Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6881 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il signor E. M., dichiarato inidoneo al servizio quale Agente della Polizia di Stato a causa di invalidità, con il ricorso n. 209 del 1997 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha chiesto l’annullamento di atti emanati nel corso del procedimento disciplinato dal d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 ("Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.") individuati in particolare: nel rifiuto del Ministero dell’ambiente al trasferimento del ricorrente nei propri ruoli comunicato con nota del 6 settembre 1996; nella revoca del provvedimento di aspettativa retribuita concessa con atto del 22 aprile 1996; nel provvedimento di dispensa dal servizio per inabilità fisica con decorrenza 13 settembre 1996; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

2. Il TAR, con la sentenza n. 2918 del 2006, ha respinto il ricorso, disponendo la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

4. All’udienza del 6 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Nella sentenza di primo grado:

si richiamano i motivi del ricorso, per i quali sussisterebbe: a) la violazione dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 339 del 1982, poiché l’Amministrazione non avrebbe dato corso alla prima istanza del ricorrente di passaggio nei ruoli del Ministero dell’ambiente o in quelli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o, se impossibile, in altri ruoli; b) la illegittimità del rifiuto opposto dal Ministero dell’ambiente poiché motivato con la mancanza di sedi in Firenze; c) la non chiara indicazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di precisare con esattezza le Amministrazioni statali richieste per l’inquadramento;

si respingono tali motivi, in quanto: a) il ricorrente, dopo essere stato informato dal Dipartimento della Polizia di Stato con nota del 31 gennaio 1996 della non appartenenza dell’Ente Poste alle Amministrazioni statali, non ha insistito sulla istanza originaria (riguardo ai soli posti rimasti disponibili nel Ministero delle poste e telecomunicazioni dopo l’istituzione del detto Ente) ed ha riformulato l’istanza il 30 marzo successivo indicando il Ministero dell’ambiente o ogni altra ipotesi possibile; b) in questa seconda istanza era stata precisata la richiesta di essere trasferito in Amministrazioni con sede in Firenze, da ritenersi vincolante anche se prospettata al condizionale per formula di cortesia; c) la citata nota dell’Amministrazione del 31 gennaio 1996 esplicita la necessità di precisare le Amministrazioni statali richieste.

2. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado, poiché:

è erroneo affermare che il ricorrente, ricevuta la nota dell’Amministrazione del 31 gennaio 1996, abbia rinunciato alla sua prima richiesta di passaggio nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, considerato che con la detta nota non era stato informato correttamente della permanenza di tali ruoli nonostante la costituzione dell’Ente Poste;

l’indicazione da parte del ricorrente della sede di Firenze non può essere considerata come vincolante, non essendo stata così indicata nelle note al riguardo del Ministero dell’interno, neppure prospettata a tale fine dal ricorrente, né risultando così prevista ai sensi del d.P.R. n. 339 del 1982, per il quale la indicazione nell’istanza di una sede inesistente non costituisce motivo di rifiuto del passaggio in altri ruoli;

la carenza di informazioni lamentata dal ricorrente riguarda non la mancata indicazione della necessità di precisare, da parte sua, le Amministrazioni statali richieste ma quella relativa all’effetto della eventuale non precisazione al riguardo, risultante nel rifiuto del passaggio di ruoli in caso di mancanza del posto in organico o della sede preferenzialmente indicata.

3. Per l’esame delle censure così proposte è necessario richiamare gli atti del procedimento di cui si tratta, che sono i seguenti: il ricorrente ha chiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno "di poter essere trasferito nei ruoli del personale dell’amministrazione" ai sensi del d.P.R. n. 339 del 1982 (istanza del 16 giugno 1995); il 9 agosto successivo il Dipartimento ha chiesto al ricorrente di precisare le Amministrazioni dello Stato di interesse e la sede "cui desiderebbe essere assegnato" e il ricorrente ha quindi espresso preferenza per "un ruolo nei Ministeri dell’Ambiente o Poste e Telecomunicazioni, se ciò non risultasse attuabile, in altro sito ove ve ne sia la possibilità. Per quanto riguarda la sede vorrei mi fosse assegnata Firenze." (lettera del 29 ottobre 1995); il Dipartimento ha comunicato che "non verrà attivata la procedura di passaggio nelle Poste Italiane, già Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni poiché tale Ente non appartiene più alle Amministrazioni dello Stato nei cui ruoli è possibile transitare ai sensi del citato D.P.R. 339/84…" (lettera del 31 gennaio 1996); l’interessato ha espresso preferenza per l’assunzione nei ruoli del Ministero dell’ambiente "o se ciò non fosse attuabile, in altro sito ove ve ne sia la possibilità" confermando l’indicazione per la sede di Firenze "indipendentemente dal Ministero di assunzione" (lettera del 30 marzo 1996); il Dipartimento il 10 aprile successivo, preso atto della non indicazione specifica di altra Amministrazione da parte del ricorrente, ha avviato la procedura per il passaggio al Ministero dell’ambiente, riferendo quindi la risposta di questo Ministero di non poter dare corso al passaggio richiesto poiché "a prescindere da ogni altra valutazione in materia, il Dicastero scrivente non dispone di sedi nella città di Firenze, cosi come espressamente richiesto dall’interessato con l’istanza in data 29/10/95" (nota del 6 settembre 1996); il Dipartimento infine, ciò acquisito, ha dichiarato conclusa la procedura "avendo l’interessato indicato quale sola sede di auspicata destinazione, la richiamata Amministrazione dell’Ambiente", provvedendo alla revoca della speciale aspettativa concessa ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 (atto del 24 settembre 1996).

4. Ciò rilevato le censure dedotte in appello risultano infondate, poiché:

il d.P.R. n. 339 del 1982 prevede che l’interessato presenti domanda per essere trasferito "nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato" (articolo 1, comma 1), che "Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell’interno, sentito il consiglio di amministrazione dell’amministrazione ricevente" e che "L’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all’art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa."(articolo 8, commi 1 e 3);

la normativa citata richiede e presuppone perciò che l’istanza di passaggio in altri ruoli non sia formulata in modo generico, poiché prevede che nella domanda siano specificati tali altri ruoli e le relative Amministrazioni al fine di un utile procedimento di attivazione e verifica della possibilità di tale passaggio che, per la medesima normativa, coinvolge direttamente l’Amministrazione nei cui ruoli dovrebbe transitare l’istante; ciò che peraltro appare ragionevole non potendosi ritenere che l’Amministrazione di appartenenza sia obbligata ad un oneroso procedimento di ricerca a tutto campo delle ipotesi di trasferimento con conseguente, puntuale riscontro con ogni altra possibile Amministrazione delle condizioni di praticabilità del passaggio;

ne consegue, per il caso di specie, che non sussistono profili di illegittimità della richiesta fatta dal Dipartimento all’istante di precisare in quale Amministrazione statale egli desiderasse essere inquadrato e che correttamente è stato quindi avviato il procedimento di verifica della possibilità di eseguire il passaggio limitatamente alle richieste specifiche avanzate;

in questo quadro si deve anche osservare che: a) non è stata provata dal ricorrente l’asserzione sulla disponibilità di idonei ruoli residui nel Ministero delle poste e telecomunicazioni, non segnalati da parte dell’Amministrazione, né egli ha ribadito la richiesta di accertamento al riguardo nel corso del procedimento; b) correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto vincolante l’indicazione della sede di Firenze da parte dell’istante poiché da questi indicata come unica "indipendentemente dal Ministero di assunzione", senza la segnalazione di possibili alternative; c) dallo svolgimento del procedimento emerge che il Dipartimento aveva indicato al ricorrente che, in mancanza di sue ulteriori precisazioni, si sarebbe dato corso alla sola richiesta di passaggio al Ministero dell’ambiente, con ciò rendendosi anche nota, evidentemente, la possibilità della conclusione negativa della procedura se tale passaggio fosse risultato impossibile, potendosi evitare questo esito soltanto con l’attivazione del procedimento nei confronti di altra Amministrazione se e in quanto indicata dall’istante che a ciò era stato sin dall’inizio espressamente sollecitato.

5. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe n. 8873 del 2006.

Spese del grado compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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