Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9011 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3213/05 il Giudice del Lavoro di Messina rigettava la domanda proposta da P.A. con ricorso depositato il 2/3/2002, diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retribuite dovutegli per superminimo, per differenza di indennità di fine rapporto e per ferie non godute. La domanda del P. prendeva le mosse dalla mancata attribuzione di detto superminimo, che gli era stato già riconosciuto nell’ambito dell’attività svolta alle dipendenze della ditta Camassa, la quale, in precedenza, aveva l’appalto dei lavori di pulizia del Policlinico Universitario di (OMISSIS). Il ricorrente aveva fatto presente come tale voce gli fosse stata riconosciuta per i particolari compiti e per i meriti attribuitigli, compiti che aveva continuato a svolgere anche quando, cessato l’appalto, il servizio di pulizie del Policlinico era stato assegnato a una nuova ditta, la SOLAPUMA, poi modificata in Gruppo SAMIR Global Service s.r.l. con cui per passaggio diretto aveva proseguito la propria attività lavorativa.

Il P. lamentava che, malgrado avesse continuato a svolgere per la nuova società gli stessi compiti, non gli era stato corrisposto il superminimo individuale facente parte integrante della retribuzione spettantegli e che, così facendo, la società datrice di lavoro aveva violato il CCNL e l’art. 2103 c.c., riducendo la retribuzione del lavoratore. Evidenziava di avere più volte richiesto la corresponsione di tale emolumento e che il rapporto con la SOLAPUMA era infine cessato nel luglio 2001. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Messina, su impugnazione del soccombente lavoratore, si mostrava di contrario avviso, accogliendo, con sentenza del 7-16/4/2009, il gravame e condannando il Gruppo Samir Global Service s.r.l. al pagamento, in favore del P., della somma complessiva di Euro 32.171,37 per differenze retributive, oltre Euro 3.086,90 per TFR ed accessori.

A sostegno della decisione osservava che la ditta appellata, nel momento in cui aveva partecipato alla gara per l’acquisizione dell’appalto, aveva accettato le condizioni di cui al disciplinare, assumendo l’obbligo di gestire i rapporti con il personale rilevato dall’impresa cessante "nel pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti anche se non iscritto ad alcuna delle associazioni"; ed il CCNL vigente all’epoca prevedeva che al personale in forza, per effetto del passaggio, dovevano essere garantiti i medesimi livelli retributivi.

A sostegno poi del diritto al mantenimento della retribuzione complessivamente corrisposta al P., comprensiva anche della voce riconosciutagli come superminimo, la Corte territoriale osservava che l’art. 13 del CCNL richiamava nella retribuzione globale mensile quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno ad personam o di ogni altro compenso corrisposto con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo. Tale non era il superminimo, corrisposto già dal 1990 dalla Solapuma, con continuità al P. per l’attività dallo stesso prestata.

La domanda proposta dal P. andava pertanto accolta con esclusione delle pretese relative alle ferie e festività non godute non avendo fornito l’appellante elementi dai quali dedurre il loro mancato godimento.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società con otto motivi, ulteriormente illustati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste P.A. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la Gruppo Samir Global Service s.r.l.

denuncia difetto di motivazione per omessa specifica individuazione della clausola che si assume contenuta negli atti di gara, che imporrebbe all’impresa subentrante nell’appalto e nuova datrice di lavoro sia il rispetto del CCNL di categoria che il rispetto del superminimo accordato dall’impresa cessata dall’appalto e precedente datrice di lavoro con il cessato contratto individuale di lavoro.

Con il secondo motivo del ricorso per cassazione la Gruppo Samir Global Service s.r.l. deduce il mancato esame dell’art. 7 del capitolato speciale di appalto da cui deve escludersi che tra gli obblighi dell’impresa subentrante nell’appalto e nuova datrice di lavoro rientri anche il rispetto del superminimo accordato dall’impresa cessata precedente datrice di lavoro con il cessato contratto individuale di lavoro. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia difetto di motivazione circa l’attribuzione alla clausola, asseritamente contenuta del disciplinare di gara, del seguente tenore (obbligo del) "Rispetto delle norme contrattuali, vigenti anche se non iscritto ad alcuna delle associazioni", anche del significato di imposizione all’impresa subentrante nell’appalto e nuova datrice di lavoro dell’obbligo del rispetto del superminimo accordato dalla impresa cessata dall’appalto e precedente datrice di lavoro con il cessato contratto individuale di lavoro. Con il quarto e quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, art. 1363 e 1370 c.c., contesta l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello della clausola concernente l’obbligo del "Rispetto delle norme contrattuali vigenti anche se non iscritto ad alcuna delle associazioni", priva di collegamenti sistematici con altre clausole, e con comportamenti delle parti e senza applicazione di altri canoni legali di ermeneutica (art. 1363 c.c. e segg.).

Con il sesto, settimo ed ottavo motivo la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto che, in base al CCNL applicabile ratione temporis alla fattispecie il nuovo datore di lavoro, subentrato nell’appalto, assumesse l’obbligo di assunzione dell’ex personale dell’impresa cessata nonchè quello di salvaguardia nel nuovo contratto individuale di lavoro delle migliori condizioni economiche accordate in precedenza con l’esaurito contratto individuale intercorso tra il P. e l’impresa cessata dall’appalto.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni è infondato.

Invero, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato le ragioni da cui fa discendere l’impegno, assunto dalla partecipante e vincitrice la gara di appalto, nella fattispecie dalla Gruppo Samir Global Service s.r.l., ad osservare le norme del CCNL vigente per l’imprese di pulimento e, segnatamente, le condizioni di cui al disciplinare, assumendo l’obbligo di gestire i rapporti con il personale rilevato dall’impresa cessante "nel pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti anche se non iscritto ad alcuna delle associazioni".

Più in dettaglio, la Corte afferma che, per effetto dell’osservanza delle norme del CCNL vigente all’epoca, la ditta vincitrice della gara era tenuta, nel rispetto e secondo le previsioni di cui all’art. 5 del detto CCNL del 26/5/1993, a garantire al lavoratore, e nella fattispecie al lavoratore assunto per effetto del passaggio diretto ed immediato, le condizioni di miglior favore.

A sostegno del diritto al mantenimento della retribuzione complessivamente corrisposta al P., comprensiva anche della voce riconosciutagli come superminimo, la Corte di merito indica espressamente l’art. 13 del CCNL che stabilisce che "la retribuzione globale mensile è quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno ad personam o di ogni altro compenso corrisposto con carattere di continuità esclusa ogni somma non avente carattere retributivo".

La Corte, secondo il dettato del predetto art. 13, riconosce il superminimo come somma avente carattere retributivo, escludendolo espressamente da quelle non aventi carattere retributivo.

Stante la normativa applicabile – aggiunge coerentemente la Corte territoriale – il P. aveva ormai acquisito le condizioni individuali di miglior favore e quindi il diritto al superminimo che già dal 1990 la SOLOPIUMA gli corrispondeva con continuità, per particolari meriti e come componente essenziale della retribuzione globale. Ciò in quanto il superminimo, inizialmente costituente un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, una volta concesso aveva perso l’originario carattere discrezionale, assumendo così, come espressamente previsto nel CCNL di categoria, carattere retributivo;

pertanto, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, rientrava tra le condizioni di miglior favore che l’impresa aggiudicatrice dell’appalto era tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio.

Quindi, la Corte ha specificatamente individuato le clausole degli atti di gara e del CCNL che impongono l’obbligo della corresponsione al P. del trattamento del superminimo, dando nel contempo, a sostegno dell’affermato obbligo, una adeguata e sufficiente motivazione.

Quanto alle ulteriori questioni che si fondano sui documenti indicati dal n. 3 ad 8 del ricorso (copia contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle imprese di pulimento disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, stipulati il 21.5.1993, il 7.3.1989, il 24.10.1997 e il 25.5.2001, copia del bando di gara servizio di pulizia adottato dal Rettore dell’Università degli Studi di (OMISSIS), copia del Disciplinare di Partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento del servizio di pulizia del Policlinico Universitario e copia del Capitolato Speciale di Appalto per il Servizio di Pulizia Policlinico Universitario), trattandosi di documenti ed atti, che per ammissione della stessa ricorrente, sono stati prodotti per la prima volta in sede di legittimità e, come tali inammissibili, le stesse non possono essere oggetto di esame, anche se come sostenuto dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. – depositati alla "udienza del 26.1.2005" del P.. Va in proposito rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, postula che nel detto ricorso sia specificatamente indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L’inammissibilità prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicchè solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso è posto in condizione di sapere cosa e dove è stato prodotto in sede di legittimità (Cass. n. 15628/2009). Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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