Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 23-11-2011, n. 43288

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.Y. ricorre tramite l’avv. Massimiliano Angolani avverso la sentenza del 24-9-2010 della Corte d’Appello di Ancona, che, in conferma della sentenza del Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche, in data 27-6-2008, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 474 c.p., per aver offerto in vendita prodotti con marchi contraffatti. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione ad omessa valutazione di prove e a travisamento di prove, per avere la corte ritenuto i marchi contraffatti meritevoli di tutela in assenza di prova della registrazione degli stessi, in contrasto con l’indirizzo di questa corte. Sotto diverso profilo il ricorrente censura la sentenza laddove, pure ponendosi in contrasto con giurisprudenza di questa corte, ha ritenuto irrilevante l’eventuale grossolanità del falso sull’assunto che la norma è preordinata alla tutela della pubblica fede, grossolanità ricorrente nella specie sia sulla base del verbale di sequestro che dell’esame testimoniale del m.llo N.. Si chiede quindi l’annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata la questione di nullità sollevata in udienza dal difensore in ordine alla mancata notifica dell’ordinanza con la quale è stata dichiarata l’urgenza del procedimento. La questione è infondata non essendo ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che, nell’avviso di fissazione dell’udienza, notificato al difensore, vi era espressa menzione dell’ordinanza dichiarativa dell’urgenza, secondo il disposto della L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 5. Manifestamente infondati o generici sono i motivi di ricorso. Invero la notorietà dei marchi contraffatti, nella specie Prada, Cavalli, Versace, Gucci, Levis – per citarne solo alcuni-, ne determina la tutela al di là della loro registrazione, comportando l’illiceità dell’uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore, anche se per prodotti diversi (Cass. 40170/2009). Le censura che fa leva sulla grossolanità del falso, poi, è generica, risolvendosi nella riproposizione di un argomento difensivo adeguatamente disatteso dalla sentenza impugnata, sulla base del consolidato principio secondo cui la norma tutela non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei prodotti messi in circolazione. Non rileva, quindi, ai fini della configurazione del reato impossibile, il fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall’acquirente, in quanto l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, deve essere valutata non con riferimento al momento dell’acquisto, ma a quello della successiva utilizzazione (Cass. 21787/2008, 31451/2006, 39863/2001). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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