T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1107

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 15 novembre 2001 – depositato il 13 dicembre 2001 -, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 127 del 1° agosto 2001 di reiezione dell’istanza di condono presentata ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deducendo: violazione della legge 241/90 artt. 7 e 8 omessa preventiva comunicazione avvio procedimento – violazione della L. 241/90 art. 3 omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della motivazione – violazione della L. 47/85 art. 35 comma 12, eccesso di potere, manifesta ingiustizia – violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

2 Con altro atto, notificato il 12 gennaio 2002 – depositato il 7 febbraio 2002 -, i ricorrenti hanno poi impugnato l’ordinanza di demolizione n. 200 del 13 novembre 2001.

3 Con ordinanze n. 97 del 25 gennaio 2002 e n. 283 del 22 febbraio 2002, rese sui rispettivi ricorsi, la Sezione ha respinto le istanze cautelari.

4 Con domande depositate il 29 ottobre 2009, i ricorrenti hanno manifestato il persistente interesse alla definizione di entrambi i ricorsi.

5 Con memorie depositate il 14 ottobre 2011, i ricorrenti hanno argomentato le domande.

6 Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011 i ricorsi sono stati chiamati ed introdotti per la decisione.

Motivi della decisione

1 I ricorrenti impugnano il diniego di condono e la conseguente ordinanza di demolizione con atti introduttivi che, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, devono esser riuniti ai sensi dell’articolo 70 del codice del processo amministrativo.

2 Il primo ricorso è infondato.

3 Per ragioni di carattere logico vanno esaminati innanzitutto i motivi, secondo e quarto, con i quali i ricorrenti lamentano il difetto di presupposizione e l’assenza di motivazione stante l’erroneità dell’assunto per il quale l’opera sarebbe stata realizzata dopo il 31 dicembre 1993, assunto poi non correttamente supportato dal richiamo al rapporto del Comando Stazione Carabinieri di Sperlonga ed alla sentenza del Pretore di Fondi.

3.1 In punto di fatto va rilevato che: (a) l’istanza interessa un "Immobile in struttura di mattoni forati con travi di legno ed onduline di plastica. Intonaco grezzo alle pareti – tinteggiatura bianca – Pavimento in battuto di cemento" Superficie lorda mq. 86,20 – superficie utile mq. 85,93 – Volume mc. 258 – Data di realizzazione: Agosto 1993;"; (b) "la Sig. ra F.F., sebbene invitata con comunale n. 6986 del 17.05.1995 e successivo sollecito n. 3487 del 07.03.1996, non ha mai presentato prova circa l’effettiva realizzazione delle opere entro il 31.12.1993;"; (c) dal rapporto n. 443/1 datato 03.10.1994 del Comando Stazione Carabinieri di Sperlonga, emerge la realizzazione di un "Corpo di fabbrica in mattoni cementizi, con intonaco interno munito di n. 8 varchi finestra e n. 3 varchi porta;… Il fabbricato è della superficie di mq. 85 circa con altezza al colmo di m. 3.50 e solaio in onduline trasparente senza gettata di cemento;"; (d) il successivo rapporto n. 1843 in data 13.10.1997 della polizia locale, certifica la "… continuazione lavori consistenti nella realizzazione del solaio in latero cemento di copertura al posto delle onduline trasparenti;".

3.2 Gli esiti di cui sopra e la mancata produzione della documentazione integrativa richiesta, hanno condotto il comune a ritenere insussistente la condizione di ammissibilità – opera ultimata entro il 31 dicembre 1993 – della domanda di condono edilizio, correttamente valutata alla stregua della sola documentazione fornita ed acquisita.

3.3 I motivi in esame vanno respinti. Va innanzitutto disatteso l’argomento secondo il quale il menzionato rapporto del Comando Stazione Carabinieri di Sperlonga certificherebbe l’esistenza di un manufatto completo. Ed, infatti: (a) posto che occorre fornire elementi di prova in ordine ad una opera ultimata al 31 dicembre 1993, di certo il dedotto e supposto completamento al 3 ottobre 1994 – data del rapporto -, nulla dimostra in relazione all’esistenza di detta condizione; (b) lo stesso rapporto e quello successivo della polizia locale poi nell’attestare, il primo, la presenza di un "solaio in onduline trasparente senza gettata di cemento", il secondo, "la "… continuazione lavori consistenti nella realizzazione del solaio in latero cemento di copertura al posto delle onduline trasparenti;", certificano l’assenza di un manufatto strutturalmente completato e depongono per l’attendibilità della conclusione alla quale è pervenuto il comune nel negare il condono edilizio, il tutto in relazione all’ovvia considerazione per la quale, ai fini di ultimazione dell’opera per usufruire del condono, il rustico e la copertura dell’opera abusiva devono assumere carattere di stabilità ragion per cui, la semplice installazione di un "solaio in onduline trasparente", che non consente una precisa individuazione del volume e non esclude la possibile modificazione dell’opera, non può configurare una copertura definitiva e stabile del fabbricato abusivo.

3.4 A completamento di quanto indicato, va poi richiamato il costante orientamento per il quale "L’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualunque documentazione da cui si desuma che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta. Pertanto colui che ha commesso l’abuso non può trasferire il suddetto onere in capo all’Amministrazione, qualora non sia in grado di fornire elementi e documenti atti a sostenere la richiesta legittima di condono edilizio." (Consiglio Stato, sez. IV, 02 febbraio 2011, n. 752; 13 gennaio 2010, n. 45).

3.5 Quanto alla documentazione allegata al ricorso, nel ribadire che l’interessata non ha corrisposto alla duplice richiesta istruttoria connessa al riscontro della predetta condizione e nel rilevare che la stessa dichiarazione certifica l’esistenza di una "copertura in travi di legno e onduline di plastica", va infine richiamato che "La dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’intervenuta ultimazione delle opere entro la data di scadenza non ha alcuna valenza privilegiata. Ai fini della condonabilità delle opere abusive la stessa rappresenta solo un principio di prova potenzialmente idoneo e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere. Detta dichiarazione sostitutiva non preclude all’Amministrazione, in sede di esame della stessa, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi a contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su quest’ultima l’onere di fornire la prova dell’ultimazione dei lavori in data successiva a quella dichiarata dall’interessato." (T.a.r. Lazio Roma, sez. II, 06 dicembre 2010, n. 35404).

4 Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 35, comma 12, della legge 47/1985 deducendo che, con il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione la domanda dovrebbe intendersi accolta ove corredata, come nel caso, dal pagamento di tutte le somme dovute.

4.1 Alla censura va opposto che l’operatività dell’invocato meccanismo implica la presentazione di un’istanza ammissibile perché riferita ad opere ultimate alla data fissata, il che deve nella fattispecie escludersi per quanto sopra detto.

5 Esito analogo va infine rassegnato con riguardo al primo motivo, soccorrendo sul punto il constante orientamento per il quale "In quanto ad iniziativa di parte, il procedimento di condono edilizio non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento, né è richiesto tale onere formale in relazione alla successiva ingiunzione di demolizione, essendo essa atto meramente consequenziale al diniego." (T.a.r. Toscana Firenze, sez. III, 06 febbraio 2008, n. 102).

6 Con il successivo atto introduttivo, la ricorrente ha impugnato la consequenziale ordinanza di demolizione, deducendo: (a) la mancata comunicazione di avvio del procedimento; (b) il difetto di motivazione; (c) l’erroneità del presupposto riferimento alle ragioni che hanno supportato il diniego di condono; (d) la mancata acquisizione, sulla demolizione, del previo avviso della commissione edilizia.

6.1 Le indicate censure vanno disattese potendosi sinteticamente opporre: (a) quanto alla prima, che non è richiesta la previa comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla ingiunzione di demolizione quale atto meramente consequenziale al diniego di condono; (b) che le ragioni poste a fondamento degli esiti negativi rassegnati sulle censure del primo ricorso quanto alla presupposta, mancata ultimazione delle opere alla data del 31 dicembre 1993, depongono anche per l’infondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso in esame; (c) quanto infine alla mancata acquisizione del parere della commissione edilizia, che la speciale disciplina del condono implica, nel caso di diniego, l’applicazione delle sanzioni senza prescrivere alcun ulteriore, previo adempimento.

7 I ricorsi vanno quindi respinti. Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio in ragione della mancata costituzione del comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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