Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 8986 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha accolto parzialmente l’appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli per la morte della madre A. A., deceduta nel suddetto ospedale il (OMISSIS), condannando l’Azienda Ospedaliera al pagamento della somma di Euro 56.000,00, oltre interessi compensativi del 3% dal 18/8/98 alla data della decisione sulla somma devalutata di Euro 28.560,00, progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT. L’Azienda Ospedaliera Cardarelli non si è costituita.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo S.G. prospetta un vizio di motivazione, in sostanza lamentando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte di Appello avrebbe operato una duplice decurtazione per l’età avanzata della de cuius, in quanto il danno biologico che sarebbe spettato alla vittima se fosse sopravvissuta con una invalidità assoluta del 100%, sulla cui base è liquidato il suo danno non patrimoniale, risulta moltiplicato per un coefficiente di 0,610 per l’età avanzata, cosicchè l’ulteriore decurtazione del 50% per lo stesso motivo sarebbe priva di causa. D’altro canto, le cattive condizioni di salute della donna hanno indotto il giudice a indicare nella misura del 25% la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera.

1.1.- L’unico motivo è fondato. Il danno biologico che sarebbe spettato ipoteticamente alla vittima tiene già conto (pag. 5 della sentenza impugnata, ove è applicato un coefficiente di demoltiplicazione di 0,610) dell’età della donna alla data del decesso, cosicchè l’ulteriore riduzione equitativa nella misura del 50%, per lo stesso motivo, risulta ingiustificata.

La giustificazione non può nemmeno rinvenirsi nel riferimento alle "gravi patologie" da cui la donna era affetta, essendosi tenuto conto di esse nel quantificare nel 25% la responsabilità dell’Ospedale.

2.- La sentenza impugnata deve perciò essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 8 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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