Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6880 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il prof. O. T. – professore incaricato dal 1974 e incaricato stabilizzato dal 1978 di lingua spagnola presso l’Università degli studi di Perugia, Facoltà di economia e commercio – era giudicato non idoneo, in relazione all’attività didattica svolta ed ai titoli scientifici posseduti, nella seconda tornata dei giudizi per l’inquadramento nel ruolo dei professori associati

Avverso il giudizio di segno negativo il prof. T. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per l’ Umbria con ricorso n. 402/85. Il T.A.R. in sede cautelare sospendeva l’efficacia del predetto giudizio idoneativo e, successivamente, lo annullava con sentenza n. 386 del 1988.

Sottoposto a giudizio da parte della riconvocata commissione esaminatrice, il ricorrente veniva nuovamente giudicato non idoneo.

Il prof. T. proponeva nuovo ricorso contro la riedizione del giudizio negativo che il T.A.R. per l’Umbria accoglieva con sentenza confermata in grado di appello.

In ottemperanza al giudicato l’ Università provvedeva a convocare la commissione, che rinnovava il giudizio di non idoneità (d.m. 11 settembre 1997).

Avverso tale ultimo provvedimento il prof. T. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio deducendo articolati motivi di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 382 del 1980; del d.l. n. 594 del 1985; della circolare ministeriale n. 1762 del 12 giugno 1984; dei criteri di massima stabiliti dal C.U.N.; nonché di eccesso di potere per elusione del giudicato per omessa valutazione della carriera didattica del ricorrente; per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta del giudizio complessivo sulla "non idoneità" allo svolgimento delle funzioni di professore associato;

Con sentenza n. 4353 del 2005 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Avverso al pronunzia reiettiva il prof. T. ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclusioni del primo giudice insistendo nei motivi articolati in prime cure.

Il processo – dichiarato interrotto con ordinanza della sezione n. 3972 del 4 luglio 2011 per decesso del ricorrente – con atto notificato il 25 luglio 2011 era riassunto ad iniziativa degli eredi sig.ri Igina Ciappi, B. T. e F. T.,.

L’ Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 6 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è infondato.

2.1). Ai sensi dell’art. 51, comma quarto, del d.P.R. n. 382 del 1980 il giudizio per l’ inquadramento dei professori incaricati stabilizzati nella fascia dei professori associati "è inteso ad accertare l’idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato".

Come chiarito in giurisprudenza la produzione scientifica e la capacità didattica concorrono entrambe, congiuntamente ed in pari grado, all’accertamento dell’idoneità dell’incaricato stabilizzato che aspiri alla nomina a professore associato. Detto giudizio non può essere espresso positivamente ove il candidato si riveli negativo su di uno dei suddetti elementi (Cons. St., Sez. VI, n. 6073 del 12 ottobre 2006; n. 7290 del 14 novembre 2003). Non è, pertanto, sufficiente, che il docente abbia per un periodo più o meno lungo manifestato la piena capacità didattica, poiché alla commissione è stato attribuito anche il potere di valutare la sua idoneità sotto il profilo scientifico, occorrendo una sufficienza tale da giustificare la nomina quale professore associato e l’attribuzione del relativo "status". La mancanza di una delle due condizioni, ovvero la carenza di una di esse, si traduce condizione ostativa al giudizio di idoneità dell’aspirante (Cons. St., Sez. VI^, n. 764 del 13 febbraio 2003). Il carattere concorrente dei due diversi elementi sui quali deve attestarsi in giudizio della commissione per l’esito positivo dello scrutino esclude, inoltre, che possa aver luogo una compensazione in caso di carenza di uno di essi (Cons. St., Sez. VI, n. 2109 del 20 dicembre 1999).

Ciò premesso il giudizio espresso dalla commissione nei confronti del prof. T. oggetto di impugnazione si caratterizza per notazioni di segno marcatamente negativo con riguardo alla produzione scientifica del candidato. La Commissione, invero, con riferimento alle sette pubblicazioni prodotte dall’appellante, dà atto di averle singolarmente esaminate e – con motivazione idonea ad esternare per ciascuna di esse il percorso logico ed i contenuti essenziali presi in considerazione – perviene a giudizi non elogiativi sottolineando, in taluni casi, l’assenza di apporti originali, il carattere solo divulgativo, l’assenza di dovuti approfondimenti, l’inconsistenza dal punto di vista scientifico, l’inadeguatezza del linguaggio, ed altro.

Tanto basta – alla luce della giurisprudenza prima richiamata, dalla quale il collegio non ravvisa di doversi discostare – per giustificare il giudizio di segno negativo, ove si consideri che esso, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 380 del 1980, è finalizzato ad accertare l’ idoneità ad assumere il ruolo di professore associato che, sul piano funzionale, si caratterizza per l’inscindibile concorso dell’attività didattica con quella di ricerca e produzione scientifica; queste ultime, pertanto, ove manifestamente carenti, non possono ricevere bilanciamento e compensazione in relazione al proficuo pregresso esercizio dell’attività didattica.

Il giudizio della commissione non si configura, infine, viziato nei dedotti profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità, ove si consideri che in esso si dà atto del compiuto esame della produzione scientifica del prof. T., del motivato e separato giudizio su ciascuna delle pubblicazioni sottoposte a valutazione, nonché dell’impossibilità di compensare la valutazione "marcatamente negativa sotto il profilo scientifico", con quella di segno positivo relativa all’elemento didattica – trasmessa dalla Facoltà di giurisprudenza e fatta propria della commissione – scelta che si configura coerente con i criteri idoneativi stabiliti dall’art. 51 del d.P.R. n. 380 del 1980, che postulano, come in precedenza esposto, la piena capacità del candidato per entrambi gli elementi di valutazione.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del presente grado di giudizio in assenza di costituzione dall’ Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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