Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 8982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Torino (sentenza del 17 aprile 2008) respinse l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Novara, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta da A. B. nei confronti della ASL di Novara n. (OMISSIS), per il risarcimento dei danni conseguenti all’errore diagnostico dei medici dell’Ospedale di (OMISSIS).

Avverso la suddetta sentenza, B. ha proposto ricorso con cinque motivi, privi di quesiti di diritto.

L’ASL di Novara n. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ..

2. Il ricorso è inammissibile, stante la inammissibilità di tutti i motivi in cui si articola, per violazione dell’artt. 366-bis cod. proc. civ..

2.1. Il primo e il terzo motivo, che non contengono, nè nella rubrica, nè nella parte esplicativa, le norme di legge violate, censurano, rispettivamente, la mancata ammissione di prove testimoniali (primo) e il mancato espletamento di una consulenza tecnica (terzo). Il secondo, il quarto e il quinto motivo denunciano vizi motivazionali. Sia i motivi che sembrano prospettare violazione di legge, che quelli che deducono vizi motivazionali, violano l’art. 366-bis cit., mancando il prescritto quesito di diritto e/o l’omologo momento di sintesi (Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

3. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente e spese del processo di cassazione, in ragione della circostanza che la controricorrente non ha messo in luce una evidente ragione di inammissibilità, quale la mancanza dei quesiti di diritto prescritti dalla legge.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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