Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 8979 Fermo amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- V.G. si oppose, dinanzi al Giudice di Pace di Badolato, al provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura di sua proprietà adottato nei suoi confronti da ETR S.p.A., deducendone l’illegittimità e chiedendo il risarcimento dei danni.

Il Giudice di Pace, con sentenza pubblicata il 20 ottobre 2006, dichiarò l’illegittimità della procedura e condannò ETR S.p.A. al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 200,00 ed al rimborso delle spese di lite in favore del V..

2.- Proposto appello da parte di ETR S.p.A., il Tribunale di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 5 novembre 2009, ritenuto ammissibile il gravame, accolse l’appello ed, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettò le domande di V.G. e lo condannò alle spese dei due gradi di giudizio.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale, V.G. propone ricorso per cassazione, a mezzo di due motivi. Non si difende l’intimata.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, trattandosi di sentenza emessa in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi e quindi impugnabile soltanto col ricorso straordinario per cassazione.

1.1 – Il motivo non è meritevole di accoglimento. Giova prendere le mosse dal principio c.d. dell’apparenza, in ragione del quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (cfr. Cass. n. 26294/07, tra le altre).

Sebbene avverso il provvedimento di fermo amministrativo siano di norma esperibili i rimedi dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi, non risulta affatto che il Giudice di Pace avesse qualificato in tali termini l’azione intentata dal V., tanto più che, nel caso di specie, quest’ultimo aveva agito anche per il risarcimento del danno. Per di più risulta che il Tribunale si occupò dell’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal medesimo V.; tuttavia dalla sentenza impugnata si evince che questa venne proposta in riferimento all’art. 339 c.p.c., e art. 113 c.p.c., comma 2, e non in riferimento all’art. 618 c.p.c.: e ciò ad ulteriore riscontro della conclusione raggiunta circa la mancata qualificazione dell’azione come di opposizione agli atti esecutivi da parte del giudice di pace; nè, d’altronde, siffatta qualificazione risulta dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro.

Ne segue che, in applicazione del principio di cui sopra, fu conforme a diritto la scelta del rimedio impugnatorio dell’appello compiuta da ETR S.p.A., soccombente in primo grado.

2.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 190 c.p.c., per avere il Tribunale trattenuto la causa in decisione senza assegnare alle parti i termini per gli scritti conclusivi, malgrado all’udienza fosse presente soltanto la parte appellante.

2.1.- Il motivo è inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso.

In particolare, esso assume che la mancata assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., si dovrebbe ricavare da quanto affermato in proposito nella stessa sentenza impugnata, la cui motivazione conterrebbe, a detta del ricorrente, il seguente passo: "…la causa veniva trattenuta in decisione previa espressa rinuncia di parte appellante ai termini previsti per il deposito degli scritti difensivi".

Orbene, il testo della sentenza risultante dalla copia autentica depositata dal ricorrente non contiene questa enunciazione. Dato ciò, dal ricorso non risulta da quale altro atto del processo di secondo grado si desumerebbe che non vennero concessi i termini per il deposito degli scritti conclusivi e che ciò accadde in ragione della rinuncia ai termini fatta dall’appellante all’udienza tenuta per la precisazione delle conclusioni, in assenza della parte appellata.

Il motivo va perciò dichiarato inammissibile in applicazione del principio per il quale il ricorrente che denunzi un error in procedendo è tenuto – in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale – non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, è tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l’errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma (cfr. Cass. n. 5148/03, n. 4741/05, tra le altre).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi difesa l’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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