Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 8980 Cessione di credito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- G.R. propose opposizione, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al decreto ingiuntivo n. 117/2000 reso il 6 aprile 2000 dallo stesso Tribunale ad istanza di JFP International Law Firm s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, col quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 589.211.000, oltre accessori, e convenne la società istante per sentire revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

1.1.- Costituitasi la società opposta e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venne dichiarato il fallimento della stessa società ed il processo venne proseguito nei confronti della curatela fallimentare.

Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 13 maggio 2005, rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannò l’opponente al pagamento delle spese processuali in favore della curatela fallimentare.

2.- Proposto appello da parte di G.R., la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 3 maggio 2010, accolse l’appello ed, in riforma dell’impugnata sentenza, in accoglimento dell’opposizione proposta dal G., revocò il decreto ingiuntivo opposto e compensò le spese dei due gradi di giudizio.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello, il curatore del Fallimento della JFP International Law Firm s.r.l. propone ricorso per cassazione, a mezzo di tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso G.R., il quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente, i ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti.

1. Il primo motivo del ricorso principale col quale era stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 645 cod. proc. civ. per non essere stata dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione in applicazione del principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 19246/10, è superato dalla norma di interpretazione autentica dettata dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2. In applicazione di tale norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 41, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis c.p.c., comma 1, (cfr.

Cass. n. 2242/12).

Ve escluso che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l’eccepita improcedibilità dell’opposizione perchè iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione, non risultando dagli atti che l’opponente avesse assegnato all’opposta un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall’art. 163-bis c.p.c., comma 1.

2.- Col secondo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., perchè nè il Tribunale, nè la Corte d’Appello hanno disposto la chiamata in causa della Lexis International Inc. di (OMISSIS) e/o della Lexis International B.V. di (OMISSIS), rispettivamente, la prima, cedente del credito oggetto di causa in favore di JFP International Law Firm s.r.l. e, la seconda, originaria creditrice nei confronti del G..

2.1.- Il motivo è infondato.

Il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo accolto dalla Corte d’Appello è basato sull’assunto dell’opponente che la JFP International Law Firm s.r.l. abbia agito in monitorio senza essere effettiva titolare del credito, in quanto ha fatto valere un atto di cessione del credito del 3 marzo 2000, stipulato tra la stessa società, quale cessionaria, e la Lexis International Inc. di (OMISSIS), ed in quanto quest’ultima sarebbe soggetto diverso dalla Lexis International B.V. di (OMISSIS), originaria creditrice, quale mutuante in favore del mutuatario G.R. in forza del contratto di mutuo stipulato in data 23 luglio 1997.

La Corte d’Appello ha premesso che spettasse all’opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, quindi al Fallimento, provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato con il ricorso in sede monitoria ed ha ritenuto che questo non avesse assolto all’onere della prova poichè avrebbe dedotto, ma non provato, che il 1 gennaio 1998 sarebbe intervenuta una prima cessione tra la Lexis International B.V. e Lexis International Inc. (OMISSIS), cui avrebbe fatto seguito la cessione del 3 marzo 2000 tra tale ultima società e la società opposta. Essendo stata dimostrata soltanto tale seconda cessione, la Corte ha ritenuto che, in mancanza della prova della continuità delle cessioni, non si sarebbe potuta affermare la titolarità del credito in capo alla società opposta, e quindi alla curatela fallimentare.

3.- Sebbene la ricorrente sostenga che il giudice di merito avrebbe dovuto, sin dal primo grado di giudizio, integrare il contraddittorio disponendo la chiamata in causa delle società cedenti, non risulta affatto che nei confronti dell’una e/o dell’altra l’opponente o l’opposta abbiano rivolto domanda alcuna.

L’oggetto del giudizio risulta essere rimasto limitato all’accertamento della titolarità in capo alla società JFP International Law Firm s.r.l., quale società cessionaria, del credito di restituzione della somma erogata a mutuo in favore di G.R., in forza del contratto di cui sopra.

Così definito l’oggetto del giudizio, è da escludere che fossero litisconsorti necessari il creditore originario ed il soggetto assunto come cessionario intermedio, cioè i soggetti cedenti rispetto al creditore opposto: la pronuncia relativa ai rapporti tra il debitore ed il soggetto che assume essere il titolare del credito in forza dell’ultima cessione non ha effetti vincolanti nei confronti di soggetti diversi da costoro; il giudicato si può estendere al creditore originario ovvero al cedente soltanto se il debitore abbia chiesto un accertamento con efficacia vincolante anche nei confronti dell’uno e/o dell’altro (cfr. Cass. n. 1510/01, n. 16383/06). Nel caso di specie, l’inesistenza della cessione tra la Lexis International B.V. di (OMISSIS) e la Lexis International Inc. di (OMISSIS) non è oggetto di un accertamento destinato ad avere effetto vincolante alcuno nei confronti della prima, quale creditrice originaria, ma nemmeno nei confronti della seconda, poichè si tratta di un accertamento incidentale, al quale nessuna delle parti ha chiesto che si attribuisse efficacia di giudicato; in particolare, non è stato chiesto di accertare con efficacia di giudicato quale sia il soggetto effettivo ed unico titolare del credito (cfr. Cass. ord. 12972/04), ma soltanto di accertare che non lo è la JFP International Law Firm s.r.l., in forza dell’atto di cessione del 3 marzo 2000. Il dibattito processuale pertanto è rimasto circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria di JFP, senza alcun coinvolgimento di soggetti terzi; il rapporto dedotto in giudizio non è comune a più persone in maniera inscindibile, nè lo è diventato in ragione delle domande avanzate in corso di causa (cfr. Cass. n. 6156/94, nonchè Cass. 22278/09).

Correttamente pertanto il giudizio si è svolto con la presenza delle sole parti opponente ed opposta.

4.- Col terzo motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente e/o contraddittoria pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dato per acquisito il fatto che vi sarebbe stato un conflitto tra più cedenti o cessionari del credito, che invece non sarebbe stato nè dedotto nè accertato. Pertanto, la motivazione sarebbe illogica perchè avrebbe deciso sulla base di tale inesistente presupposto, senza considerare che il creditore ceduto non aveva mai dedotto o provato di aver eseguito il pagamento in favore di alcuno di tali cedenti e/o cessionari.

4.1.- Il motivo così come proposto è inammissibile perchè del tutto avulso dalla ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa risulta da quanto riassunto al precedente punto 2.1. e consiste essenzialmente nell’avere ritenuto la Corte territoriale il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta cessionaria. Il motivo non intacca in alcun modo la valutazione che il giudice di merito ha dato delle risultanze istruttorie al fine di pervenire a tale conclusione; nè censura il principio di diritto affermato dalla Corte d’Appello nei seguenti termini: "in caso di pluralità di negozi di cessione, come si assume nella fattispecie, deve ritenersi che l’onere probatorio incombente al creditore cessionario (cfr. Cass. civ. sez. 3 3 aprile 2009 n. 8145; Cass civ. sez. Ili 6 giugno 2006 n. 13253) non sia soddisfatto dalla mera produzione dell’ultimo negozio di cessione, ma richieda la prova dell’esistenza, in capo al cedente, della qualità di titolare del credito a sua volta quale cessionario nel precedente atto di cessione".

Poichè la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta la violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 21490/05, n. 7375/10), non può che concludersi nel senso dell’inammissibilità del motivo in esame.

5.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 92 cod. proc. civ. in relazione al capo della sentenza che ha disposto la integrale compensazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio. Il ricorrente evidenzia che vi è stata l’integrale soccombenza della curatela del fallimento e sostiene che la motivazione sul punto non individuerebbe alcuna "grave ed eccezionale ragione" e comunque nessun "grave motivo" che consentirebbero, ex art. 92 cod. proc. civ., la compensazione delle spese.

5.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento. Nel caso di specie non trova applicazione la norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo richiamato dal ricorrente. Trattandosi di giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 6 aprile 2000, è quest’ultima la data di pendenza della lite (cfr. art. 643 c.p.c., comma 3) e quindi il testo applicabile è quello originario del codice di rito.

Non è applicabile il testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) ai sensi del quale il giudice può compensare le spese se "concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione", poichè in vigore dal 1 marzo 2006 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (art. 2, comma 4, della Legge citata, come modificato dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater convertito nella L. n. 51 del 2006).

A maggior ragione inapplicabile è il testo invocato dal ricorrente incidentale, che è stato introdotto, in sostituzione di quello appena riportato, dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, e si applica ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore di tale ultima legge (della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1).

5.2.- Ribaditi i principi già espressi da questa Corte nel vigore della originaria disciplina del codice di rito, per i quali, per un verso, i giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, e, per altro verso, la relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo quando i motivi addotti a fondamento della decisione risultino illogici o contraddittori (cfr. Cass. n. 5976/01, n. 17424/03, n. 22541/06), si deve concludere per l’inammissibilità del motivo.

La motivazione data sul punto dal giudice a quo – fondata sulla "natura della controversia" e sulla "difficoltà di ricostruzione da parte della Curatela fallimentare dell’intera documentazione afferente alla presente vicenda processuale" – è idonea a sorreggere la decisione di compensazione.

6.- La soccombenza reciproca, che consegue al rigetto di entrambi i ricorsi, giustifica altresì la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione.

(vd. PDF).

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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