Alla camera di consiglio del 21 luglio 2009 l’esame della domanda cautelare è stato abbinato alla trattazione della causa nel merito.

4. All’udienza del 6 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha per oggetto l’interpretazione del comma 434 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per il quale "A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico".

2. Al riguardo nella sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda della ricorrente di annullamento del provvedimento impugnato, si afferma che la disposizione deve essere interpretata alla luce dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, per il quale l’effetto della domanda di collocamento fuori ruolo si produce dall’anno accademico successivo a quello della sua presentazione, con la conseguenza che la domanda presentata nel corso del 2008 ha effetto a decorrere dall’anno accademico 2008/2009 ed è perciò soggetta alla riduzione a due anni della durata del beneficio, avendo quindi diritto il presentatore a rimanere in posizione di fuori ruolo anche nell’anno accademico 2009/2010. Nella specie la ricorrente, avendo presentato la domanda di collocamento in fuori ruolo nel febbraio 2008, con effetto dal 1° novembre 2008 (anno accademico 2008/2009), al 1° gennaio 2009 non si è trovata nel secondo anno accademico fuori ruolo ma nel primo non dovendo, di conseguenza, essere posta in quiescenza al termine dello stesso anno accademico; in caso contrario la sua posizione sarebbe equiparata a quella di chi abbia presentato domanda nel 2009, trovandosi al 1° gennaio 2010 nel primo anno accademico fuori ruolo, in contrasto con il principio di irretroattività della disposizione di legge, di gradualità nella riduzione della durata dell’istituto e con profili di incostituzionalità per la mancata valutazione della diversità delle rispettive situazioni giuridiche.

Il primo giudice non ha invece accolto la domanda, pure proposta dalla ricorrente, di accertamento del diritto ad essere collocata in fuori ruolo per il periodo di due anni, anziché uno, affermando che in capo alla medesima sussiste una posizione di interesse legittimo, che trova titolo in atti amministrativi di carattere autoritativo, pur se vincolato, e non una posizione di diritto soggettivo direttamente derivante da una norma di legge con la individuazione di un corrispondente obbligo.

3. Nell’appello si deduce quanto segue:

la ricorrente ha chiesto di essere collocata fuori ruolo dal 1° novembre 2008; trova pertanto applicazione il nuovo regime del collocamento fuori ruolo disposto dalla legge finanziaria 2008, con l’applicazione della riduzione ad un anno del periodo fuori ruolo non essendo a lei applicabile alcuna delle previsioni di regime transitorio previsto dalla normativa;

al riguardo è stato chiarito in giurisprudenza che il legislatore può abolire l’istituto del fuori ruolo, in quanto non connaturato alle funzioni o allo status del professore universitario, non essendo acquisito un relativo diritto al momento della nomina, così come può modificare la disciplina del rapporto di lavoro anche per la parte successiva al raggiungimento del limite di età, non potendo peraltro essere invocato al riguardo un divieto di retroattività se questa è giustificata da ragioni oggettive, come è per la normativa di cui qui si tratta.

4. Le censure così sintetizzate sono infondate.

Infatti:

nell’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 2008 si stabilisce che il periodo fuori ruolo dei professori universitari è ridotto in misura graduale venendo stabilito in due anni accademici dal 1° gennaio 2008, in un anno accademico dal 1° gennaio 2009 e abolito dal 1° gennaio 2010 e si prevede, per chi sia già fuori ruolo alle medesime date, una corrispondente riduzione progressiva del periodo di fruizione del beneficio in anni tre, due e infine uno;

la disciplina riguarda dunque, nel segno della graduale abolizione dell’istituto del fuori ruolo dei professori universitari, due diversi destinatari, individuati in quanti non siano già fuori ruolo alle dette decorrenze e chiedano di fruire del beneficio in pendenza delle medesime, con l’effetto di una progressiva minore durata del beneficio a seconda del periodo di decorrenza in cui cada la richiesta, ed in quanti abbiano già iniziato l’attività fuori ruolo alle medesime decorrenze, per i quali il periodo di fruizione dell’istituto è fatto salvo in misura decrescente (a questo riguardo è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2009 censurando la norma nella parte in cui si applica ai professori per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che abbiano iniziato il corso del relativo periodo alla data della entrata in vigore della legge);

il caso in esame attiene alla prima delle due posizioni suddette, avendo la ricorrente presentato domanda di collocamento fuori ruolo dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria, in data 22 febbraio 2008, con richiesta di esservi posta dal 1° novembre 2008;

ciò rilevato nel momento in cui la norma attribuisce il periodo di fuori ruolo per due anni a decorrere dal 1° gennaio 2008 e di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2009, non vi è motivo perché alla ricorrente, che ha presentato domanda in pendenza del primo dei due periodi di decorrenza, debba essere attribuito il minore periodo di fuori ruolo previsto per il secondo dei due periodi di decorrenza, come se avesse presentato la domanda dopo il 1° gennaio 2009;

– ciò sarebbe infatti in contrasto con la lettera della norma, che distingue chiaramente le due decorrenze in relazione alla rispettiva, decrescente durata del periodo fuori ruolo che può essere richiesto, e con la ratio della medesima in quanto volta non alla immediata contrazione del periodo di fuori ruolo ad un solo periodo annuale ma alla sua diminuzione graduale, partendo dalla sua riduzione ad un biennio dal 1° gennaio 2008, ad un anno dal 1° gennaio 2009, con l’esito della sua abolizione dal 1°gennaio 2010; in tal senso si è già pronunciato questo Consiglio che, nel concludere per l’attribuzione del biennio fuori ruolo riguardo a situazione analoga a quella in esame, ha indicato che "Detta conclusione appare, del resto, conforme al criterio di progressiva riduzione dell’arco temporale di durata del fuori ruolo nel triennio 2008/2010, che risulterebbe disatteso accedendo alla tesi delle amministrazioni appellate, venendosi altrimenti ad omologare, con la limitazione ad un anno, la posizione, oggettivamente differenziata, di chi è collocato fuori ruolo nel 2008 a quella di chi acquisisce detto "status" nel corso del 2009."(Sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1689);

– sarebbe altresì in contrasto con il principio generale per il quale tempus regit actum essendo stato assunto nella specie il provvedimento di collocamento fuori ruolo prima del 1° gennaio 2009 e ricadendo esso, perciò, nella disciplina in atto vigente; anche per tale profilo si è pronunciato questo Consiglio chiarendo, per casi analoghi, che "Le Università appellate hanno quindi applicato agli appellanti la disciplina vigente a decorrere dal 1 gennaio 2009, senza tener conto del fatto che i provvedimenti di collocamento fuori ruolo sono stati assunti prima di tale data. Essi infatti sono stati adottati sotto la vigenza di diversa disposizione transitoria, dettata per il periodo 2008, che stabilisce che il "fuori ruolo", pur ridotto rispetto al precedente regime, abbia una durata pari a due anni. I provvedimenti in esame violano, pertanto, la disposizione della "legge finanziaria" suddetta correlata al ricordato principio generale per il quale "tempus regit actum" di cui all’art. 11 delle "Preleggi", in forza del quale il provvedimento amministrativo è adottato sulla base della disciplina vigente nel momento in cui è emanato" (Sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1395);

dovendosi in questo quadro altresì richiamare che, ai sensi della normativa sulla decorrenza del collocamento fuori ruolo, l’opzione esercitata con la relativa domanda "ha effetto dall’anno accademico successivo…" (art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 239, recante "Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari"), per cui nella specie il periodo di fuori ruolo da attribuire concerne, per quanto sopra considerato, i due anni accademici 2008/2009 e 2009/2010.

5. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe (n. 5369 del 2009).

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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