Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-11-2011) 24-11-2011, n. 43656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli ricorre per cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. in sede a seguito di udienza camerale ex art. 409 c.p.p., accogliendo la richiesta del P.M. e disattendendo l’opposizione della parte offesa G.G., querelante, aveva disposto l’archiviazione degli atti del procedimento penale a carico di M.V. in ordine a ipotizzati reati di "mobbing" e lesioni personali.

Lamenta il ricorrente di non avere ricevuto l’avviso dell’udienza camerale ai sensi dell’art.409 c.p., comma 3 cit..

Il ricorso è fondato.

L’avviso al P.G. dell’udienza camerale, disposta a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione. serve a rendere possibile la valutazione se esercitare il potere di avocazione delle indagini, secondo quanto stabilito dall’art. 412 c.p.p., comma 2.

Questo essendo il senso dell’avviso non può negarsi che il P.G. sia una delle "persone interessate", indicate dall’art.127 c.p.p., comma 1, a conoscere quando si debba procedere in camera di consiglio e quindi a riceverne il relativo avviso, con la conseguenza che l’omessa comunicazione integra anche la specifica nullità contemplata dall’art. 127, comma /5 cit. a sua volta richiamato dall’art. 409 c.p.p., comma 6, (da ult. Cass. Sez. 6^ 26/11-2/12/2010 n. 42940 Rv. 248818).

L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *