Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6884 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello notificato il 23.10.2006 veniva contestata – con riproposizione di censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili – la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III quater, n. 3672/06, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal dott. A. P., già funzionario dell’INAIL, avverso il disposto recupero di emolumenti che si ritenevano indebitamente corrisposti, in assenza del titolo all’equiparazone, di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989.

Con nota in data 9.11.2011, tuttavia, l’appellante dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, essendo intervenuta un’intesa extragiudiziale con l’Amministrazione, con definitiva risoluzione della controversia in via amministrativa.

In tale situazione, non resta al Collegio che dare atto dell’improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese giudiziali, tenuto conto del comportamento di entrambe le parti in causa e dell’accordo intervenuto fra le stesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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