Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6877

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il Ministero delle comunicazioni (oggi Ministero dello sviluppo economico) impugna la sentenza 4 aprile 2005 n. 97 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – sede di Trento – che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società R. B. sas, ha annullato l’ordinanza di disattivazione dell’impianto di radiodiffusione sonora esercito da quest’ultima sulla frequenza 96,2 MHZ in località Dos del Sabion (Pinzolo, Trento).

Il Ministero appellante si duole dell’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che l’ordine di disattivazione dell’impianto risulterebbe consequenziale rispetto all’accertamento della carenza di idoneo titolo all’esercizio in capo all’odierna appellata, come anche alla sua dante causa, non risultando in particolare il predetto impianto tra quelli censiti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 223 del 1990. Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta di accoglimento dell’appello e di reiezione, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio la società appellata per resistere al ricorso in appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 6 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

Come anticipato, la causa riguarda la legittimità dell’intervento autoritativo con il quale l’Ispettorato ripartimentale di Bolzano del Ministero delle comunicazioni (le funzioni ed i compiti di tale Amministrazione centrale sono state oggi ascritte al Dipartimento delle comunicazioni facente capo al Ministero dello sviluppo economico) ha disposto la disattivazione dell’impianto di radiodiffusione esercito dalla ricorrente di primo grado sulla frequenza 96,2 MHZ dalla località Dos del Sabion.

Nella gravata sentenza il Tar ha posto a base della decisione di accoglimento l’assorbente rilievo secondo cui la società R. B. risulta a tutt’oggi titolare di concessione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione dal sito di Dos del Sabion e che tale titolo concessorio è stato peraltro riconosciuto valido e sussistente nell’ambito di un processo penale, definito con sentenza irrevocabile di assoluzione adottata a seguito di dibattimento.

L’amministrazione appellante insiste nel fornire, in fatto, la propria ricostruzione della vicenda tesa a dimostrare la insussistenza, alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 6 agosto 1990, di qualsivoglia impianto emittente dalla predetta località, dato che la stessa R. Venere (dante causa della odierna parte appellata) avrebbe dichiarato, nel procedimento di trasferimento dell’impianto nella località da cui attualmente esercita la radiodiffusione R. B., di essere titolare di un impianto emittente da località viciniore (monte Spinale); di qui la ritenuta legittimità dell’ordine di disattivazione contenuto nella ordinanza gravata in primo grado, attesa la natura sostanzialmente abusiva dell’impianto gestito dalla odierna appellata e la censura di erroneità indirizzata alla sentenza impugnata,che detto carattere abusivo dell’impianto non avrebbe ravvisato.

La censura non appare tuttavia meritevole di condivisione.

In linea di principio il Collegio non può che concordare con la tesi esposta dal Ministero appellante secondo cui, ai sensi degli artt. 1 e 6 del d.l. n. 323 del 27 agosto 1993 (convertito nella legge 27 ottobre 1993 n. 422), la concessione all’esercizio della radiodiffusione, come anche l’autorizzazione al trasferimento dell’impianto, suppongono che l’impianto di che trattasi risulti esistente alla data di entrata in vigore della legge n.223 del 6 agosto 1990 e che in relazione allo stesso sia stata rilasciata l’autorizzazione al suo esercizio, ai sensi dell’art. 32 di tale ultima legge. Non par dubbio infatti che l’intervento normativo del 1993 preveda il rilascio dei titoli concessori soltanto in favore di chi, sulla base della richiamata disciplina normativa del 1990 (che, come noto, ha cristallizzato la situazione degli impianti eserciti a quella data, legittimandone sia pur provvisoriamente l’esercizio futuro), fosse già titolare di autorizzazione provvisoria all’esercizio.

Tuttavia nel caso di specie appare indubitabile che la società R. Venere, e cioè il soggetto che ha trasferito l’impianto oggetto di causa alla odierna apepllata, risulta aver ottenuto un decreto ministeriale di concessione all’esercizio della radiodiffusione proprio in relazione all’impianto di Dos del Sabion (cfr. DM 4 marzo 1994 e relativo allegato "A") cui si riferisce l’ordinanza di disattivazione; tale decreto che non è mai stato annullato o revocato dalla Autorità che lo ha rilasciato.

Ora, se anche fosse vero quanto dedotto in fatto dalla appellante Amministrazione, e cioè che tale titolo concessorio sia stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà e sulla scorta delle sole (auto)dichiarazioni della parte privata circa la preesistenza dell’impianto rispetto alla data del 23 ottobre 1990, la soluzione giuridica della controversia non muterebbe, atteso che la persistenza attuale del titolo in capo all’odierna appellata (nella sua veste di avente causa da R. Venere) è fonte autonoma e sufficiente di legittimazione al suo esercizio, senza che l’ordine di disattivazione dell’impianto adottato dall’Autorità periferica. possa negativamente incidere sulla legittimità originaria del titolo stesso. In altri termini, quand’anche fosse vera la ricostruzione dei fatti della appellante Amministrazione, secondo cui l’impianto di Dos del Sabion non risultava esistente alla data di entrata in vigore della legge n.223 del 6 agosto 1990 (dato che a quell’epoca risultava al più esistente, a detta della stessa dante causa R. Venere, l’impianto di Monte Spinale) e che pertanto detto impianto non avrebbe potuto formare oggetto né di concessione in base alla legge n.433 del 1993 (che supponeva comunque l’autorizzazione all’esercizio e la preesistenza degli impianti in base alla legge n.223 del 1990), né di trasferimento in altro sito, anch’esso legato alla ricorrenza del medesimo presupposto giuridicofattuale (art. 6 legge n. 433 cit.), nondimeno non par dubbio che l’Amministrazione avrebbe dovuto, caso mai, agire in autotutela, e cioè con il ritiro del titolo concessorio, ove ne avesse ravvisato la ricorrenza di tutti i presupposti di legge (non escluso quello afferente la valutazione del legittimo affidamento medio tempore consolidatosi in capo all’esercente).

Alla luce dei rilievi svolti appare dunque fondata la censura di primo grado, correttamente considerata meritevole di condivisione dai primi giudici, nella parte in cui R. B., titolare di titolo concessorio all’esercizio dell’impianto dalla località Dos del Sabion, ha lamentato la incongruità della misura interdittiva adottata dalla Autorità periferica, nell’ambito dei limitati poteri riconosciutile dall’art. 10 del d.P.R. 24 marzo 1995 n. 166 (nel cui ambito non sono ricompresi provvedimenti capaci di neutralizzare in via definitiva l’efficacia di un titolo concessorio di radiodiffusione).

In definitiva, l’appello va respinto e va confermata l’impugnata sentenza.

Le spese di lite di questo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (Rg n. 1677/06), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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