Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 8984 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La dott.ssa M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha respinto l’appello incidentale da lei proposto ed accolto l’appello principale dei coniugi P.S. ed C.A.M. avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Nuoro che, in accoglimento della domanda della C., aveva condannato la USL (OMISSIS) di Nuoro e la M., in solido, a pagare alla C. la somma di Euro 258.228 a titolo risarcitorio per la nascita del figlio R., affetto da amelia e focomelia, dichiarando altresì la Assitalia S.p.A. tenuta a garantire la USL (OMISSIS) da quanto essa fosse tenuta a pagare alla attrice vittoriosa.

La sentenza di secondo grado ha liquidato il danno in favore della C. in Euro 442.441,26 e quello in favore di S. P. in Euro 435.870,47.

Resiste con controricorso la Gestione Liquidatoria della disciolta USL (OMISSIS) di Nuoro, invocando, in via di ricorso incidentale, in base ad un motivo, la cassazione della sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno patrimoniale, mentre P.S., A. C.M. e l’Assitalia non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso incidentale proposto nell’ambito del ricorso principale iscritto al R.G. n. 7503 dell’anno 2010 va esaminato insieme a quest’ultimo.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente principale lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla sussistenza del danno alla persona lamentato dagli appellanti. Assume ella che l’onere gravante su chi lamenti di non avere potuto abortire richiede anche che sia fornita la prova, nella specie mancante, in particolare per quanto riguarda il P., di un danno psicofisico grave.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente muove dai presupposto (estraneo alla ratio deciderteli) che l’unico danno risarcibile, nella fattispecie, sia quello alla salute, laddove i giudici di merito hanno individuato il bene tutelato nella possibilità di scegliere (pag. 18) e, in conformità a Cass. 2 febbraio 2010 n. 2354, hanno ritenuto che, in considerazione dell’insieme dei doveri che la legge pone in capo al padre nei confronti del figlio, va riconosciuto anche in suo favore – benchè egli assuma, nel contratto tra la donna ed il professionista, la posizione di terzo – il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità di esercizio, da parte della donna, della facoltà di interruzione anticipata della gravidanza.

3.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente principale assume che non avrebbe potuto essere risarcito danno diverso da quello alla salute e dunque si duole del disposto risarcimento dei danni patrimoniali.

3.1.- Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di responsabilità del medico (o della struttura sanitaria) per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, trattandosi di inadempimento contrattuale, il danno al cui risarcimento il debitore è tenuto è anche il danno economico che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento in termini di causalità adeguata, quale il danno consistito nelle ulteriori spese di mantenimento della persona nata con malformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto da gravi patologie (Cass. 4 gennaio 2010 n. 13).

4.- Sotto il profilo della violazione di legge la ricorrente incidentale Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS) si duole della liquidazione del danno patrimoniale con valutazione equitativa, assumendo che la domanda degli attori, formulata in maniera generica, non conteneva l’allegazione di alcun fatto costitutivo, cosicchè la Corte di Appello si sarebbe in definitiva sostituita ad essi nell’identificare un danno patrimoniale risarcibile.

4.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il tenore testuale della domanda degli attori. Ci si riporta, comunque, a quanto osservato sub 3.1. riguardo alla risarcibilità, nella fattispecie, del danno patrimoniale.

5.- I ricorsi vanno dunque rigettati, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 8 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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