Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-11-2011) 24-11-2011, n. 43657 Sentenza di non luogo a procedere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ricorre per cassazione contro la sentenza in data 10/11/2010, con la quale il G.I.P. in sede, all’esito dell’udienza preliminare, aveva prosciolto, ex art. 425 c.p.p., perchè il fatto non sussiste C.A. dal reato di maltrattamenti in danno della moglie F.A. sul rilievo che l’unica fonte di accusa, costituita dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa non erano attendibili, essendo costei fortemente animata da forte astio e rancore con il coniuge a seguito del fallimento del loro matrimonio.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione, l’organo requirente ne denuncia la contraddittorietà della motivazione, censurando l’errore del giudicante, che con una motivazione palesemente illogica e con argomenti in fatto fuori dalle regole di massima esperienza aveva ritenuto non attendibile la denuncia della parte offesa.

Il ricorso è fondato.

Ricorda il collegio che il giudice dell’udienza preliminare può prosciogliere nel merito l’imputato, in forza di quanto dispone l’art. 425 c.p.p., comma 3, nel testo modificato dalla L. n. 479 del 1999, art. 23, comma 1, anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti e contraddittori e comunque non idonei a sostenere l’accusa nel giudizio. Ne consegue che l’insufficienza e la contraddittorietà delle fonti di prova a carico dell’imputato ha quale parametro la prognosi dell’inutilità del dibattimento, sicchè correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi, in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte (Cass. Sez. 6, 16/11-19/12/01 n. 45275 Rv.221303; Sez. 1, 21/4- 17/5/1997 n. 2875 Rv. 207419 e da ult. Cass. Sez. 4, 22/9-31/10/2011 n. 39271).

Tale principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non pare sia stato osservato nel caso in esame, in cui, come correttamente assume il P.M. ricorrente, si discute di un reato, come quello in esame, che proprio per la sua specificità, avviene tra le mura domestiche senza altri testimoni al di fuori della parte offesa, unica fonte di prova. Appare poi illogico e fuori dalle regole di massima esperienza ipotizzare un riscontro alla ritenuta inattendibilità della parte offesa nella condotta dell’imputato di recarsi in caserma per anticipare la volontà querelatoria del coniuge, così come appare inverosimile ipotizzare che la parte offesa avesse anticipato al marito la sua volontà di denunziarlo, laddove invece appare più plausibile che il C. si sia recato in caserma proprio per "mettere le mani avanti" alla temuta denuncia della moglie.

Di fronte, pertanto, ad una tale insufficienza probatoria avrebbe dovuto il G.I.P. riservare la decisione in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento a seguito dell’effettivo contraddittorio delle parti sulla prova.

La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Trapani, che nel demandato nuovo giudizio, tenga conto del principio summenzionato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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