Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 23-11-2011, n. 43287 Circostanze speciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S.D. e M.A. ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 7-3-2011, che, confermando quella del tribunale monocratico della stessa sede in data 15-10-2007, li ha riconosciuti responsabili, con generiche equivalenti all’aggravante, del tentato furto, aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, di un leone di terracotta, esposto in un’area recintata, che essi avevano scavalcato.

Con distinti ricorsi a firma dei rispettivi difensori si deducono in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della sussistenza dell’aggravante, per mancata acquisizione dei fotogrammi delle videoregistrazioni da cui risulterebbe lo scavalcamento della recinzione (ritenuto soltanto sulla base delle dichiarazioni dell’agente C., non univoche in tal senso), per contro da ritenersi non necessario tenuto conto che, secondo le risultanze, le statue erano molto vicine alla recinzione alta circa un metro e mezzo (tra l’altro D.S. aveva all’epoca un braccio ingessato). L’aggravante non sarebbe comunque configurabile in quanto l’altezza della recinzione e la visibilità delle statue dalla strada escluderebbero l’insidia, esclusa pure dalla presenza di impianto di videosorveglianza.

In secondo luogo violazione degli artt. 69 e 133 c.p. per il diniego della prevalenza delle generiche sull’aggravante e mancanza di motivazione sul punto, trascurando la giovane età e l’incensuratezza.

Il solo M. deduce pure violazione dell’art. 62 c.p., n. 4 e totale mancanza di motivazione sulla tenuità del danno arrecabile, stante il valore di soli cento Euro della statua. In presenza di contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’attenuante al furto tentato, si sollecita la rimessione del ricorso alle sezioni unite.

La richiesta è quindi di annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Priva di fondamento è la doglianza relativa all’aggravante del mezzo fraudolento, la cui sussistenza è stata correttamente riconosciuta sulla scorta della testimonianza C., da cui risulta che le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza mostravano lo scavalcamento della recinzione da parte dei due imputati, pertanto testimonialmente provato, non rilevando, quindi, la mancata acquisizione agli atti dei fotogrammi estratti dalle registrazioni, ed essendo meramente assertiva l’affermazione, in sè inverosimile, che le statue fossero collocate in posizione tanto vicina alla recinzione, da poter essere prelevate dall’esterno. Nè l’altezza di circa un metro e mezzo della recinzione, la visibilità delle statue dall’esterno e la presenza dell’impianto di videosorveglianza, sono circostanze atte ad escludere l’insidiosità dell’azione posta in essere scavalcando la recinzione, integrando comunque tale azione un espediente volto a superare i normali presidi predisposti dal proprietario a custodia e protezione delle cose.

Del pari infondate le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, avendone la corte fornito una motivazione in negativo ("non vi è alcuna ragione concreta che giustifichi una valutazione di prevalenza delle concesse attenuanti"), non superata dal richiamo alla giovane età e all’incensuratezza, già alla base dell’applicazione dell’art. 62 bis c.p.. Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, della cui mancata motivazione si duole il solo M., si osserva che la corte territoriale ha risposto sul punto con motivazione implicita (richiamando il valore non elevato del bene, ma comunque incompatibile con la causazione di un danno a tal punto tenue da giustificare il riconoscimento dell’attenuante), esente da censure, a fronte dell’affermazione meramente assertiva del ricorrente, secondo cui la statua avrebbe avuto un valore di circa cento Euro. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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