Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 13-09-2011) 23-11-2011, n. 43283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R. ricorre tramite il difensore M. Giraldi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 3-12-2010, che, confermando quella del tribunale monocratico della stessa città in data 8-5-2009, lo ha riconosciuto responsabile della ricettazione di un assegno, provento di furto in danno di P.S..

Con il ricorso si deducono mancanza e illogicità della motivazione per essersi la sentenza di secondo grado supinamente allineata a quella di primo grado, incorrendo negli stessi vizi evidenziati nell’appello.

Motivi della decisione

Il motivo è affetto da genericità costituendo reiterazione di doglianza che, già proposta nell’atto di appello, è stata oggetto di esame e di rigetto da parte della corte territoriale con motivazione logica e congrua.

Correttamente, infatti, la corte romana ha qualificato irrilevanti il ritardo nella denuncia, il contrasto su chi avesse posto il titolo all’incasso e la circostanza che esso fosse stato dato in pagamento di una fattura anteriore al furto, e ritenuto certo che le sottoscrizioni di traenza e di girata B.R. apposte sul titolo, mai contestate dall’imputato, rimasto contumace, fossero di suo pugno.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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