Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 13-09-2011) 23-11-2011, n. 43293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza in data 6-7-2011, confermava quella emessa dal Gip del tribunale della stessa città il 21-6-2011, applicativa della misura della permanenza in casa nei confronti del minore G. L.M., con la contestazione provvisoria del reato di tentato omicidio in danno di due carabinieri al cui inseguimento aveva tentato di sottrarsi guidando un’autovettura rubata, con la quale aveva speronato la vettura di servizio facendola finire sulla corsia opposta di una superstrada.

Ha proposto ricorso l’avv. P. Bartolo nell’interesse dell’indagato, rilevando, con il primo motivo, violazione degli artt. 56 e 575 c.p. e mancanza e contraddittorietà della motivazione per avere il tribunale ravvisato la concreta esposizione dei militari al rischio di perdere la vita, e quindi l’idoneità e non equivocità degli atti, nella elevata velocità tenuta dal G. e nello speronamento da parte sua dell’autovettura dei CC sospingendola nella corsia opposta, con ciò trascurando che tali due elementi non sono provati e sono al massimo espressione di un agire colposo, non doloso, soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che ha stabilito l’incompatibilità con il reato tentato del dolo eventuale, per contro richiamato nell’ordinanza.

Con il secondo motivo si lamentano errata interpretazione dell’art. 56 c.p. e comunque mancanza di motivazione sulla idoneità ed univocità degli atti, già oggetto di motivo di riesame.

Con il terzo motivo si deducono i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per essere stati considerati, alla base della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, fatti reato non contestati e svalutato il dato dell’incensuratezza.

Con richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Con motivi aggiunti depositati in data 12-9-2011, si deducono ulteriormente inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e assenza di motivazione in ordine alla mancata condivisione da parte del tribunale dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità relativo all’incompatibilità del dolo eventuale con il reato tentato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Per quanto nell’esordio dell’ordinanza il tribunale, richiamando giurisprudenza risalente di questa corte, abbia affermato la compatibilità del dolo eventuale con il tentativo di omicidio, la successiva ricostruzione della vicenda delinea in realtà la ricorrenza, nel caso di specie, del dolo diretto, quanto meno in forma alternativa.

Infatti le modalità, descritte nel provvedimento, della spericolata azione, caratterizzata dalla rocambolesca fuga del minore – in possesso e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – alla guida di un’autovettura rubata, spinta ad elevata velocità e con frenate e ripartenze improvvise, seguite dallo speronamento del mezzo di servizio – finito per questo sull’opposta corsia di marcia -, con conseguenti lesioni a carico dei due militari che si trovavano a bordo, sono significative, come si legge nell’ordinanza impugnata, della determinazione del G. di evitare a tutti i costi di essere fermato e controllato, dimostrando che egli si era pienamente rappresentato come probabile l’evento morte degli inseguitori, e quindi la sua volontà di cagionarlo, quanto meno in alternativa ad altro minore (danneggiamene del veicolo di servizio, lesioni agli occupanti), non già la mera accettazione del rischio del verificarsi dell’evento più grave, rappresentato come soltanto, sia pur concretamente, possibile. Ne discende l’infondatezza del primo motivo del ricorso e dei motivi aggiunti. Del pari infondato il secondo motivo, in presenza di congrua motivazione sulla idoneità e direzione inequivoca degli atti, ravvisa bile nella ricostruzione della vicenda, appena ricordata. Non sussistono poi i vizi lamentati con il terzo motivo sul punto delle esigenze cautelari. Infatti il richiamo, oltre che alle modalità del fatto, oggetto di ampia e puntuale ricostruzione, anche agli altri reati commessi (quali il furto o la ricettazione dell’autovettura, e la guida della stessa nonostante la minore età e lo stato di alterazione, poco rileva se allo stato contestati o meno), giustifica pienamente il giudizio marcatamente negativo della vicenda, e la ritenuta recessività del dato dell’incensuratezza a fronte della totale mancanza di senso di responsabilità dimostrata dal G., cui logicamente si collega il pericolo di reiterazione del reato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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