Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 8983 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.D., L.M.V. e L.D. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha rigettato il gravame della C., in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori M. V. e L.D., avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, che aveva rigettato la domanda risarcitoria da lei, anche nella qualità, proposta nei confronti dell’Ospedale Salvini di (OMISSIS) e del dott. Co.An. con riferimento alla morte del coniuge L.G., deceduto presso il suddetto ospedale il (OMISSIS).

Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera "G. Salvini", mentre il dott. Co. non si è costituito.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo i ricorrenti si dolgono in sostanza, sotto il profilo del vizio di motivazione, dell’adesione della Corte di Appello alla CTU svolta in primo grado, nonostante le numerose censure puntuali e dettagliate che a questa assumono di avere mosso in appello e che non sarebbero state esaminate dai giudici di merito.

1.1.- L’unico motivo è in parte fondato, nei sensi che seguono.

E’ vero, infatti, che in gran parte le censure mosse alla sentenza ripercorrono nella sostanza le critiche già mosse nel giudizio di primo grado alle risultanze della disposta CTU, che – come si legge nella sentenza impugnata – trovano già esauriente e convincente smentita nelle risposte del Consulente d’ufficio ai quesiti sottopostigli dal primo giudice, nelle sue osservazioni integrative, nelle sue precisazioni a verbale. Sotto tale profilo, dunque, il mezzo è inammissibile in quanto tendente ad ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie da parte di questo giudice di legittimità.

Questa Corte ha peraltro affermato che allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. 24 aprile 2008 n. 10688).

Deve al riguardo osservarsi che i rilievi dei ricorrenti non hanno ottenuto risposta quanto al tempo trascorso tra l’insorgere della febbre (ore 0,30 del (OMISSIS), giorno del decesso) e la somministrazione di un antibiotico (ore 12,30 dello stesso giorno), cosicchè appare non conferente la risposta, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui "mancò materialmente il tempo perchè gli antibiotici somministrati potessero svolgere la loro attività".

Così come appare sostanzialmente elusiva l’affermazione secondo la quale non "sussistevano prima motivi per iniziare un trattamento antibiotico profilattico, ammessane la sua efficacia", che sembra scontrarsi contro il fatto notorio dell’ampio utilizzo medico dei trattamenti antibiotici profilattici.

2.- Accolto dunque, per quanto di ragione, il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 8 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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