T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1108

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 18 giugno 2009 – depositato il 14 luglio 2009 -, il ricorrente espone che: (a) l’amministrazione provinciale ha approvato il progetto per un Cantiere Scuola e Lavoro di cui alla Legge Regionale n. 29/96 finalizzato all’occupazione permanente e per il reclutamento di n. 1 unità per la qualifica di "Addetto Servizi Organizzativi e Tecnici Cat. C1; (b) al termine del cantiere scuola era prevista la trasformazione del rapporto di utilizzazione in rapporto di lavoro tempo indeterminato; (c) ad esito della selezione veniva collocato al secondo posto, quindi preceduto dal controinteressato che era pertanto avviato al cantiere scuola; (d) acquisita l’informazione che quest’ultimo era titolare, per l’anno 2004, di un reddito diverso da quello autocertificato, sollecitava la verifica del possesso dei requisiti di accesso, delle autocertificazioni e dei titoli dichiarati; (e) l’amministrazione provinciale comunicava l’avvio del procedimento, le successive acquisizioni, nonché la sua conclusione da ricondurre al provvedimento ora impugnato.

2 Affida la domanda ai seguenti motivi: violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – violazione dei doveri d’ufficio per la mancanza o l’inefficienza dei controlli nella procedura di selezione.

3 Con atto spedito per la notifica l’8 ottobre 2009 – depositato il successivo 9 -, il controinteressato: (a) ha replicato eccependo l’inammissibilità ed opponendo l’infondatezza; (a) ha impugnato, in via incidentale, l’avviso pubblicato il 31 ottobre 2005, la graduatoria formulata dalla commissione con il verbale del 16 febbraio 2006 e la comunicazione contestata in via principale, per: violazione dell’art. 35 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 3 del CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali del 14 settembre 2000, anche in relazione all’art. 97 della Costituzione e dei principi di diritto vigenti in materia – violazione dell’art. 10 del Regolamento approvato dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 290 del 20 dicembre 1996 – errore di presupposto; (c) ha eccepito in via subordinata il difetto di giurisdizione.

4 Con atto depositato l’11 marzo 2010, si è costituita l’amministrazione provinciale che ha eccepito il difetto di giurisdizione ed opposto l’infondatezza.

5 Il ricorrente ed il controinteresato hanno depositato memorie conclusive.

6 Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 La Sezione deve declinare la giurisdizione alla stregua di specifici precedenti (T.a.r. Lazio Latina, sez. I, 17 luglio 2007, n. 519; 24 settembre 2008, n. 1237; cfr. anche T.a.r. Lazio Roma, sez. II, 13 ottobre 2005, n. 8546).

2 La domanda verte sull’annullamento dei provvedimenti connessi all’avviso pubblico indetto "per il reclutamento di n. 10 unità da utilizzare in un Cantiere Scuola e Lavoro finalizzato all’occupazione stabile… ai sensi della legge regionale 25.07.96 n. 29"; la stessa è oggettivamente qualificata dalla contestazione della posizione assunta dal controinteressato ad esito della relativa selezione.

2.1 Dal predetto avviso si ricava che "il reclutamento non dà luogo ad un rapporto di lavoro con l’Ente per cui le unità lavorative avviate al cantiere scuola e lavoro conservano l’iscrizione alle liste dei centri per l’Impiego.". Tale previsione riproduce quanto previsto all’articolo 19 della L.R. 25 luglio 1996, n. 29.

2.2 Per quanto interessa la vicenda in esame va rilevato che, il Giudice delle leggi ha sancito che, la non configurabilità, per espressa previsione, in siffatte ipotesi di un vero e proprio "rapporto di lavoro", non contrasta con i principi della Costituzione (Corte costituzionale n. 310 del 16 luglio 1999), perché la collocazione dei relativi interventi, in dipendenza della legislazione statale, nell’area previdenziale ed assistenziale e la riconducibilità delle prestazioni "ad un impegno lavorativo certamente precario ma a carattere continuativo", giustifica l’assimilabilità al rapporto di lavoro subordinato ai limitati fini della corresponsione di una particolare indennità, ma non determina certamente un’equiparazione completa ad un rapporto di impiego e/o di servizio con le amministrazioni pubbliche, cioè ad una relazione giuridicamente configurata non solo quanto alla prestazione, ma anche all’inserimento nell’apparato organizzativo.

3 Siffatte considerazione implicano la rilevanza del principio per il quale, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le procedure finalizzate alla costituzione di un rapporto di lavoro, ambito questo nel quale non è possibile attrarre la vicenda in esame la connotazione della quale – procedimento articolato per scansioni e passaggi simili a quelli di un pubblico concorso -, non è certamente utile per radicare la giurisdizione dell’adìta Sezione, difettando nel caso la sua preordinazione "all’assunzione", vale a dire alla costituzione di un rapporto di impiego e/o lavoro, la cui fonte è certamente da riferire, appunto in termini di titolo costitutivo, ad atti e posizioni diverse da quelle di cui ai provvedimenti impugnati.

4 Su tali conclusioni non incide il precedente (Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 10459 del 23 aprile 2008) versato dal ricorrente. Ed, infatti, nella controversia alla quale detto precedente si riferisce, l’interessato attivava domanda di accertamento del diritto all’assunzione quale primo graduato nella selezione connessa al cantiere lavoro e scuola al termine del quale, "… il rapporto dei cantieristi viene trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza alcuna ulteriore procedura selettiva.". Dalla menzionata sentenza emerge quindi come "… nel caso l’istituzione del cantiere – scuola abbia costituito l’occasione per l’instaurazione di un normale rapporto di lavoro subordinato, con l’utilizzazione, da parte dell’ente pubblico economico e per i suoi fini pubblicistici, delle prestazioni del lavoro, inserito nell’apparato organizzativo dell’ente medesimo,…". Nella vicenda ivi trattata rileva quindi, la sola selezione per l’accesso al cantiere di lavoro e la cognizione del giudice ordinario sulla domanda di assunzione riposa, pertanto, sulla riconducibilità del momento pubblicistico a detta fase, non seguita da "… alcuna ulteriore procedura selettiva.". La situazione in esame tuttavia, che implica una decisione sulla posizione assunta dai contendenti nella selezione avviata ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996 n. 29, è sicuramente diversa ove si consideri che, in disparte la connotazione (assistenziale – previdenziale) del rapporto, la sua trasformazione – rectius la costituzione del rapporto di lavoro -, non può esser ricondotta a tale ultimo momento, deponendo in tal senso le fasi (cfr. le allegazioni e le produzioni del resistente e del controinteressato) costituite dall’avvio di diverse e successive selezioni indette sulla base di appositi presupposti di fatto (carenza in organico) e di diritto (regolamento provinciale sulla stabilizzazione; articolo 23 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15; delibere e determine di indizione).

5 In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione, vertendo la controversia sugli esiti di una procedura certamente non preordinata alla costituzione del rapporto di lavoro; le parti vanno, quindi, rimesse innanzi al giudice ordinario;

6 Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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