Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 24-11-2011, n. 43352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.6.2010, il Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicò ad A.M.E.M. M. la pena di mesi 5 e giorni 10 di arresto per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., ordinando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che è stata disposta la confisca di oggetti sequestrati dalla polizia giudiziaria in quanto ritenuti pertinenti al reato di tentato furto aggravato, mentre la pena è stata applicata per la contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.. A seguito della modifica della contestazione sarebbero estranei alla nuova imputazione il borsello, i guanti in pelle, la torcia elettrica ed i tre telecomandi per cancelli automatici. La confisca dovrebbe perciò essere limitata ai grimaldelli ed agli altri attrezzi contenuti nel borsello. Anche se la non pertinenza degli oggetti indicati non fosse ritenuta evidente, difetterebbe la motivazione in ordine alla confisca degli stessi. In particolare non sarebbe stata indicata quale delle ipotesi di cui all’art. 240 cod. pen. sarebbe stata applicata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Con la sentenza di applicazione della pena va ordinata la confisca delle cose, nella specie chiavi, sequestrate all’imputato per il reato di cui all’art. 707 cod. pen.. Ed infatti, la criminosità e la pericolosità della cosa, che ne impongano la confisca ex art. 240 cod. pen.,, comma 2, non costituiscono un carattere della cosa in sè ma derivano dalla relazione tra questa e il soggetto. Essa, pertanto, quand’anche non possa in sè definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere confiscata tutte le volte che la sua detenzione da parte dell’agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato.

(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4601 del 16.4.1996 dep. 4.5.1996 rv 204662).

Come ha rilevato il Sostituto Procuratore generale requirente, i telecomandi sono da ricomprendere nel concetto di congegni di apertura e come tali rientrano fra gli oggetti da confiscare ai sensi dell’art. 707 cod. pen..

Viceversa la torcia elettrica, il borsello ed i guanti in pelle non rientrano di per sè fra gli oggetti compresi nell’art. 707 cod. pen., sicchè in relazione alla disposta confisca degli stessi manca la motivazione.

La sentenza impugnata deve essere perciò annullata con rinvio al Tribunale di Milano limitatamente alla confisca della torcia elettrica, del borsello e dei guanti in pelle per una nuova deliberazione sul punto.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

Divengono irrevocabili le statuizioni della sentenza diverse da quella annullata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della torcia elettrica, del borsello e dei guanti in pelle con rinvio al Tribunale di Milano per una nuova deliberazione sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara irrevocabili le altre statuizioni della sentenza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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