Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6879 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società originaria ricorrente e odierna appellante A. B. s.r.l., con delibera condominiale del 27 giugno 1986, era stata autorizzata alla demolizione del muro divisorio perimetrale fra la p.ed. 37 C.C. Merano (Condominio Galilei sito nel centro storico della città di Merano), nella quale la medesima era titolare di alcune porzioni materiali, e l’adiacente p.ed.35/1 di proprietà esclusiva della stessa ricorrente.

Sulla base di tale autorizzazione, A. B. s.r.l. otteneva concessione edilizia per la ristrutturazione delle parti comuni e di proprietà esclusiva, per adibire i locali ad attività di commercio (libreria e cartoleria), senza che tale concessione venisse impugnata.

I lavori comportavano l’abbattimento delle scale interne della p.ed.35/1 e la costruzione di un ascensore unitamente alla demolizione del muro perimetrale dell’edificio condominiale, con integrazione delle particelle 35/1 e 37 in un unico spazio di vendita.

2. La delibera condominiale veniva impugnata successivamente da uno dei comproprietari della p.ed. 37, W. R., dinanzi al Tribunale ordinario di Bolzano che, accogliendo la domanda, con sentenza n. 34 del 2001 (confermata in appello) ne disponeva l’annullamento e condannava il condominio Galilei e A. B. s.r.l., in solido tra loro, alla ricostruzione del muro divisorio perimetrale dell’edificio condominiale tra le pp.ed. 35/1 e 37, nello stato anteriore alla sua demolizione.

3. Successivamente, con ricorso del 7 novembre 2001, il signor W. agiva dinanzi al Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Merano, ai sensi dell’articolo 612 c.p.c., per la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza. Nell’ambito di tale giudizio, il consulente tecnico di ufficio incaricato ing. U. M. elaborava un progetto, nel quale si rifaceva "a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per ottenere la concessione edilizia e le altre autorizzazioni eventualmente necessarie", chiedendo, su tale base, il rilascio della concessione edilizia.

Su tale progetto si esprimeva in modo negativo la commissione edilizia comunale in data 3 novembre 2004, per contrasto con le norme urbanistiche in materia di sicurezza, di accesso, di igiene e sanità. Nonostante ulteriore parere negativo della commissione edilizia del 12 gennaio 2005, il Vicesindaco, con atto n. 33 del 31 gennaio 2005, approvava il progetto presentato e rilasciava la concessione edilizia, con la precisazione "che a seguito della presente concessione A. B. s.r.l. dovrà eseguire le opere di adeguamento necessarie per la concreta utilizzazione dei locali della p.ed. come negozio, pena la revoca, per detti locali, del permesso d’uso".

4. Con ricorso dinanzi al Tr.g.a., Sezione di Bolzano, A. B. s.r.l. impugnava tale concessione, lamentando vizi di violazione di legge e eccesso di potere sotto vari profili.

5. Con la sentenza n. 205 del 2006 di cui in epigrafe, l’adito T.r.g.a. rigettava (a spese interamente compensate tra le parti) il ricorso proposto da A. B. s.r.l. avverso il menzionato titolo edilizio, sulla base del rilievo che la concessione era stata correttamente rilasciata, in quanto atto dovuto avente ad oggetto esclusivamente la ricostruzione del muro "che non altera di per sé la destinazione d’uso precedente" (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza).

6. Avverso tale sentenza interponeva appello A. B. s.r.l., affidato ad un unico complesso motivo rubricato "Motivazione travisata ed erronea della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano per travisamento dei fatti e mancanza di istruttoria; erronea disapplicazione dell’art. 5 del regolamento edilizio del Comune di Merano nonché dell’art. 75, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale); difetto di motivazione". L’appellante assumeva, in particolare, che la sentenza civile azionata in sede esecutiva mai aveva imposto l’adeguamento alla normativa urbanistica ora prescritto dalla concessione edilizia, ma si era limitata a disporre la ricostruzione del muro perimetrale divisorio, sicché l’imposizione contenuta nella concessione edilizia esulava dall’ambito oggettivo del titolo esecutivo e la concessione non sarebbe potuta essere rilasciata, in quanto l’esecuzione dell’opera avrebbe comportato il contrasto della destinazione d’uso alle prescrizioni urbanistiche, determinando implicitamente il venir meno dell’attuale destinazione d’uso.

L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado con vittoria di spese.

7. Si costituiva l’appellato W. R. (originario controinteressato) con comparsa di costituzione del 26 luglio 2006, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto con rifusione di spese. Proponeva, altresì, appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese di causa, adottata in contrasto col criterio della soccombenza.

8. Sebbene ritualmente evocati in giudizio, il Comune di Merano e il consulente tecnico d’ufficio ing. U. M. omettevano di costituirsi.

9. Con ordinanza n. 4252/2006 del 29 agosto 2006 veniva accolta l’istanza di sospensiva proposta dall’appellante, sull’esclusivo rilievo della sussistenza del danno grave e irreparabile.

10. Dopo che la causa con decisione n. 5754 del 2008 era stata dichiarata interrotta per la morte del controinteressato W. R., dichiarata dal difensore, la stessa veniva ritualmente riassunta dagli eredi con atto depositato il 3 aprile 2009.

11. Indi la causa all’odierna udienza pubblica è stata trattenuta in decisione.

12. Premesso che l’appello incidentale deve dichiararsi inammissibile per omessa rituale notifica dell’atto alle controparti (rispettivamente per carenza di prova della rituale notifica), si osserva che l’appello principale proposto da A. B. s.r.l. è infondato.

Deve condividersi l’assunto dei primi giudici, secondo cui la statuizione della sentenza civile azionata in sede esecutiva ha ad oggetto esclusivamente l’obbligo di ricostruire il muro perimetrale dell’edificio condominiale, come peraltro precisato dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza 14 marzo 2004 di conferimento dell’incarico al c.t.u. ing. U. M., la quale, per quanto qui interessa, testualmente recita: "(…) ritenuto che la sentenza n. 34/2001 del Tribunale di Bolzano che ha condannato il Condominio Galilei n. 4 e la A. B. s.r.l., in solido tra loro, "alla ricostruzione del muro divisorio perimetrale dell’edificio condominiale tra le pp.ed. 37 e 35/1, nello stato anteriore alla sua demolizione" va quindi interpretata nel senso di limitare l’ordine di ripristino alla parte del muro divisorio perimetrale già esistente sulla p.ed. 37; (…) dispone (…) – di redigere un progetto per l’esatta ricostruzione del predetto muro; – di procedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per ottenere la concessione edilizia e le altre autorizzazioni eventualmente necessarie; (…)".

A fronte di siffatti limiti oggettivi dell’ordine giudiziale da attuare in sede esecutiva, il rilascio della concessione da parte dell’amministrazione comunale costituiva atto dovuto, che trova(va) la sua unica ed esaustiva fonte legittimante nel dictum giudiziale da eseguire per ripristinare lo stato di fatto anteriore all’atto lesivo dei diritti dei condomini sulla cosa comune, posto in essere da A. s.r.l. e costituito dalla demolizione del muro sulla base di una delibera condominiale illegittima, annullata (rectius, dichiarata nulla, stante la natura del vizio) in sede giudiziale, poiché non adottata all’unanimità sebbene l’apertura nel muro comune a vantaggio di altro immobile non di proprietà condominiale implicasse l’asservimento della parte comune a vantaggio di altro fondo e dunque esigesse la delibera unanime dell’assemblea totalitaria (v. la sentenza n. 128/2002 della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, confermativa della sentenza n. 34/2001 del Tribunale di Bolzano e a sua volta confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6078/2006, in atti).

Il venir meno, in conseguenza della ricostruzione del muro (autorizzata dall’impugnata concessione edilizia rilasciata nell’ambito del processo esecutivo), dell’attuale destinazione d’uso "negozio" – poiché per effetto della ricostruzione del muro divisorio i locali diverrebbero inidonei a tale uso per il mancato rispetto delle norme di prevenzione incendi e delle norme sulle barriere architettoniche e per l’assenza di un accesso idoneo in seguito all’abbattimento di una scala, con la conseguenza che il piano interrato e il primo piano della p.ed. 35/1 rimarrebbero collegati al piano terra esclusivamente tramite un ascensore -, lungi dal costituire ostacolo al rilascio della concessione edilizia, rappresenta un mero effetto indiretto del ripristino della situazione qua ante alterata dalla condotta illecita della stessa appellante, lesiva del diritto dei condomini sulla parte comune costituita dal muro perimetrale. Detto effetto indiretto e mediato, scaturente dalla ricostruzione del muro, è imputabile all’esclusiva sfera di responsabilità dell’odierna appellante, la quale, con l’esecuzione dell’opera illegittima (demolizione del muro perimetrale condominiale) e delle opere consequenziali (tra cui l’eliminazione di una scala), ha essa stessa creato la situazione d’incompatibilità tra destinazione d’uso e ripristino del muro illegittimamente abbattuto, ora dalla medesima invocata quale ostacolo al rilascio della concessione, dovendosi per contro aver riguardo, quale omogeneo parametro di raffronto, alla situazione esistente prima dell’esecuzione dell’opera illegittima (demolizione del muro) e delle opere consequenziali (tra cui l’eliminazione di una scala) su iniziativa della stessa appellante.

La considerazione contenuta nella partemotiva del titolo edilizio – che in parte qua testualmente recita: "tenuto invece conto del parere dell’ufficiale sanitario, per cui il negozio "B", in quanto privo di WC per disabili, non rispetta la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, e di conseguenza precisato che a seguito della presente concessione l’A. s.r.l. dovrà eseguire le opere di adeguamento necessarie per la concreta utilizzazione dei locali della p.ed. come negozio, pena la revoca, per detti locali, del permesso d’uso" -, specificamente censurata dall’odierna appellante sotto il profilo del vizio di eccesso di potere, costituisce una semplice evidenziazione degli effetti indiretti conseguenti alla ricostruzione del muro e non entra a far parte del contenuto precettivoautoritativo della concessione, limitata all’opera di ricostruzione del muro, di per sé legittima sotto un profilo urbanistico e costituente atto dovuto di esecuzione della sentenza civile.

Sono, conclusivamente, destituite di fondamento le censure di violazione della normativa urbanistica in materia di cambiamento di destinazione d’uso (art. 75, comma 3, l. urb. prov. e art. 5 n. 5) reg. ed. com.) e di eccesso di potere, dedotte dall’odierna appellante, talché s’impone la conferma dell’impugnata sentenza.

13. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico dell’appellante principale (con la precisazione che l’appello incidentale – inammissibile – non ha ingenerato un aggravio dell’attività difensiva della controparte, con conseguente mancata incidenza sulla regolazione delle spese).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale, dichiara inammissibile l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante principale A. B. s.r.l. a rifondere agli appellati costituiti in giudizio (eredi W.) le spese del presente grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *