Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
D.L.A. ricorre per cassazione personalmente e a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza in data 12/10/2011, con la quale il Consigliere Delegato dal Presidente della Corte di Appello di Roma ha convalidato l’arresto del predetto, colpito da mandato di arresto Europeo emesso in data 11/7/2011 dal Procuratore Generale della Corte di Appello della Contea di Parigi in riferimento ai reati previsti dagli artt. 450-441 c.p. francese e art. 622 Legge Francese su ingresso, soggiorno e asilo degli stranieri – per avere fatto parte di una organizzazione criminosa e favorito l’immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari anche mediante falsificazione di documenti -e disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.
In entrambi i ricorsi di analogo contenuto il ricorrente, dopo avere premesso di avere esercitato per ben 25 anni l’attività di conduttore di vagon-lits, consistente nel controllo dei titoli di viaggio di coloro che utilizzano i treni notturni; di essere statola far tempo dal 2010 – messo in mobilità per motivi di salute, in attesa di pensionamento, godendo di un trattamento economico assai modesto; di avere risposto ad una convocazione dell’autorità francese, redatta in lingua francese e per lui incomprensibile, con una lettera del suo avvocato per chiedere le ragioni della convocazione e l’assistenza del Consolato Italiano; di essere dappoi stato convocato dalla Corte di Appello Capitolina per il giorno 22/6/2011 e successivamente tratto in arresto in data 11/10/2011;
tanto premesso il D.L. a sostegno della richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata, deduce la mancata notifica del mandato di arresto Europeo in violazione della L. n. 69 del 2005, art. 1 e art. 2, lett. b), la mancata traduzione dello stesso in lingua italiana, nonostante il decorso di tre mesi dalla data di emissione del provvedimento avvenuta il 11/7/2011, e sostiene che l’ipotesi accusatoria mossa al ricorrente, derivante dalla "loi 622", che punisce chiunque aiuti uno straniero a introdursi in territorio francese senza alcun riferimento alle ragioni dell’aiuto, che ben possono essere di natura umanitaria, si poneva in contrasto con la vigente normativa Europea, direttiva 2008/115/C.E., non specificando tale legge le ipotesi penalmente sanzionate dal diritto italiano, diritto che prevede una partecipazione interessata del soggetto alla immigrazione di clandestini; evidenzia infine che non sussistevano le condizioni della legge italiana per l’applicazione della massima misura cautelare.
Le censure circa la mancata notifica del m.a.e. e della mancata traduzione di esso nella lingua italiana sono destituite di fondamento. Si è trattato infatti di arresto operato dalla polizia giudiziaria, la quale a norma della L. n. 69 del 2005, art. 12 è tenuta tra l’altro ad informare la persona nella lingua da lui conosciuta del mandato di arresto e del suo contenuto; nel caso in esame nessuna lamentela il ricorrente formula in ordine all’attività compiuta dalla p.g. al momento dell’arresto.
Quanto alle contestazioni mosse, rende conto l’ordinanza impugnata, laddove correttamente evidenzia che i reati previsti dagli artt. 450 – 441 c.p. francese corrispondono a quelli previsti dagli artt. 416 – 476 e 482 c.p. – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commessi dopo la data del (OMISSIS) e la pena prevista è superiore a dodici mesi di reclusione. Nessun altro controllo si esige da parte del Presidente della Corte di Appello, territorialmente competente, all’infuori di quello di una verifica meramente cartolare, che non influisce minimamente sull’esito del procedimento di consegna (Cass. Sez. 6, 19/2 – 23/2/2007 n. 7708 Rv. 235561).
Fondata è invece la censura concernente l’osservanza delle condizioni per l’applicazione della misura cautelare ed in particolare del pericolo di fuga.
Osserva infatti il collegio che la motivazione offerta sul punto nell’ordinanza impugnata si basa su di un astratto pericolo di fuga, riconducibile al tipo e alla gravità dei fatti contestati e alla eventualità di una condanna a pena considerevole, oltre che sulla condotta del prevenuto, che non si sarebbe presentato all’autorità di polizia francese per fornire le spiegazioni richieste.
Siffatta motivazione non appare tuttavia corrispondente alla logica e alle regole di massima esperienza, laddove non tiene conto delle circostanze particolari- e concrete della vicenda procedimentale, di cui è cenno nel ricorso, e finisce quindi per essere apodittica e assertiva, perchè priva di qualsiasi altro riferimento al caso concreto.
Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, che deve essere pronunciato con rinvio alla medesima corte di appello, per consentire un nuovo esame degli elementi, di cui deve tenersi conto a fini cautelari, onde correggere il vizio del provvedimento annullato ed emettere, se del caso, un nuovo provvedimento restrittivo valido ed efficace.
Il venir meno poi del titolo custodiale comporta l’immediata liberazione del D.L., se non detenuto per altra causa, poichè la detenzione resta priva di un valido titolo in atto, con la conseguenza ora detta in ordine al requisito della libertà personale del ricorrente (in tali sensi cfr. Cass. Sez. 6, 21/5-3/6/2008 n.22189 Rv. 239941; 4/12/09-19/1/2010 n. 2266 Rv. 245785). Conseguono gli adempimenti di legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma. Ordina l’immediata liberazione di D.L.A., se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5 e art. 626 c.p.p..
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