Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6886 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. A. E. ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Foggia, datato 5 marzo 2004, prot. n.725/P.A.AREA I, di rigetto della sua istanza, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata.

A sostegno del gravame, l’interessato ha formulato le seguenti censure.

a) Il Prefetto ha negato il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata sull’erroneo presupposto dell’attuale esistenza di condanne penali e di procedimenti penali.

b) Nel respingere la richiesta di rinnovo, il Prefetto ha fatto fondamentalmente riferimento alle condizioni familiari del ricorrente.

Viceversa, in base alla normativa vigente, l’autorizzazione allo svolgimento del servizio di guardia particolare giurata può essere negata, e quindi anche revocata, soltanto se il soggetto autorizzato abbia riportato una condanna per delitto o non abbia tenuto una condotta morale buona ed incensurabile.

c) Il giudizio espresso dal Prefetto é intimamente basato su di un "pregiudizio" che lo stesso Prefetto nutre nei confronti del Sig. A. circa la condizione familiare, priva, peraltro, di riscontri certi e circostanziati che facciano dubitare della sussistenza del requisito della buona condotta in capo all’odierno ricorrente.

Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso perché nella parte motiva del provvedimento impugnato il Prefetto ha rilevato la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti (buona condotta ed affidabilità). Come risulta dalla nota n. Cat. 163 in data 14 febbraio 2003 della Questura di Foggia, il sig. A. ha riportato condanne ed ha in corso procedimenti penali a suo carico; inoltre, ha evidenziato il rischio che l’istante, acquisito lo speciale status, possa, anche involontariamente, fornire informazioni utili per l’ideazione, preparazione e commissione di azioni criminose al fratello Cesare, noto esponente della criminalità organizzata locale.

Le circostanze di fatto che nella specie risultano dalle indagini di polizia, valutate nel loro insieme, giustificano (secondo un comune sentire e secondo criteri di logica e razionalità) il giudizio espresso dal Prefetto di "inaffidabilità" del sig. A., avuto in particolare riguardo all’aver il suddetto riportato condanne e all’aver procedimenti penali in corso. Elementi questi che di per sé sono sufficienti, ad escludere la "buona condotta" richiesta dall’art. 138 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle funzioni in questione, mentre resta senza conseguenze se, ai fini in discorso, la P. A. abbia o meno posto legittimamente l’accento sui legami di parentela dell’istante con personaggi legati alla criminalità organizzata, essendo argomento meramente accessorio e di supporto al formato convincimento.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo i seguenti motivi così epigrafati: Autorizzazione di polizia. Guardia giurata. Rinnovo. Diniego dovuto alle condizioni familiari. Illegittimità. Contrasto con sentenza della corte costituzionale 25 luglio 1996, n. 311: erronea applicazione degli artt. 2 e 138, primo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta. Contrasto con la sentenza della corte costituzionale 2 dicembre 1993, n. 440.

Il ricorrente si duole della circostanza che il giudice di primo grado ha fatto riferimento, in modo erroneo, a inesistenti condanne penali per i delitti ex art. 138, n. 4 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e a inesistenti procedimenti penali in corso.

Il diniego di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata è stato motivato ponendo a base la medesima situazione già esistente all’atto della prima richiesta di rilascio della licenza e confermata anche all’atto dei successivi rinnovi. Detto quadro non ha rappresentato alcun motivo ostativo al rilascio della licenza e al riconoscimento dei successivi rinnovi, precedenti l’ultimo diniego.

All’udienza del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Sezione non può che confermare il proprio orientamento già espresso in precedenti pronunce.

L’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure, perché, pur dopo la dichiarazione di incostituzionalità "in parte qua" dell’art. 138, comma 1 n. 5, T.U.L.P.S. di cui alla sentenza della C. cost. n. 311 del 1996, si richiede una buona condotta per aspetti incidenti sull’attitudine e sull’affidabilità dell’aspirante ad esercitare le funzioni connesse alla licenza.

Nella valutazione di tale requisito, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, apprezzamento discrezionale che può essere censurato solamente ove risulti affetta da vizi di irrazionalità ed incoerenza. (Cons. St, VI, 11 maggio 2007, n. 2290; Idem, 27 agosto 2010, n. 5981).

Nella fattispecie alla valutazione dell’Amministrazione non può essere mossa alcuna censura di irrazionalità o incoerenza in quanto il quadro complessivo della personalità del ricorrente non può condurre ad affermare che egli fosse in possesso della "buona condotta", pur sempre richiesta dall’art. 138 cit.

D’altro canto deve aggiungersi che le precedenti autorizzazioni, pur in presenza dei medesimi elementi fattuali, non impedivano all’amministrazione di rivalutare le condizioni per il rilascio e di pervenire a differenti conclusioni in ragione della "forte recrudescenza dei fenomeni criminali", così come il ricorrente ben avrebbe potuto sollecitare la "riabilitazione" ex art. 178 c.p., richiesta, secondo quanto è dato desumere dalle impugnative, mai formulata all’autorità giudiziaria.

L’appello, in definitiva, deve essere respinto, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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