Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6885 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti indicati in epigrafe espongono:

di essere proprietari di un lotto di terreno, sito nel Comune di Soriano nel Cimino, località Contrada Montagna, n. 19/a, tastalmente identificato al fg. 33, partt. 54 e 55, sul quale insiste un fabbricato adibito ad uso abitazione per il quale è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 724/95 prot. n. 26294 del 28 febbraio 1995;

che, in data 17 maggio 2000, è stata presentata al Comune predetto, quale ente subdelegato dalla legge regionale n. 59/1995, domanda prot. n. 4147, intesa ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939, per l’ampliamento della casa rurale in area sottoposta a vincolo di cui alla citata legge n. 1497/1939 per effetto del D.M. n. 60/69 e/o art. 1 L. n. 431/85;

che, con provvedimento n. 1054 del 6 settembre 2000, lo stesso Comune ha rilasciato la richiesta autorizzazione;

che, con l’impugnato provvedimento del 18 dicembre 2000, il Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, ha annullato il citato provvedimento comunale.

Il giudice di primo grado ha evidenziato che il decreto della Soprintendenza si regge sulle seguenti considerazioni: 1) la località interessata dall’intervento sanato "ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ex lege 1497/1939 ai sensi del D.M. n. 60/69", per la quale il P.T.P. n. 3 zona 3 all’art. 22 detta le specifiche prescrizioni richiamate nel provvedimento impugnato; 2) "l’Autorità decidente non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale"; 3) "l’opera benché in parte realizzata con concessione edilizia non ha mai avuto il N.O. ex L. 1497/39, pertanto, ai fini paesistici risulta completamente abusiva"; 4) "l’opera non appare integrata all’immagine consolidata del paesaggio nel quale si inserisce ancora integro. È infatti evidente che il riassorbimento dell’opera nel contesto paesaggistico non possa manifestarsi per le caratteristiche tipologiche e di ingombro volumetrico del manufatto, che producono impatto sul sistema ambientale esistente per le peculiari e specifiche caratteristiche dei luoghi che di fatto impediscono il ricongiungimento sia percettivo che ecologico ambientale dell’opera con lo scenario paesaggistico da tutelare"; 5) il parere "comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta" e, quindi, "una modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico posto col D.M. 69/69, in violazione di quanto prescritto dall’art. 145 del predetto T.U" approvato con D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Sulla base delle richiamate considerazioni, l’autorizzazione comunale è stata ritenuta viziata "da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 145 del predetto T.U.".

Orbene, non sembra potersi dubitare che, con le considerazioni di cui sopra, la Soprintendenza non ha esercitato un controllo di merito sulla valutazione di compatibilità dell’intervento in questione con il vincolo di cui al D.M. 60/1969, operata dal Comune, ma ha soltanto evidenziato, in particolare al richiamato punto 2), la carenza di motivazione da parte del Comune sul giudizio di compatibilità dell’intervento in questione, specificando sotto quali profili le determinazioni comunali dovessero ritenersi lacunose.

I ricorrenti propongono appello reiterando le censure formulate in primo grado così epigrafate:

I) Sulla legittimità dell’annullamento dell’autorizzazione comunale per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione dell’art. 145 del dlgs n. 490/1999.

II) Sulla non necessità della comunicazione prevista dall’art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., da parte del Ministero che avvia la procedura di annullamento dell’autorizzazione comunale.

All’udienza del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’autorizzazione comunale 6 settembre 2000, n. 1054, annullata con il provvedimento del 18 dicembre 2000 del Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985 e dell’art. 39 della L. n. 724/1994, in merito alla realizzazione, da parte degli odierni ricorrenti, di un ampliamento casa rurale nello stesso Comune in località Montagna:

rilevato che dall’esame istruttorio eseguito dall’Ufficio urbanistica comunale le opere previste in detto progetto sono risultate in armonia con le previsioni delle n.t.a. del p.t.p., zona n. 1, adottata dalla giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 2268 del 28 aprile 1987, nonché compatibili con il contesto paesistico protetto;

visto il parere favorevole espresso dalla commissione edilizia comunale, integrata con il tecnico previsto al punto 5 dell’art. 1 della legge regionale n. 59/1995, nella seduta del 9 luglio 2000, con verbale n. 207.

Detto provvedimento è stato annullato per difetto di motivazione con provvedimento dell’autorità statale.

L’appello è infondato.

Il potere di annullamento della Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata dal Comune non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente subdelegato, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune deve perciò eseguire a valutazione di propria competenza motivando adeguatamente la compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera assentita, poiché, in caso contrario, il provvedimento comunale è illegittimo per carenza di motivazione o di istruttoria (Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1476).

Se l’esame dell’autorità statale deve limitarsi ai soli vizi di legittimità dell’atto amministrativo, con esclusione di ogni valutazione di merito, il provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’ente delegato deve dare, da solo, piena contezza dell’ammissibilità dell’intervento con una congrua descrizione sia dell’ambiente nel quale l’opera deve inserirsi, che dell’opera medesima. Nel caso di specie, invece il provvedimento comunale si è limitato a mere affermazioni di compatibilità ambientale.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990..

Il Ministero può evitare di trasmettere una formale comunicazione, quando già dagli atti risulti che all’originario richiedente sia stata data comunicazione della pendenza della seconda fase del procedimento, sia pure da parte della stessa autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

In attuazione del principio di leale collaborazione e per evitare di indurre in errore o in equivoco il destinatario dell’autorizzazione, l’autorità delegata o subdelegata, dando atto della doverosa trasmissione degli atti al Ministero, consente in tal modo all’interessato di fornire gli ulteriori elementi che ritenga utili per un positivo esame della sua istanza (Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2002, n. 2170).

Nel caso di specie risulta che, in calce all’autorizzazione comunale del 6 settembre 2000, era contenuta espressa annotazione con la quale si avvertivano i ricorrenti che il provvedimento sarebbe stato comunicato al Ministero per i beni culturali e ambientali per i provvedimenti di cui all’art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1985, n. 431.

La mancata costituzione delle amministrazioni evocate in giudizio esime il giudice adito dal pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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