Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 13-09-2011) 23-11-2011, n. 43285

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.N. ricorre, tramite il difensore avv. M. Petrucciani, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso del 19-5-2011, che, confermando quella del tribunale monocratico della stessa città in data 26-4-2006, lo ha riconosciuto responsabile di truffa aggravata in danno della Farinaccio s.a.s., con cui aveva sottoscritto un contratto di affitto di azienda, tra le condizioni del quale vi era quella dell’intervenuta stipula di una fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni, per contro inefficace non avendo l’imputato pagato i relativi premi, con l’ingiusto profitto dell’immissione nel possesso dell’immobile e della gestione dell’attività pagando soltanto i primi due canoni e cessando i successivi pagamenti fino all’esecuzione dello sfratto.

Con il primo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 640 c.p. in relazione all’art. 43 c.p., per carenza dell’elemento psicologico, in quanto P. non aveva omesso il pagamento dei premi della polizza fideiussoria per truffare F., ma perchè privo di provvista economica.

Con il secondo motivo erronea applicazione dell’art. 61 c.p., n. 7, in quanto ogni singolo canone non pagato era pari ad Euro 2324,16 e neppure il mancato pagamento del canone per un intero anno può dar luogo a danno di rilevante gravità.

Con il terzo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato già al momento della sentenza di secondo grado, assumendo come dies a quo la stipulazione del contratto avvenuta il 27-9-2002, e comunque la prescrizione successiva prendendo come termine iniziale il 27-11- 2003, data dello sfratto fino alla quale era perdurato l’ingiusto profitto.

Motivi della decisione

Il primo motivo è manifestamente infondato essendo destinate a rimanere irrilevanti le ragioni del mancato pagamento dei premi della polizza fideiussoria, a fronte dell’artificio consistito nell’aver fatto credere alla p.o. F., contrariamente al vero, che la fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni del contratto di affitto di azienda, fosse efficace.

Del pari manifestamente infondato il secondo motivo, in quanto, premesso che si tratta di truffa contrattuale non continuata, non è pertinente, ad escludere la relativa aggravante, il richiamo all’entità dei singoli canoni non corrisposti, e la rilevante gravità del danno è stata con ragione correlata dal giudice di secondo grado, non solo al mancato pagamento complessi o dei canoni d’affitto, ma anche alla prolungata indisponibilità del locale, senza corrispettivo, da parte della Farinaccio sas.

Quanto al terzo motivo, non solo il conteggio del termine prescrizionale, asseritamente decorso prima della sentenza di secondo grado, non tiene conto delle sospensioni della prescrizione (dal 24- 10-2005 al 15-12-2005 e dal 24-3-2011 al 19-5-2011), ma il dies a quo va individuato nella data dell’esecuzione dello sfratto (27-11-2003), fino ad allora essendo perdurati l’ingiusto profitto dell’imputato e il correlativo della p.o., con conseguente prescrizione maturanda il 14-9-2011.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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