Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 8981

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bologna (sentenza del 5 giugno 2006) respinse l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, proposta da P.P. nei confronti del medico odontoiatra D.A..

P. ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza, con due motivi, privi di quesiti di diritto, ed ha depositato memoria.

D.A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ..

2. Il ricorso è inammissibile, stante la inammissibilità di tutti i motivi in cui si articola, per violazione dell’artt. 366-bis cod. proc. civ..

2.1. Infatti, sia il primo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., sia il secondo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, e dell’art. 2236 cod. civ., non contengono il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

3. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei processo di cassazione, in ragione della circostanza che il controricorrente non ha messo in luce una evidente ragione di inammissibilità, quale la mancanza dei quesiti di diritto prescritti dalla legge.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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