Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 23-11-2011, n. 43286

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.G. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 21-1-2011, che, in riforma di quella del Tribunale monocratico di Matera in data 9-7-2008 (che aveva dichiarato estinto il reato per remissione di querela), lo ha riconosciuto responsabile di lesioni personali, con conseguente malattia della durata di 23 giorni, in danno di S.R., contro la quale aveva lanciato uno zaino, mentre entrambi, il 6-11-2003, viaggiavano su un autobus di linea (la donna aveva redarguito il giovane in quanto fumava nonostante la presenza di divieto).

Con il ricorso si deducono, tramite il difensore avv. S. Murra, tre censure.

1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancata assunzione di prova decisiva, in quanto, dopo l’assunzione di un teste del PM e dei testi della difesa, il collegio, in diversa composizione, non aveva rinnovato l’istruttoria, nonostante il dissenso della difesa all’utilizzabilità di quella già svolta, procedendo all’esame della p.o. e del conducente del pullman, e ritenendo all’esito non necessaria l’assunzione di prove ulteriori, così precludendo all’imputato l’esercizio del diritto di difesa.

2) Mancata assunzione di prova decisiva. Sono riportati stralci delle deposizioni testimoniali assunte dal primo collegio al fine di dimostrare che esse contraddicono la ricostruzione della p.o., su cui è stata fondata l’affermazione di responsabilità. 3) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assunzione dei testi C., D. e S., ritenuti superflui, mentre le loro dichiarazioni erano in insanabile contrasto con quelle della p.o.. Nell’ambito dello stesso motivo si lamenta la mancata audizione del sanitario del pronto soccorso che aveva indicato la prognosi di un solo giorno e si evidenzia il contrasto tra la localizzazione della lesione, in zona occipito parietale, e la dinamica descritta dalla p.o., che ha affermato di essersi trovata di fronte all’imputato al momento del lancio dello zaino. Ulteriori doglianze investono l’entità della pena e l’inopportuna concessione della sospensione condizionale a fronte della possibilità di sostituzione della pena e di applicazione dell’indulto.

La richiesta è quindi di annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, essendo la corte territoriale incorsa nella violazione di una norma prevista a pena di nullità.

Infatti, secondo giurisprudenza di questa corte, "con il disposto dell’art. 495 c.p.p., comma 2, che riconosce all’imputato il diritto all’ammissione delle prove a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico, si è recepita nel nostro ordinamento la norma contenuta nell’art. 6, n. 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per la quale ogni accusato ha diritto di ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni di quelli a carico. Trattasi di un vero e proprio diritto il cui esercizio può essere denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti, e la cui violazione comporta la nullità della sentenzà (Cass. 8842/1993).

La corte territoriale ha quindi violato il diritto di difesa dell’imputato, con conseguente nullità della sentenza, avendo, a fronte del mancato consenso del difensore alla rinnovazione dell’istruttoria svoltasi dinanzi a collegio in composizione diversa (che aveva tra l’altro proceduto all’audizione dei testi di lista dell’imputato), proceduto all’esame testimoniale soltanto della p.o. e di un altro teste del PM (il conducente del pullman), ritenendo all’esito non necessaria (ma non manifestamente superflua o irrilevante) l’assunzione di prove ulteriori, e quindi di tutto il testimoniale di lista dell’imputato. Restano assorbite le ulteriori doglianze. La sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Salerno.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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