Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6876 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Attraverso l’atto di appello in esame (n. 2309/05, notificato il 9.3.2005), si contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 137/2004 in data 11.2.2004, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal sig. G. S. (attuale appellante) avverso il diniego di riconoscimento (con decreto n. 1243 del 15.10.1998) della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: "pleurite essudativa basale dx di natura tubercolare".

Nella citata sentenza – richiamata l’insindacabilità nel merito del giudizio tecnico/discrezionale emesso dall’Amministrazione – si sottolineava come le contestazioni del ricorrente si fondassero, oltre che sulle condizioni di lavoro (implicanti l’esposizione a correnti d’aria), anche e soprattutto sulla presenza nel luogo di servizio di un alunno malato di tubercolosi, poi incontrato in ambiente ospedaliero: quest’ultima circostanza, tuttavia, era ritenuta "di per sé non decisiva…anche in considerazione del profilo professionale del signor S." e veniva, inoltre, "recisamente smentita in fatto dalle Autorità scolastiche", con conclusiva ritenuta infondatezza della questione dedotta in giudizio.

In sede di appello, l’interessato ribadiva la propria versione, avvalorata da cartelle cliniche prodotte, circa la sussistenza del fattore di rischio riconducibile alla convivenza con persone affette da patologie polmonari, con ingiustificata omissione di più approfonditi accertamenti da parte del Giudice di primo grado.

Premesso quanto sopra, con sentenza interlocutoria n. 3029/11 del 23.5.2011 il Collegio disponeva una verificazione in contraddittorio, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, al fine di accertare quanto segue:

a) identità o meno del soggetto, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero Binaghi di Cagliari dal 3.6.1994 al 13.9.1994 e dal 18.4.1995 al 19.4.1995 (omonimo di uno studente dell’Istituto tecnico di cui trattasi e nato a Carbonia il 7.5.1976, come attestato dal Direttore Sanitario del citato Presidio Ospedaliero con nota n. prot. 03353/DS del 2.7.2010) con l’allievo della classe IV B Geometri presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G.M. Angioy" di Carbonia, nell’anno scolastico 1993/1994, in base ai dati anagrafici forniti dalla stessa scuola;

b) accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità precisata in motivazione, da valutare – in considerazione del tempo trascorso – non solo tramite esame diretto del paziente, ove ritenuto necessario, ma anche sulla base di ogni altra documentazione prodotta in giudizio, o comunque fornita dalle parti; quanto sopra, tenuto conto sia delle condizioni ambientali di lavoro che dei possibili contatti con uno studente già portatore della stessa patologia dell’appellante, in caso di positivo riscontro al quesito di cui al punto a).

Nell’udienza in data odierna il Collegio ha preso atto dell’inottemperanza all’istruttoria e – tenuto conto sia della documentazione già presente in atti, sia degli elementi riconducibili alla condotta processuale delle parti, a norma dell’art. 116 c.p.c. – ritiene che l’appello possa essere accolto.

Il rapporto informativo, redatto dall’Ufficio Scolastico Regionale di Cagliari e depositato, nel corso del giudizio di primo grado, il 18.12.2003, non appare infatti convincente alla luce della documentazione prodotta dall’appellante, con particolare riferimento alla nota del Presidio Ospedaliero sopra citato, in cui si attestano due ricoveri di soggetto omonimo dello studente di cui trattasi e di età compatibile con quella, che il medesimo avrebbe dovuto avere nell’anno scolastico 1993/1994; il primo di tali ricoveri – dal 3 giugno al 13 settembre 1994 – sarebbe stato in effetti di minimo rilievo sul registro delle assenze (coinvolgendo in massima parte il periodo delle vacanze estive), mentre avrebbe potuto impedire lo svolgimento degli esami di maturità (in ordine ai quali, tuttavia, l’appellante sembra riferire notizia inesatta, affermando la scuola – sia pure con mera allegazione di fotocopia poco leggibile di un registro di classe – che l’allievo in questione frequentasse nel periodo considerato il quarto anno, con superamento degli esami di maturità l’anno successivo). La stessa scuola, tuttavia, non conferma la presenza del medesimo allievo in data successiva al 3 giugno 1994, e specifica anzi – con nota del dirigente scolastico n. 119 del 2.8.2010 – che sarebbe stata "tradizione consolidata da anni" che gli alunni, successivamente al mese di maggio di ogni anno scolastico, diradassero "le presenze dalle lezioni", con ulteriore precisazione del fatto che il giorno 3 giugno 1994 fossero "assenti tutti gli alunni", mentre dal successivo giorno 4 al giorno 8 (presumibile data di interruzione dell’anno scolastico) lo studente di cui si discute avrebbe "interrotto la frequenza"; nessuna precisazione è inoltre fornita sulla presenza, o meno, del medesimo studente nelle aule scolastiche fra il 18 e il 19 aprile 1995 (data di ulteriore ricovero del soggetto omonimo nel medesimo presidio ospedaliero). Tenuto conto di quanto sopra – ed in assenza di più puntuali accertamenti, condotti nel rispetto della privacy, ma anche con corretta rispondenza alle esigenze difensive dell’appellante – non è facile comprendere perché sia stata senz’altro esclusa la presenza di casi di TBC nella scuola in questione (persino, contraddittoriamente, fra il personale scolastico, pur essendo acclarata la patologia polmonare, quanto meno, dell’appellante stesso).

Nel provvedimento in data 15.10.1998, con cui l’Amministrazione scolastica respingeva l’istanza di equo indennizzo oggetto di causa, d’altra parte, si affermava chiaramente che il servizio svolto dall’interessato sarebbe stato fonte di rischio ove avesse comportato la "la convivenza con persone affette da forme polmonari aperte, mentre, agli atti, non risultano patologie tubercolari nell’ambiente di lavoro dell’istante".

In tale situazione il Collegio ritiene che detto provvedimento debba essere annullato, per carenza di istruttoria e di motivazione, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riesaminare la pratica di cui trattasi, facendo puntuale riferimento alle circostanze specificate nella citata sentenza interlocutoria n. 3029/11 del 23.5.2011, rimasta inottemperata.

Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione, in assenza di accertamenti definitivi in ordine alla vicenda controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello indicato in epigrafe, nei termini precisati in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il decreto del Provveditorato agli Studi di Cagliari n. 1243 del 15.10.1998; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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