Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9017 Indennità di anzianità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da O.R., dipendente della BNL lino al 31 luglio 1999, intesa ad ottenere la differenza di indennità di anzianità e di TFR, calcolato fino all’entrata in vigore del CCNL del 1987, derivante dal diritto alla inclusione, nelle predette indennità, delle somme pari al del 4% della retribuzione, che la Banca versava sul conto di previdenza integrativa.

La Corte territoriale, affermata la natura rEtributiva dei contributi versati dal datore per la previdenza complementare, ne affermava la inclusione nella indennità di anzianità, maturata fino al 31 maggio 1982 e nel TFR, quanto a quest’ultimo però, fino all’entrata in vigore del CCNL del 1987.

Avverso detta sentenza la Banca Nazionale del Lavoro spa ricorre con quattro motivi. Resiste il lavoratore con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, a cui la BNL ha risposto con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo del ricorso principale si denunzia difetto di motivazione, perchè la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, nell’affermare la natura retributiva degli accantonamenti, che il fondo erogatore della pensione integrativa era dotato di personalità giuridica, mentre la giurisprudenza di legittimità cui la sentenza si era richiamata, riguardava i fondi non dotati di autonoma soggettività.

Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. in versione originaria, come sostituiti dalla L. n. 297 del 1982, si duole la ricorrente che sia stata affermata la natura retributiva degli accantonamenti effettuati presso il fondo di previdenza complementare.

Con il terzo mezzo si denunzia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 e del D.Lgs. n. 103 del 2001, art. 9 bis perchè, riconoscendo la natura retributiva degli accantonamenti, la sentenza impugnata avrebbe violato le regole che ne governano l’aspetto previdenziale, ossia il loro esonero dalla contribuzione Inps.

Con il quarto motivo, denunziando violazione degli artt. 1362 e 1365 cod. civ., nonchè dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e dell’art. 414 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, si imputa alla sentenza erronea interpretazione delle disposizioni dello statuto del fondo di previdenza complementare.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta errata interpretazione del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito del 1987, del 1990 e del 1995, nonchè violazione dei canoni interpretativi.

Il ricorso principale va accolto con assorbimento di quello incidentale.

E’ sufficiente, per addivenire all’accoglimento de ricorso, affermare la fondatezza del secondo motivo, in cui si sostiene la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti, nonchè del terzo, concernente il regime previdenziale degli accantonamenti.

La natura previdenziale e non retributiva degli accantonamenti e quindi la loro "irriducibilita" a fungere da corrispettivo della prestazione lavorativa che ne meriti l’inclusione nelle indennità spettanti alla fine del rapporto, rende inutile esaminare anche le argomentazioni di cui al primo e quarto motivo del ricorso principale, concernenti la regolamentazione del Fondo di previdenza integrativa.

1. Recita l’art. 2120 cod. civ. in tema di indennità di anzianità, che, L. n. 297 del 1982, art. 5, è pur sempre in vigore per l’anzianità maturata prima del maggio 1982, a cui si aggiunge il TFR per il periodo successivo, che L’ammontare dell’indennità è determinato… in base all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. L’art. 2121 precisa ancora che l’indennità deve essere computata calcolando le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, ed ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Pertanto la nozione di retribuzione delineata dal queste norme ("ultima retribuzione" e "compenso") presuppone che vi sia un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; si deve quindi trattar di somme aventi carattere e funzione retributiva, e proprio

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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