Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6889 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’INPS, con bando pubblicato sulla G.U. europea n. S189 del 4 ottobre 2006 e sulla GURI n. 235 del 9 ottobre 2006, ha indetto una gara a procedura ristretta per il servizio di prenotazione e fornitura di vouchers alberghieri e di titoli di viaggio, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio, per il personale della sede centrale e delle strutture periferiche in trasferta o trasferimento d’ufficio.

Alla gara hanno partecipato tra, gli altri, le società C. T., F. V. e R. I.; la C. T. è risultata aggiudicataria provvisoria, con punti 100, e seconda classificata la F. V., con punti 93,143 (seduta della commissione giudicatrice del 1° febbraio 2007); con nota del 14 febbraio 2007 l’INPS ha richiesto alle prime due classificate di comprovare quanto dichiarato in sede di offerta con riguardo, tra l’altro, alle "referenze attive sul tipo di servizio di cui al punto B5 dell’offerta qualitativa migliorativa prevista nel capitolato"; con determinazione n. 90 del 16 aprile successivo del dirigente competente, rilevato "che i contratti stipulati con i referenti dichiarati in sede di offerta" dalla C. T. "non presentano i requisiti di servizio" richiesti, si è decisa la rimessione degli atti di gara alla commissione giudicatrice; con nota dell’INPS n. 8025 del 19 aprile 2007 è stata comunicata alla C. T., all’esito della verifica negativa delle referenze attive prodotte, la impossibilità di procedere alla aggiudicazione definitiva; la commissione giudicatrice, infine, nella seduta del 2 maggio 2007, valutato che i contratti presentati dalla C. T. "non hanno i requisiti per essere considerati come referenze attive" ha riformulato la graduatoria individuando come prima classificata la F. V. (punti 100) e la R. I. come seconda (punti 97,714), con aggiudicazione provvisoria della gara alla F. V.; con determinazioni del dirigente competente, n. 122 del 9 maggio e n. 125 del 16 maggio 2007, si è infine provveduto, rispettivamente, all’approvazione della detta aggiudicazione provvisoria ed all’affidamento del servizio alla F. V. e approvazione del contratto.

2. La S.r.l. R. I., con il ricorso n. 4553 del 2007 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento:

con il ricorso introduttivo: della determinazione n°122 del 9 maggio 2007 della direzione centrale dell’I.N.P.S., di aggiudicazione provvisoria alla F. V. s.r.l. della gara per l’affidamento del servizio di prenotazione e fornitura di vouchers alberghieri e titoli di viaggio per il personale dell’amministrazione; dei verbali di gara 16 novembre 2006, 1 febbraio 2007 e 2 maggio 2007; del bando di gara; della lettera di invito alla procedura ristretta, del capitolato d’appalto; di ogni atto connesso;

con motivi aggiunti: delle note dell’I.N.P.S. n. 12460 del 12 giugno 2007 e n. 12777 del 18 giugno 2007 e delle determinazioni dirigenziali n° 125 del 16 maggio 2007, n° 122 del 9 maggio 2007, n° 90 del 16 aprile 2007; dei verbali di gara, della graduatoria finale, nonché del bando, della lettera di invito e del capitolato già impugnati con ricorso introduttivo.

La S.r.l. F. V., controinteressata, ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la ricorrente non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara per mancanza del requisito del possesso del fatturato medio annuo dei servizi oggetto dell’appalto.

3. Il TAR, con la sentenza n. 7752 del 2007, ha accolto il ricorso incidentale e dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse disponendo la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

4. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.

La domanda cautelare è stata respinta con l’ordinanza del 23 gennaio 2008, n. 366.

5. All’udienza del 6 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Nell’udienza odierna i difensori dell’appellante hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello.

Il Collegio, preso atto della suddetta dichiarazione, ritiene esistenti i presupposti per dichiarare l’appello improcedibile.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara improcedibile l’appello in epigrafe (n. 6889 del 2007).

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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