Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 24-11-2011, n. 43353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 13.12.2010, il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non convalidò l’arresto in flagranza di F. F., indagata per il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico, consistito nel timbrare il cartellino di una collega assente dal lavoro.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deducendo violazione della legge processuale in quanto erroneamente il G.I.P. aveva ritenuto illegittimo l’arresto, dal momento che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto. Nella specie erano già avvenuti altri fatti similari nella struttura pubblica ove lavorava l’indagata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il G.I.P. ha ritenuto che nel caso esaminato l’arresto era stato eseguito illegittimamente in quanto "nella prospettiva del verbalizzante, non vi era nè sia stata rappresentata alcuna esigenza urgente che giustificasse l’arresto per impedire la consumazione del reato".

Questa Corte ha però chiarito che, in tema di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a procedere ad una verifica formale circa la osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3 e art. 390 cod. proc. pen., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza tuttavia prendere in considerazione l’aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. La verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17435 del 6.4.2006 dep. 19.5.2006 rv 233969).

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio in quanto l’arresto fu legittimamente eseguito, dal momento che il giudice della convalida non ha disconosciuto gli altri presupposti dell’arresto facoltativo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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